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Autovelox: Perchè è obbligatorio siano "omologati" e non basta la sola approvazione.

La recente sentenza della Corte di Cassazione ha scoperchiato la verità sull'utilizzo improprio dei rilevatori elettronici delle velocità. In verità la Cassazione dal 2010 aveva già emesso 27 sentenze che sostenevano che gli autovelox dovevano essere omologati e non solo approvati, ma erano tutte passate inosservate. La violazione sulle norme di Metrologia Legale una materia sconosciuta in Italia che garantisce la qualità e la veridicità delle misurazioni effettuate da qualsiasi strumento sorpatutto se sanzionatorio.


schiesaro
Le dichiarazioni del Sindaco di Cadoneghe - Marco Schiesaro

Cercheremo di essere meno tecnici e più chiari possibile, per dare modo a tutti i nostri lettori di comprendere cosa sta accadendo e perche finalmente... molti sindaci sono stati costretti a spegnere gli autovelox sulle loro strade.


Sia ben chiaro che in questa situazione, nessuno si deve sentire autorizzato a non rispettare i limiti di velocità, anche perche ci auspichiamo che le amministrazioni in sostituzione dei rilevatori elettronici illegali usati sino ad oggi, mettano finalmente in strada delle pattuglie per sanzionare gli eventuali trasgressori nel modo corretto, ovvero nella immediatezza della infrazione eventualmente commessa.


COSA DICE LA LEGGE


Occorre quindi muovere le premesse dall’inquadramento giuridico, ossia il combinato disposto degli artt. 142, comma 6, C.d.S. e 192, comma 2, Reg. es. C.d.S.. L’art. 142, comma 6, C.d.S., è la norma che statuisce in merito all’accertamento della velocità, prevedendo al comma 6 che: «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media ...”. L’art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione. Tra le due procedure l’elemento discretivo che emerge è la “rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento”.


 autovelox approvati e omologati
Rivolgiti alla nostra associazione

L’omologazione, è una procedura tecnico legale con la quale si richiederà di accertare “...la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento...”. La norma in parola stabilisce poi che l’omologazione viene rilasciata - su richiesta della ditta produttrice - dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, presso il quale è depositato uno dei prototipi e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia della strumentazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della Strada.


L'approvazione, è diversamente una procedura amministrativa, descritta dal terzo comma dell’art. 192 C.d.S. del Regolamento di attuazione al Codice della Strada e viene rilasciata per tutti quegli apparecchi per i quali il Regolamento d’attuazione non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.


La sentenza della Corte Costituzionale n° 113/2015, oltre a dichiarare incostituzionale l’art. 45 nella parte in cui non assoggetta a verifiche periodiche le apparecchiature di rilevamento delle violazioni di velocità o comunque infrazioni, stabilisce che l’uso delle apparecchiature risulta strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze. La sentenza in parola, nel richiamare il disposto dell’art. 142, comma 6, C.d.S. il quale statuisce che, "...per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate...", evidenzia come detta soluzione normativa si giustifichi per la peculiarità della fattispecie concreta che, allo stato attuale della tecnologia, rende impossibile o sproporzionalmente oneroso riprodurre l’accertamento dell’eccesso di velocità in caso di sua contestazione. Nella motivazione si legge: “E’ evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento fra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. E’ vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compromessa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare - onere di difficile assolvimento a causa dell’irripetibilità dell’accertamento - il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo”.


IL MINISTERO DEI TRASPORTI


Per porre un rattoppo alla questione e permettere alla amministrazioni di continuare ad utilizzare gli autovelox anche in assenza di omologazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emesso la Circolare n° 372 del 08/10/2020, pubblicata il giorno 11/11/20, con la quale si affermava che la terminologia usata dal legislatore, avendo come riferimento normativo l’art. 45, comma 6, C.d.S., e l’art. 192, regolamento d’attuazione del C.d.S., portando inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di omologazione e di approvazione. Inoltre le argomentazioni sostenute dal Ministero si basavano sulla considerazione che la differenza fra procedimento di omologazione e di approvazione dovesse ricercarsi nel fatto che, per il primo, esistono le relative norme tecniche di riferimento europee/o italiane, mentre, per il secondo, mancava tale riferimento e che, nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento, l’Ufficio ministeriale dall’inizio della propria attività di settore ed ancora attualmente, provvedeva alla loro approvazione e che quindi tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di Polizia per l’accertamento delle violazioni, sono soggetti ad “approvazione”.


