Le modifiche al codice della strada non hanno risolto la questione e l'omologazione rimane un obbligo. Diffidate dagli "influencer" che per una manciata di like pubblicano notizie non corrispondenti alla realtà creando solo più confusione e disorientamento. A causa di uno di questi "tuttologi" siamo stati sommersi di telefonate di cittadini ai quali abbiamo dovuto spiegare che la norma non è cambiata - l'omologazione rimane obbligatoria per tutti gli strumenti elettronici di monitoraggio come gli autovelox - ztl - tutor - etilometri - TRed - ed altri.
PREMESSA
Dal prossimo 14 dicembre 2024 entrano in vigore le modifiche al Codice della Strada, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e per quanto concerne l'annoso problema della omologazione e della approvazione degli strumenti elettronici per il monitoraggio non è cambiato assolutamente nulla e rimane l'obbligo per tutti questi strumenti come dispone lo stesso Codice della Strada, come sancito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 277/2007, n. 223/2010 e con quella molto più incisiva, n. 113/2015.
L'obbligo di omologazione lo ha ribadito e chiarito dal 2001 al 2024 la Corte di Cassazione con 34 sentenze e ordinanze anche con le ultime rencenti pubblicate da aprile ad ottobre 2024 n.10505/2024 ed altre 3 molto più pesanti.
FONTI DI DIRITTO E NORMATIVE
In riferimento alle fonti di diritto va ribadito che, nell’iter delineato dal legislatore volto a garantire la legalità degli strumenti elettronici in parola, meglio conosciuti come "autovelox", il criterio gerarchico delle fonti di diritto a cui devono attenersi tutti coloro che operano nella filiera progettuale, costruttiva, e commerciale del prodotto nonché gli organi istituzionali preposti alla attuazione e osservanza della legge, alla verifica e attestazione di conformità e rispondenza degli autovelox alle disposizioni di legge vigenti in materia, al fine di garantirne la corretta funzionalità e fruibilità per scopi legali e garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientrante tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
Dalle fonti normative richiamate dalla Corte Costituzionale in sentenza 113/2015 si evince il corretto ed inderogabile inquadramento normativo che disciplina e regolamenta in Italia fabbricazione, commercializzazione, approvazione, omologazione ed utilizzo degli strumenti autovelox poi richiamati come "strumenti di monitoraggio".
Con sentenze n. 277/2007, n. 223/2010 e, molto più incisiva, n. 113/2015, la Corte Costituzionale, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha inteso inquadrare e inserire gli “autovelox” nell’alveo degli “strumenti metrici legali” come tali soggetti a specifico e rigoroso iter normativo, al fine di assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti “prova legale” irripetibile e avente fede privilegiata, qualora utilizzata dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, comma 6 del C.D.S..
La Corte di Cassazione ha poi anche escluso in via definitiva, una possibile equiparazione delle procedure di omologazione ed approvazione come aveva disposto il Ministero Infrastrutture e Trasporti nelle circolari n.282 del 13.06.20217 e n.8176 del 11.11.2020, attestando che: "Naturalmente non possono avere un influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo."
Una soluzione discosta da quella tracciata dal legislatore in base a leggi e fonte primaria, non anche e dunque derogabili da fonti normative secondarie, che ha escluso per troppi anni i principi costituzionali e normativi, nazionali ed europei vigenti in materia con evidente lesione del principio di legalità.
NUOVO CODICE DELLA STRADA
L'articolo 142 comma 6 dispone che: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'articolo 201 in riferimento alle notifiche differite di alcune violazioni rilevate con apparecchiature elettroniche "omologate od approvate" ma questo articolo nulla centra con gli autovelox e le violazioni previste dall'articolo 142 CdS riferite al superamento delle velocità.
Occorre muovere le premesse dall’inquadramento giuridico della fattispecie astratta da ricondurre all’ipotesi di specie, ossia il combinato disposto degli artt. 142, comma 6, C.d.S. e 192, comma 2, Reg. es. C.d.S..
L’art. 142, comma 6, C.d.S., è la norma che statuisce in merito all’accertamento della velocità, prevedendo al comma 6 che : «...per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media ...”.
L’art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione. Tra le due procedure l’elemento discretivo che emerge è la “rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento”. Nel caso dell’omologazione, si richiederà di accertare “... la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento...”. La norma in parola stabilisce poi che l’omologazione viene rilasciata - su richiesta della ditta produttrice - dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, presso il quale è depositato uno dei prototipi e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia della strumentazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della Strada.
Distinta dall’omologazione è la c.d. approvazione che invece è una procedura descritta dal terzo comma dell’art. 192 C.d.S. del Regolamento di attuazione al Codice della Strada e viene rilasciata per tutti quegli apparecchi per i quali il Regolamento d’attuazione non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.
Il Prof. Claudio CAPOZZA è il massimo esperto in metrologia legale che abbiamo nel nostro paese. Ci spiega nell'intervista rilasciata alla trasmissione Mi Manda RAI3 come in 32 anni il provvedimento che doveva emanare le omologazioni non è mai stato prodotto ed allora chiede al giornalista... "Lei accetterebbe di pagare una sanzione fatta con uno strumento che legale non è...?".
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