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Immagine del redattoreAltvelox Servizi

Alano di Piave (BL): Strada priva di requisiti, assenza dati sulla incidentalità, cartelli assenti, autovelox non omologato e approvato. Ricorso accolto sanzione annullata.

Altra sentenza del GdP di Belluno, che accoglie il ricorso di un automobilista multato difeso dall'Avvocato Zambianco, annullando la decisione della Prefettura di Belluno che invece aveva dato torto all'automobilista. Questa volta parliamo del Comune di Alano di Piave (BL) con l'autovelox fisso installato sulla S.R. 348.


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S.R.348 direzione Feltre - Alano di Piave (BL)

Ci risiamo, ennesima sentenza che delegittima di fatto gli autovelox fissi che usano le Amministrazioni Locali, strumenti elettronici che ricordiamo, vengono richiesti dai sindaci e autorizzati con decreto dal Prefetto competente per territorio.


Il nuovo Codice della Strada impone regole ben precise riguardo alle autorizzazioni degli autovelox, ma sembra che non tutti i Prefetti e Sindaci abbiano recepito le norme vigenti, inasprendo spesso il risentimento degli automobilisti che subiscono tali contravvenzioni. Ed e' quello che sta avvenendo anche nella Provoncia di Belluno dove per fortuna gli autovelox non vengono abbattuti come nella Provincia di Rovigo, ma dove i ricorsi che hanno annullato sanzioni illegittime sono oltre 400.


Secondo la legge, sulle strade si possono installare apparecchi fissi senza la presenza della Polizia che contesti subito la violazione commessa, purché lo strumento sia ben visibile e segnalato da cartelli, che sul punto di installazione siano stati riscontrati un pericoloso numero di incidenti, I Sindaci, previa autorizzazione del prefetto, possono installare gli autovelox fissi, solo sulle strade a grande scorrimento, ovvero sulle strade extraurbane, escluse superstrade o autostrade. I Comuni quindi possono installare questi rilevatori solo dove non sia impossibile adottare misure di prevenzione più efficaci. Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche dei cartelli che segnalano le postazioni, essi devono essere messi a destra e a sinistra della carreggiata ad almeno 150 metri di distanza e ad almeno 1 km di distanza dal segnale stradale che impone di ridurre la velocità.

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Dr. Mariano Savastano - Prefetto di Belluno

Tutto questo sembra essere stato dimenticato dal Prefetto di Belluno e dai suoi sottoposti, che hanno autorizzato nel tempo questi autovelox fissi in assenza di tutti o quasi questi obblighi di legge. E attenzione, questa dichiarazione gravissima non la diciamo noi, ma sono scritte nero su bianco nelle due ultime sentenze del Giudice di Pace di Belluno. Ma spieghiamo bene i fatti.


Nel mese di aprile 2023, il Signor (Omissis) si vedeva recapitare una sanzione dall’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Setteville, Comune di Alano di Piave, per aver superato il limite della velocità sulla S.R.348, violazione presunta rilevata con l'autovelox fisso da noi più volte contestato. Il Signor (Omissis) presentava ricorso al Prefetto di Belluno, contestando una serie di violazioni, sia tecniche riferite all'apparecchio utilizzato (mancanza di omologazione MIT e mancanza di approvazione ex MISE), che violazioni riferite alla mancanza dei dati sulla incidentalità, assenza dei requisiti della strada e alla segnaletica risultante carente o addirittura assente.


Ovviamente il Prefetto di Belluno, che ricordiamo ancora è il Rappresentante del Governo Provinciale che ha autorizzato anche quel rilevatore elettronico con un decreto, respingeva il ricorso del Signor (Omissis), gli raddoppiava la sanzione e gli faceva pagare tutte le spese per un totale di € 370,79, oltre ovviamente ai punti patente sottratti. Ma in questo caso ci troviamo davanti ad un cittadino che credendo fermamente nella giustizia, si è rivolto a MIGLIORE TUTELA ed in questo caso all'Avvocato GINO ZAMBIANCO che hanno predisposto impugnazione al Giudice di Pace contro l'ordinanza del Prefetto di Belluno.


