top of page

Autovelox: Il Prefetto li può autorizzare solo dove c'è un tasso di incidentalità elevato.

Decreto Legge n.121/2002, poi modificato in Legge n.168/2002 - Art. 4: «Il Prefetto tiene conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati». Il Tasso di incidentalità deve essere riferito e superiore alla media nazionale degli ultimi 5 anni.

incidenti
Tasso di incidenti ultimi 5 anni

Gli autovelox possono essere installati solo su tratte con un elevato "tasso di incidentalità" e su strade che dispongono di spazio sufficiente per un eventuale fermo di un veicolo anche superiore a 12 metri.


"Va riformata la sentenza del Giudice amministrativo che ha dichiarato illegittimo il decreto con il quale il Prefetto ha eliminato un tratto di strada statale ubicata in territorio comunale tra quelli sui quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità mediante autovelox, nel caso in cui il G.A., ai fini della declaratoria della illegittimità del decreto prefettizio, disattendendo peraltro le conclusioni cui è giunto il verificatore appositamente nominato, abbia sostituito il proprio apprezzamento discrezionale a quello delle autorità amministrative competenti (il Prefetto, e per quanto di ragione l’A.N.A.S. e gli altri organismi intervenuti a titolo consultivo), nella valutazione del criterio fondamentale del "tasso di incidentalità della medesima strada, previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 121/2002 e s.m.." Lo ha stabilito il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IIISentenza n. 4321.

incidente
Incidentalità con danni a persone

Ha osservato la sentenza in rassegna che, per disattendere il giudizio del verificatore (e, implicitamente, anche quello conforme del Prefetto e dell’A.N.A.S.) il T.A.R. ha dovuto darsi carico di discutere analiticamente forma, posizione e dimensioni dell’area utilizzabile come piazzola di sosta per la contestazione diretta ai trasgressori, giungendo alla conclusione che una siffatta utilizzazione potrebbe provocare qualche difficoltà al traffico nel caso che si voglia procedere al fermo di un veicolo di lunghezza superiore ai 12 metri (peraltro si potrebbe obiettare che dandosi tale eventualità, la stessa presenza dei vigili accertatori consentirebbe di ovviare agli inconvenienti). In tal modo il giudice amministrativo ha sostituito un proprioa pprezzamento discrezionale a quello delle autorità amministrative competenti (il Prefetto, e per quanto di ragione l’A.N.A.S. e gli altri organismi intervenuti a titolo consultivo), in una situazione nella quale le valutazioni di queste ultime non apparivano errate ictu oculi - tanto è vero che il verificatore non le considerava tali e che la sentenza le ha contraddette solo per un profilo marginale.

autoveox
Autovelox Pai - Torri del Benaco (VR)

Il Consiglio di Stato dice che non ci sono norme precise per l'installazione degli autovelox ma le autorità devono tenere conto prima di tutto del tasso di incidentalità di un determinato tratto di strada.


L’atto del Prefetto, di cui all’art. 4, comma 2, d.l. n. 121/2002 (come modificato dalla legge di conversione n. 168/2002 e ulteriormente modificato dal decreto legge n. 151/2003), di determinazione dei tratti di strada nei quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità senza la presenza di operatori (gergalmente detto autovelox) è ampiamente discrezionale ed ispirato a complessive valutazioni di opportunità/necessità delle installazioni degli apparecchi automatici; ciò nell’ambito di un sistema - frutto di una insindacabile scelta del legislatore - che non prevede che l’installazione degli apparati in questione sia la regola generale (con l’eccezione, in ipotesi, dei luoghi individuati come "non idonei" dal Prefetto), bensì che la regola generale sia il divieto, tranne che nei luoghi individuati con apposito provvedimento. I criteri indicati nell’art. 4, comma 2, comma 2, d.l. n. 121/2002 e s.m., per la determinazione dei tratti di strada nei quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità mediante autovelox sono chiaramente solo indicativi e non già tassativi, e neppure esaustivi. In ogni caso il criterio primario ed essenziale che si desume dalla norma è quello del "tasso di incidentalità"; una volta che l’apprezzamento di questo criterio abbia dato esito negativo (e cioè abbia portato a concludere che in un determinato tratto di strada, sotto questo profilo, non vi è la necessità di installare un autovelox), appare sostanzialmente superfluo discettare se le conformazione dei luoghi sia tale da ostacolare in qualche misura l’accertamento delle violazioni con le modalità ordinarie. Altrimenti si dovrebbe dire che sia doveroso collocare apparecchi automatici dovunque non sia agevole arrestare la marcia dei supposti trasgressori, ancorché sotto ogni altro profilo manchino i presupposti per adottare tale misura; il che appare estraneo al sistema della disciplina positiva.

prefetto
Prefetto di Rovigo - Dr. Clemente Di Nuzzo

Se poi però chiediamo ai Prefetti di fornire i dati sulla incidentalità, questi rispondono di non esserne in possesso, come il Prefetto di Belluno, oppure basano il proprio decreto attuativo citando pareri positivi di commissioni provinciali sugli incidenti non meglio descritte, come nel caso di Rovigo.


Ed allora ci si domanda, la legge esiste e le norme sono chiare, più volte ribadite come anche in questo caso dal Consiglio di Stato, perche quindi se una amministrazione chiede l'autovelox dove mai vi sono stati incidenti questo viene autorizzato comunque?

rovigo
Risposta Prefetto Rovigo

belluno
Risposta Prefetto Belluno


Commenti


bottom of page