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Agordo (BL): Anche questo comune utilizza autovelox illegali e sanziona illegalmente.

Nuova sentenza del Giudice di Pace di Belluno, che dichiara illegale l'autovelox utilizzato dal Comune di Agordo, annullando la sanzione irrogata.

Agordo Belluno
Piazza centrale di Agordo

Sembra proprio che non esista una Amministrazione Locale nel Bellunese che rispetti le leggi e i regolamenti in materia di autovelox.


Oggi raccontiamo dell'ennesima sentenza del Giudice di Pace di Belluno, che ha accolto il ricorso presentato da una mamma, la Signora (Omissis) che il 10 febbraio scorso si vedeva contestare una pesante sanzione dalla Polizia Locale di Agordo, per aver violato il limite di velocità sulla S.R. 203 VAR al Km.2+700.


Alle ore 9.28 la Signora (Omissis) con a bordo la propria bambina che stava portando all'asilo, correva alla folle velocità di 116.00 Km/h dove la strada pone il limite di 70 Km/h. Ve la immaginate una mamma con a bordo la propria piccola che corre all'impazzata per le strade di Agordo?

Comune di Agordo
SR 203 VAR AGORDO

Certa della propria condotta corretta, la Signora proponeva subito ricorso al Giudice di Pace contestando una miriade di violazioni di legge commesse dalla Polizia Locale di Agordo, iniziando dall'apparecchio elettronico utilizzato ELTRAFF VELOMATIC 512D, matricola CPU 4505 ovviamente privo, come sempre accade, delle obbligaorie verifiche tecniche ed omologazioni. Ricordiamo che sono proprio queste carenze che non danno la certezza della rilevazione corretta. L’OMOLOGAZIONE individua un complesso iter tecnico-normativo-amministrativo di specifica esclusiva competenza del M.I.S.E. finalizzato al rilascio di una certificazione legale atta a conferire ad una determinata apparecchiatura caratteristiche specifiche per poter attuare il rilevamento di dati e misure strumentali costituenti fonti di prova aventi fede privilegiata. L’accertamento del buon funzionamento dell’apparecchiatura viene eseguito su due prototipi dell’apparecchiatura “corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede 'omologazione”. L’omologazione dell’autovelox è pertanto procedura necessaria se si intende conferire valore legale alle fotografie scattate e al dato della velocità rilevato solo in base a strumentazione metrologicamente testata, certificata e affidabile. Le risultanze scaturenti da apparecchiature debitamente omologate e tarate periodicamente, assumono valenza metrologica legale atta a garantire, attraverso la presupposta esattezza e inconfutabilità della misura, la pubblica fede in ogni tipo di rapporto scaturente tra più parti.


POSTAZIONE AUTOVELOX NASCOSTA IN CURVA

Veniva contestata la visibilità dell’apparecchiatura e sopratutto della mancata segnalazione del controllo in atto. Di fatto per tutto il tratto della S.R.203 VAR non risulta apposta alcuna segnaletica verticale a norma di legge, che indichi e pre segnali il rilevamento elettronico della velocità la strada risulta quindi priva di qualsiasi sistema di legge atto a consentire di attrarre l’attenzione dell’utente stradale e dell’odierno ricorrente. Inoltre "... l’apparecchio installato in modo occultato preceduto da segnaletica di avviso a stento leggibile, è praticamente invisibile" così G.D.P. Avellino in sentenza 2643/19. Secondo ordinanza n. 4007/2022 della CORTE DI CASSAZIONE a mente dell’art. 142, c. 6-bis C.D.S., gli autovelox (apparecchi elettronici di rilevamento) devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, tanto per le postazioni fisse che per quelle mobili, essendo il requisito della preventiva segnalazione della postazione e quello della visibilità della stessa distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della infrazione effettuata mediante apparecchio elettronico. La Signora (Omissis) ricorrente, non vedeva alcuna pre segnalazione di controllo elettronico delle infrazioni in atto e neppure la presenza del rilevatore elettronico, che non sono risultati in alcun modo percettibili e visibili. Nel caso di specie, non essendovi alcun accorgimento tecnico utile a richiamare l’attenzione dei conducenti sulla presenza del segnale e dell’apparecchio elettronico, si è ritienuta palesemente violata e disattesa la prescrizione di cui all’art. 142, c. 6-bis CDS.

SANZIONI PROVINCIA BELLUNO
PROVENTI MULTE PROVINCIA BELLUNO

PROVA FOTOGRAFICA ILLEGITTIMA

La Polizia Locale di Agordo, non ha trasmesso alla Signora (Omissis) la prova fotografica della presunta infrazione ovvero, ha indicato una procedura online dal sito web del Comune di Agorgo, dove reperire la prova fotografica. La ricorrente è riuscita solo dopo non poche difficoltà ad ottenerla, ma si trattava di un solo scatto fotografico, palesemente irregolare dove si vedeva la parte posteriore della auto, in un luogo non contestualizzato, scatto non perpendicolare al senso di marcia ed infine, forse di maggiore importanza, assente di registrazione completa dell'evento dal momento dell'inizio della misurazione della velocità sino al termine. Il Codice della Strada e la Giurisprudenza sancisce che la prova fotografica deve essere completa, ossia deve essere fatta dall'inizio del rilevamento della velocità del mezzo fino alla fine della misurazione con la foto del veicolo e della targa che lo identifica. Su tale punto infatti, la legge stabilisce una serie di rigide regole che deve osservare ogni apparecchio autovelox fisso o mobile. Un consolidato orientamento in tal senso viene anche dalla Cassazione (Sent. n.14514/2019) secondo cui «...Le foto devono essere, sia quella della violazione, eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo per essergli conferita piena prova sull’effettività che il veicolo e solo esso abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento, sia quindi una serie di foto che riconducano sempre ineccepibilmente all’ultimo fotogramma l’identificazione dei dati d’immatricolazione del veicolo».


Insomma, l'Avvocato F.Tonin ha saputo dimostrare leggi alla mano una serie di importanti violazioni delle leggi e delle normative che la Polizia Locale di Agordo aveva commesso durante quelle rilevazioni elettroniche. Il Giudice di Pace accogliendo il ricorso annullava la sanzione per la mancata omologazione dell'autovelox carenza che assorbiva anche le altre violazioni contestate.


Quindi, mentre da un lato il Comune di Agordo giustifica gli autovelox per garantire sicurezza sulle strade con il rispetto doveroso del Codice della Strada, dall'altra viola leggi e regolamenti per fare palesemente cassa. Lo diciamo senza mezzi termini, perche se veramente si tenesse in considerazione la sicurezza, l'autovelox non sarebbe nascosto in una curva all'interno di una banchina che lo rende invisibile e sopratutto, si installerebbero gli obbligatori segnali di preavviso su tutto il tratto della strada, segnali mai installati - video sotto.







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