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Bruno Zanolla Sindaco Quero Vas

Qui lasciateci spazio per un inciso, perchè alcuni Sindaci Bellunesi, primo fra tutti il Sindaco di Quero Vas (BL), BRUNO ZANOLLA, dichiarano alla stampa, nonostante le sentenze a loro sfavorevoli, che i rilevatori elettronici da loro usati, sono legittimi e legali (LEGGI QUI) perchè il Tribunale di Belluno ha annullato le sentenze dei GdP. E questo è vero, il Tribunale ha annullato solo alcune e ripetiamo, solo alcune sentenze dei GdP, ma perche i cittadini multati, non si sono presentati alla udienza di appello in quanto il costo dell'avvocato sarebbe stato molto maggiore della sanzione impugnata, multe che cosi sono state pagate. Le sentenze del Tribunale di cui parliamo, fanno poi riferimento alla questione approvazione / omologazione degli apparecchi elettronici che alcuni Giudici vedono in modo diverso, e non alla assenza del tasso di incidentalità, alla assenza requisiti delle strade, alla carenza o assenza dei cartelli segnaletici o di peggio, al fatto comprovato da sentenza, che taluni autovelox sono risultati nascosti / occultati. E ATTENZIONE... PERCHE 4 DI QUESTE SENTENZE CHE HANNO DATO RAGIONE ALLE AMMINISTRAZIONI BELLUNESI, SONO STATE DA NOI IMPUGNATE IN CASSAZIONE E SONO IN ATTESA DI ESITO.


Precisato tutto questo per dovere di informazione pubblica e pluralità delle notizie divulgate sul tema, visto che la stampa bellunese salvo prova contraria o smentita, sembra aver censurato la nostra Associazione, arriviamo all'ultima sentenza dello scorso 12/12/2023 che ha delegittimato ancora una volta un autovelox utilizzato da un Comune del Basso Feltrino.


  1. Assenza requisiti della strada: "...Poiché la strada sulla quale è stata accertata l’infrazione risulta essere una strada extraurbana secondaria (art. 2 lett. C c.d.s.) ad unica carreggiata, che deve avere almeno una corsia per senso di marcia e banchine, si deve, inoltre, valutare se la stessa sia concretamente dotata di banchine, ossia di quella parte di strada esterna al margine della carreggiata delimitata da una linea bianca. Banchine che sembra non siano presenti per lunghi tratti della strada in questione..."

  2. Assenza dati sulla incidentalità: "... Non sussistono dati certi che consentano di sapere quale sia l’effettivo lasso di tempo all’interno del quale gli incidenti si sarebbero verificati, e, elemento ancora più rilevante, nemmeno quali siano i punti esatti della strada in cui sarebbero avvenuti i sinistri. Fatto, quest’ultimo, affatto secondario, posto che il Decreto prefettizio, nel merito, risulta generico, laddove, invece, dovrebbe essere richiesta, al fine dell’esatto posizionamento degli autovelox (nell’ottica esclusiva di perseguimento di una maggiore sicurezza stradale), una valutazione il più precisa ed accurata possibile, diversamente lasciandosi una concreta libertà di scelta di allocazione dell’apparecchio non necessariamente giustificata e, soprattutto, con esiti potenzialmente migliorabili..."

  3. Assenza garanzie tecniche sulle prove legali: "...Sul punto la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29625 del 23.9.22, ha nuovamente ribadito che gli apparecchi, oltre che ad essere sottoposti a regolare taratura, devono essere omologati, senza effettuare cenno alcuno all’approvazione che, infatti, è cosa diversa. La Cassazione, in sostanza, non dice che va fornita prova dell’iniziale omologazione o approvazione, ma menziona, esclusivamente, l’omologazione, peraltro a fronte di un ricorso che, come unico motivo, chiedeva proprio di considerare il provvedimento di approvazione equiparabile a quello di omologazione..."

Con i motivi sopra elencati in modo sintetico ed analitico, il Giudice di Pace di Belluno con una sentenza di ben 15 pagine correlate puntualmente di argomentazioni supportate da leggi e regolamenti, nonchè da sentenze della Cassazione, HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO DI BELLUNO, HA ANNULLATO LA SANZIONE EMESSA REINTEGRANDO I PUNTI PATENTE SOTTRATTI.


Questa è la seconda sentenza con la quale siamo riusciti a fare recepire al Giudice l'importanza e gravità dell'assenza dei dati sugli incidenti, la mancanza dei requisiti obbligatori delle strade per potere installare e utilizzare gli autovelox e la carenza della segnaletica installata. Tutti questi obblighi di legge dovrebbero essere definiti da una relazione tecnica della Polizia Stradale, documento che abbiamo richiesto, ma mai ottenuto con risposte sempre evasive e fuorvianti. Come del resto le relazioni semestrali della Conferenza Tecnica Provinciale istituita presso la Prefettura di Belluno, che deve aver redatto ed emesso le relazioni sugli incidenti e sulle loro dinamiche, statistiche essenziali proprio al fine di comprendere se gli autovelox fanno il loro dovere o meno. Ma pare che queste relazioni non esistano, o meglio a noi non sono mai state consegnate dal Prefetto di Belluno. Ne approfittiamo per chiedere questi dati ancora una volta.













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