In sostanza il MIT ha tentato, riuscendoci sino a qualche giorno fa... di equiparare omologazione alla approvazione, solo i Giudici più precisi nella loro mansione e coscienziosi disconoscevano questa direttiva ministeriale, confermando la nostra tesi che essendo essa una disposizione di rango inferiore alla legge non poteva avere diritto legislativo di considerazione.


LA METROLOGIA LEGALE


Su questo punto tecnico ringraziamo del prezioso aiuto il Prof. - Claudio Capozza e il Perito Tenico Investigativo - Giorgio Marcon luminari della materia.


La Metrologia legale è quel settore della metrologia che si occupa di assicurare mediante procedure legislative, amministrative e tecniche, la qualità e la veridicità delle misurazioni effettuate per il buon funzionamento della concorrenza e del mercato nell’ambito di scambi economici tra imprese e tra esse e i consumatori, o per altre finalità cui l’ordinamento attribuisce una particolare tutela (es. in ambito sicurezza, sanità, ambiente).


La legge di riferimento è il T.U. delle Leggi Metriche 23.08.1890, n. 7088, all’art.11 che così dispose: “Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali”. Al successivo art.12 dispose che: “I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell’una e nell’altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato”.

capozza
Il Prof. Claudio Capozza

In concreto, il combinato disposto tra gli artt. 11 e 12 del T.U. 1890 – tuttora vigenti – prevede che le transazioni debbano svolgersi a mezzo di strumenti di misura legali: la legalità si consegue con le procedure di cui al citato art.12. Ovviamente, col passare degli anni, le necessità dell’uomo e l’evoluzione economico/sociale, hanno comportato un corrispondente adeguamento della legislazione - da nazionale a quella comunitaria - e correlata complessità degli strumenti e sistemi di misurazione, sino a pervenire alla direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) - recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007. L’importante novazione costituita dal recepimento della suddetta disciplina comunitaria è sancita all’art.1, comma 2, del citato D.Lgs. 22/07, ove è disposto: “Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali”.


marcon
Perito Tecnico Legale - Giorgio Marcon

Gli autovelox fanno parte di quella categoria di strumenti, come gli etilometri, che necessitano di Verifica Prima Metrologica Legale da parte del MIMIT (ex MiSE), attraverso i suoi Uffici Metrici. Il Dicastero stabilisce e rilascia le prescrizioni di utilizzo, taratura/calibrazione/verifiche, manutenzioni ordinarie e straordinarie, utili e necessarie per ottenere un Decreto di Omologazione del prototipo utilizzabile ai fini sanzionatori a sensi degli artt. 142 comma 6 e 192 comma 2 Reg. C.d.S.. Il prototipo viene munito di Decreto MIMIT (ex MiSE), che rilascia, attraverso i propri Uffici metrici, una CERTIFICAZIONE METROLOGICA LEGALE che attesta e garantisce il possesso dello strumento dei requisiti tecnico-normativi necessari per poter rilasciare misure legali aventi valore di prova legale. Gli strumenti prodotti per la commercializzazione, clonati dal prototipo munito di certificazione metrologica legale, vengono approvati, ex art. 345 c. 2 Reg. C.d.S., con apposito Decreto di approvazione\omologazione rilasciato dal MIT per ogni singolo esemplare.


Ad oggi, vengono utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, ai fini sanzionatori (art.142 CDS) strumenti autovelox commercializzati privi di Verifica Prima Metrologica Legale, ossia privi del necessario Decreto di Omologazione MIMIT (ex MiSE) del prototipo nonché, privi del loro Decreto di Approvazione MIT da doversi rilasciare per ogni singolo esemplare. ECCO PERCHE GLI AUTOVELOX E SIMILARI SONO TUTTI ILLEGALI.


LA CORTE DI CASSAZIONE


Dal 2010 la Corte di Cassazione ha emesso 27 sentenze con le quali per ogni caso aveva scritto chiaramente che gli autovelox dovevano necessariamente ottenere l'omologazione oltre ad una approvazione e che sopratutto, le due procedure non erano equiparabili.


L'ultima sentenza in ordine di tempo, n. 15505/2024 del 18/04/2024 quella che finalmente ha scoperchiato il pentolone della illegalità diffusa sull'uso di questi strumenti elettronici, ha sancito in più che la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si erano equiparate le due procedure, non ha valore in quanto di rango inferiore alla legge vigente scrivendo che: "...Naturalmente non possono avere un influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo".








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