Multa per eccesso di velocità: che succede se l'autovelox è nascosto da un cavalcavia, dietro una curva, magari tra gli alberi e le siepi o persino da una galleria. E se l'autovelox non è chiaramente segnalato dalla cartellonistica o se i segnali non sono chiari ed inducono evidentemente all'errore?
Potrebbe succedere di attraversare una strada e di non accorgersi che, nei pressi della stessa, la polizia ha installato un dispositivo di controllo elettronico della velocità, magari a ridosso di un cavalcavia o accanto alle aiuole poste ai margini della carreggiata o come in foto, dietro l'angolo cieco di una galleria. A quel punto, ci si chiederà se, la multa è valida.
La giurisprudenza ha analizzato più volte il problema, pervenendo in alcune ipotesi a un’interpretazione più morbida e favorevole all’automobilista, altre più rigorosa. A ben vedere, però, il principio generale uscito fuori dalle aule di tribunale è il seguente: prima di ogni autovelox deve sempre esserci il cartello che avvisa gli automobilisti della possibilità del controllo della velocità. A ben vedere è quest’ultimo che deve essere perfettamente visibile e non anche lo strumento elettronicocon cui viene accertata l’infrazione ed effettuata la fotografia all’automobile.
Ciò nonostante, la Cassazione comunque ritiene illegittimi quei comportamenti maliziosi della polizia – per fortuna limitati a casi isolati – e rivolti a trarre in inganno l’automobilista, come succede quando l’autovelox viene posizionato all’interno di un’auto privata. E questo perché, per Costituzione, la Pubblica Amministrazione deve agire secondo trasparenza. Il suo comportamento sarebbe illegittimo laddove debba ricorrere a sotterfugi per poter verificare il rispetto delle norme da parte del cittadino.
Ma torniamo alla nostra domanda di partenza: se l’autovelox è nascosto la multa è valida?
È nulla la multa elevata con l’autovelox se, ad un congruo anticipo rispetto all’apparecchio – sia esso fisso o mobile – non è posizionata la segnaletica verticale con l’avviso «controllo elettronico della velocità» oppure non sia affisso ben visibile il limite di velocità imposto e da rispettare. In questo caso con una recentissima sentenza la Cassazione ha ribadito che il segnale riportante il limite della velocità deve essere ben visibile da almeno 1 kilometro prima la postazione di rilevamento elettronica e ripetuta dopo ogni eventuale intersezione. Se il cartello è poco visibile, perché deteriorato o coperto da vegetazione o altri segnali, la contravvenzione può essere annullata.
Ai fini della validità del verbale di contestazione per eccesso di velocità, è sufficiente che sia ben visibile la segnaletica “fissa” circa la sottoposizione del tratto di strada a controllo elettronico della velocità. Quanto alla postazione di rilevazione del controllo la stessa non può trovarsi mai all’interno di un’auto civetta della Polizia Locale o, peggio, di un privato. E ciò perché l’articolo 142, comma 6 bis, del Codice della strada pone due requisiti distinti e autonomi: la postazione di controllo, che sia mobile o fissa, deve essere ben visibile; e la segnaletica preventiva che deve mettere adeguatamente in guardia i conducenti.
Decisiva contro gli autovelox “imboscati” la direttiva Maroni: quando non è possibile agli agenti utilizzare vetture con i colori istituzionali, è necessario utilizzare il lampeggiante blu sul veicolo di serie. Sempre secondo la Cassazione, la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha uno scopo diverso da quello della disposizione che prescrive la visibilità di detta postazione. La prima infatti tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.
Del resto, secondo la cosiddetta Direttiva Maroni, «le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sita utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile».
La segnalazione preventiva tende a ovviare proprio agli autovelox nascosti: anche le postazioni mobili devono essere indicate agli utenti della strada e non c’è motivo di ritenere che possano essere esonerate dal requisito della visibilità. Non sono mancate però sentenze che abbiano ritenuto valide le multe elevate pur a fronte di un autovelox non facilmente visibile, se il cartello preventivo era chiaro e leggibile. Come detto in apertura, ciò che pretende la giurisprudenza è che non vi sia un atteggiamento malizioso dei pubblici ufficiali, volto a trarre in inganno gli automobilisti. Se quindi la polizia è coperta da una fila di alberi, non avendo altro luogo in cui posizionarsi, la multa è valida. Ma se gli agenti scelgono l’unico albero presente o si coprono dietro i cespugli per non farsi vedere, la contravvenzione è illegittima.
Così il Giudice di Pace di Pescara ha annullato ben sette verbali della polizia locale per eccesso di velocità, con tanto di taglio di punti, perché il Comune non aveva dimostrato di aver potato gli alberi prima di contestare le violazioni agli utenti della strada. Dalle foto prodotte in giudizio da entrambe le parti, infatti, si era notata la presenza in loco di una «folta vegetazione» che «incideva sulla visibilità della postazione di controllo elettronico». Nel caso di specie, l’autovelox era nascosto agli occhi dell’utente della strada perché posizionato dopo una curva al termine di un filare di alberi e per giunta a ridosso di una collinetta che rientra di alcuni metri rispetto alla carreggiata. Non ci si può schermare dietro la vegetazione o lo stato dei luoghi per fare cassa: il potere sanzionatorio è riconosciuto agli enti locali per garantire la sicurezza stradale e non per cogliere in fallo gli utenti per sanzionarli, come ha chiarito la stessa Cassazione: "...la preventiva informazione sulle postazioni di controllo rientra nell’obbligo civile di trasparenza costituito a carico della Pubblica Amministrazione. Insomma: il Comune deve intervenire per assicurare la visibilità degli apparecchi nei periodi dell’anno in cui la vegetazione cresce più rigogliosa".
