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Autovelox Arsiè (BL) - Arriva la sentenza che spalanca le porte a molti ricorsi. E' nascosto!.

Arrivata finalmente la sentenza che dichiara ancora una volta illegittimo questo autovelox, ma non solo per non essere omologato, ma anche perche è nascosto.

Autovelox Arsiè
Autovelox Arsiè (BL)

E' stato oggetto di molti articoli che hanno testimoniato come questo autovelox stia operando tutt'oggi in violazione di numerose leggi e regolamenti, ma il PREFETTO DI BELLUNO non ha ritenuto ancora opportuno intervenire, parliamo così ancora una volta dell'autovelox fisso posizionato in modo illegittimo ed illegale sulla SS.50 Bis VAR al Km.5+070 nel territorio di ARSIE' (Belluno).


Dichiarato illegittimo da almeno 12 sentenze del GIUDICE DI PACE di Belluno è diventato, assieme all'autovelox analogo usato dal COMUNE DI QUERO VAS sempre nella Provincia di Belluno, il simbolo negativo che prova come la Pubblica Amministrazione, con l'alibi della sicurezza stradale, pur di fare cassa è la prima a violare le leggi in barba a tutto e tutti, persino della CORTE DI CASSAZIONE.


Ricordiamo però che siamo ancora in attesa di risposte dal Procuratore della Repubblica di Belluno, al quale abbiamo depositato un corposo e sostanzioso esposto al fine siano valutati tutti gli eventuali reati commessi dal Sindaco di Arsiè, LUCA STRAPAZZON, ma anche da tutti coloro che stanno permettendo questo scempio di illegalità, in nome della sicurezza stradale usando i cittadini come bancomat.

autovelox nascosto
Autovelox nascosto dai cartelli verticali

L'AUTOVELOX E' NASCOSTO

E' oramai noto a chi ci segue che anche questo autovelox sta facendo entrare nel bilancio del Comune di Arsie' UN MILIONE TRECENTO MILA EURO nel 2022, nonostante come detto sopra, numerose sentenze lo hanno delegittimato poichè privo delle previste ed obbligatorie certitificazioni di omologazione.


Ma noi non ci siamo mai fermati solo alla ASSENZA di OMOLOGAZIONE, abbiamo sempre denunciato CHE L'AUTOVELOX E' NASCOSTO, anche questo rilevatore elettronico infatti, come si vede nelle foto, è stato abilmente posizionato (come quelli in funzione nel Comune di Quero Vas) in maniera ILLEGALE POICHE' PALESEMENTE NASCOSTO E OCCULTATO DA CARTELLI STRADALI e da vari PANNELLI SOLARI che lo rendono di fatto INVISIBILE QUANDO SI E' ALLA GUIDA.

Autovelox nascosto
Autovelox nascosto

Se provenendo da Trento/Bassano direzione Feltre, l'autovelox non si vede sino all'ultimo perche nascosto da cartelli stradali verticali, nella direzione opposta, risulta assolutamente impossibile da individuare mentre si guida perchè coloro che lo hanno installato, sono stati così ingegnosi da apporre molto vicino ad esso alcuni pannelli solari che lo mimetizzano, a meno che uno non si distragga e lo cerchi... in barba alla sicurezza stradale.


LA SEGNALETICA E' ASSENTE CARENTE O NASCOSTA

Anche questo importante e grave aspetto di legge violata, lo avevamo più volte portato alla luce, la segnaletica di preavviso risulta carente, fuori dalla normativa prevista e i pochi cartelli apposti, risultano installati in modo tale da non essere visti dagli automobilisti.


I due piccoli cartelli fissi installati a breve distanza nelle due direzioni di marcia, sopratutto nelle ore notturne sono ovviamente invisibili, essi dovrebbero essere, in considerazione della scarsa illuminazione della zona, del tipo luminoso, per capirci della medesima tipologia di quelli che indicano il pericolo "attreversamento animali" con lampeggianti arancioni alternati così da renderli veramente visibili agli automobilisti. E' ovvio quindi, che rendendo chiaramente visibile l'autovelox come vuole la legge, "la cassa piangerebbe" e quindi ecco il motivo per cui non siano ancora stati apposti i cartelli luminosi e perche sia stato installato cosi.


E' proprio IL MINISTERO DELL'INTERNO che nella direttiva succitata al PUNTO 7.1 testualmente recita: "Le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa sono state stabilite con decreto adottato dal Ministero dei Trasporti in data 15 agosto 2007".


IL MINISTERO DEI TRASPORTI dispone che: "Art. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

Migliore Tutela
Associazione Migliore Tutela

IL CODICE DELLA STRADA

L'articolo 142 comma 6 bis del Codice della Strada cita: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".


La Direttiva Ministero Interno del 21.07.2017 al Punto 7.2 recita: "Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità - Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità senza la presenza dell'agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 Reg., ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso specifico simbolo".


L'ULTIMA SENTENZA

Il Giudice di Pace Belluno, con la recente sentenza n.85/2023 del 14.03.2023 ha constatato dalle foto che era nascosto accogliendo il ricorso di un automobilista e veniva così certificata la palese violazione dell'articolo 142 comma 6 bis del Codice della Strada e della Direttiva Ministero Interno del 2017 scrivendo testualmente:

"...Osservando la documentazione fotografica allegata al ricorso da parte ricorrente e quella integrativa depositata dalla stessa all'udienza di discussione, non può non rilevarsi come l'autovelox in oggetto risulti posizionato appena qualche metro dopo una serie di cartelli stradali (7 per la precisione) posti uno sopra l'altro, mentre, sempre nella stessa posizione (dove, dalla strada principale, c'è un bivio verso destra per l'immissione in una secondaria), subito prima di detti cartelli, è posto a terra un segnale circolare con due frecce ad indicare il bivio; dietro allo stesso, inoltre, prima dell'angolo del guardrail e dei citati cartelli indicatori di località, vi sono dei blocchi in probabile materiale plastico, verosimilmente con funzione anti urto. L'autovelox, posto appena qualche metro dietro tutto quanto ora elencato, risulta per questa ragione di per sè scarsamente visibile; ma, ciò che più conta, soprattutto alla luce della Direttiva del Ministero dell'Interno sopra riportata, è che il "segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 Reg", posizionato, nella specie, ne sopra l'apparecchio ne in linea con lo stesso, bensì ad alcune decine di centimetri spostato verso l'interno nell'aiuola, risulta, di fatto, completamente occultato alla vista degli automobilisti. Ciò proprio a causa dei menzionati cartelli indicatori delle località, posti uno sopra l'altro.

Da ciò, si può conseguentemente ritenere che l'autovelox in oggetto non possa dirsi conforme ai requisiti di visibilità richiesti dalla legge.".


Questa nuova sentenza apre finalmente le porte a altri numerosi ricorsi che da oggi non saranno più impostati ed accolti solo per la mancata omologazione, ma anche per la acclarato occultamento dell'autovelox.


















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