Oppure nel punto anche la recente sentenza del Giudice di Pace di Belluno, che ha dichiarato nascosto da ben 7 cartelli verticali e privo del segnale previsto dall'art.125 reg. l'autovelox fisso utilizzato dal Comune di Arsiè sempre nella Provincia di Belluno sulla SS50 Bis VAR al Km. 5+070.
Scrive il Giudice: "Osservando la documentazione fotografica allegata al ricorso da parte ricorrente, non può non rilevarsi come l'autovelox ni oggetto risulti posizionato appena qualche metro dopo una serie di cartelli stradali 7 (per al precisione) posti uno sopra l'altro, mentre, sempre nella stessa posizione (dove, dalla strada principale, c'è' un bivio verso destra per l'immissione in una secondaria), subito prima di detti cartelli, è posto a terra un segnale circolare con due frecce ad indicare li bivio; dietro alo stesso, inoltre, prima dell'angolo del guardrail e dei citati cartelli indicatori di località, vi sono dei blocchi ni materiale plastico, c.d. New Jersey, verosimilmente con funzione anti urto. L'autovelox, posto appena qualche metro dietro tutto quanto ora elencato, risulta, per questa ragione, di per és scarsamente visibile; ni via ulteriore, soprattutto alla luce della Direttiva del Ministero dell'Interno sopra riportata, non può non rilevarsi che il "segnale di indicazione riportante il simbolo, dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 Reg", posizionato, nella specie, né sopra l'apparecchio, né ni linea con ol stesso, bensì spostato di alcune decine di centimetri verso l'interno nell'aiuola, risulta, di fatto, completamente occultato ala vista degli automobilisti. Questo, sopratuto a causa dei menzionati cartelli indicatori dele località, posti uno sopra l'altro".
La fotografia sopra riportata, è stata da noi scattata qualche giorno fa, la sentenza del Giudice di Pace di Belluno che ha annullato la sanzione dando ragione al ricorrente da noi patrocinato, è datata 27/06/2023 ovvero di 5 mesi fa. Come si vede, provenendo da Trento/Bassano l'autovelox risulta ancora nascosto dagli stessi 7 cartelli verticali e pensate in ore notturne quando è buio.
Cosa ha fatto l'Amministrazione di Arsiè per porre rimedio al fatto che una sentenza del GdP di Belluno aveva decretato che l'autovelox era nascosto da 7 cartelli verticali? Niente. Sono stati apposti altri cartelli col simbolo dell'organo accertatore, che per loro dimensione e messaggio, non hanno risolto la questione dell'autovelox nascosto, anzi, riteniamo che non sia neppure ammesso dal CdS apporre più segnali di quanto previsto per legge sul rilevatore elettronico, causando in questo modo ancora più confusione e disattenzione degli utenti. Questo punto lo contesteremo al prossimo ricorso vediamo che ne pensa la Giustizia.
Ma qui vogliamo svelare anche come l'automobilista in perfetta buona fede e senza essere un "terrorista della strada", possa cadere facilmente in errore. Nella foto sotto riportata, sempre da noi scatatata qualche giorno fa sulla SS50 Bis Var in direzione da Feltre verso Trento/Bassano nel Comune di Arsiè (BL), appena 250 metri prima dell'autovelox fisso installato nel senso di marcia opposto, è stato posizionato un segnale che preavvisa il controllo elettronico della velocità e sopra di esso, erroneamente, hanno apposto il segnale che indica la fine dell'obbligo 70 Km/h. Semmai doveva essere installato il segnale del nuovo limite che l'utente deve rispettare per non essere multato ed ecco la trappola. Fino a quel punto infatti, il limite imposto sulla strada SS50 Bis VAR è di 70 Km/h., ma dopo quel punto stradale quale diverso limite è stato imposto, considerato che non è stato indicato dalla segnaletica verticale? Secondo te che leggi, l'utente stradale quale limite dovrebbe rispettare in questo caso per non beccarsi la multa dall'autovelox in agguato 200 metri dopo questa trappola e quindi, quale condotta di guida dovrebbe attuare per rispettare le regole?
1) E' terminato l'obbligo dei 70 Km/h e il nuovo limite è di 90 Km/h.
2) E' terminato l'obbligo dei 70 Km/h e il nuovo limite è di 80 Km/h.
3) E' terminato l'obbligo dei 70 Km/h e il nuovo limite è di 50 Km/h.
Sanzioni elevate dal Comune di Arsiè nel 2022 - € 1.270.000 ma in nome della sicurezza stradale. Non assolutamente per fare cassa, parola del Sindaco Luca Strapazzon.
RIFERIMENTI NORMATIVI
[1] Cassazione sentenza n. 4007/2022.
[2] Decreto Min. Interno n. 300/A/1/10307/09/144/5/20/3 - 14/08/09.
[3] Gdp Pescara, sent. n. 1026/2020.
[4] GdP Belluno, sent. n. 161/2023.
[5]Cassazione sentenza n. 5997/14: "La pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox”, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Cds (i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, aggiungendosi, nello stesso articolo, che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km)".
Comments