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Autovelox Quero. Il Giudice di Pace "Strada priva di requisiti e dati incidentalità parziali".

Ci siamo battuti da anni convinti delle nostre ragioni e finalmente è arrivata la sentenza che mette una pietra tombale sull'autovelox usato dal Comune di Quero Vas (BL) sulla S.P.1 in località Madonna del Piave, dichiarandone la piena illegalità e mettendo di conseguenza in discussione anche la legittiimità dell'autorizzazione del Prefetto di Belluno.

QUERO VAS
S.P.1 KM. 12+737 COMUNE DI QUERO VAS (BL)

Ammiratelo in tutta la sua maestosità mentre è in funzione (led rossi accessi) nascosto dalla galleria per chi proviene da Treviso, con il segnale limite velocità spostato e illegibile, installato su una strada priva degli obbligarori requisiti previsti dalla legge e di peggio, in un punto della Strada Provinciale 1 dove non esiste la relazione tecnica sulla incidentalità completa e corretta, elemento obbligatorio per potere autorizzare l'installazione e l'utilizzo di un rilevatore elettronico delle velocità.


Da oggi questo autovelox risulta definitivamente ILLEGALE, infatti riteniamo sarà impossibile che il Tribunale di Belluno possa accogliere un improvvido ricorso da parte del Sindaco di Quero Vas, questo perche le motivazioni scritte nella sentenza dal Giudice di Pace di Belluno, difficilmente potranno essere smontate visto che sono comprovate e documentate dallo stato delle cose e dei fatti.


LA. S.P.1 NON HA I REQUISITI DI LEGGE - ASSENZA DELLE BANCHINE.

"Qualche elemento in più, in merito, è fornito da una delle fotografie allegate da partericorrente, che rappresenta il punto esatto di posizionamento dell’autovelox all’ingresso di un tunnel, dove la banchina, di fatto, è però assente - Già prima dell’ordinanza n. 1805/2023, sopra citata, la Corte di Cassazione Sez. 6, con ordinanza n. 7708 del 9.3.2022, aveva chiarito che la presenza di banchine per tutta la lunghezza della strada extraurbana secondaria costituisce una condizione

indispensabile per ritenere ammissibile la rilevazione della velocità a mezzo autovelox. - La strada S.P. 1 BIS, al km. 12+737 risulta, in sostanza, priva di banchine adeguate e non dispone di spartitraffico, aree attrezzate e corsia esterna di manovra".

zanolla
Bruno Zanolla Sindaco Quero Vas (BL)

DATI SULLA INCIDENTALITA' - VALUTAZIONE PARZIALE.

Anche la Corte di Cassazione ha più volte richiamato la questione come nella sentenza n. 3801/2011 del 15/02/2011, ribadendo l'importanza delle valutazioni sul tasso di incidentalità ai fini autorizzativi che il Prefetto deve tenere conto recitando: "...Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio previsto dalla norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. Ma le valutazioni attinenti al merito dell’attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d’incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. L’art. 4 del D.L. citato non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2 C.d.S., comma 3: di talchè, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo...".


Nonostante lo avessimo richiesto in piu occasioni nei vari ricorsi da noi patrocinati, il Prefetto di Belluno e neppure la Polizia Stradale di Belluno, ci hanno mai fornito le relazioni semestrali che sarebbero dovute essere prodotte dalla Commissione Provinciale Permanente costituita proprio dal Prefetto di Belluno. Addirittura in una risposta ci era stato palesemente dichiarato che la relazione sugli incidenti della S.P.1 era "documento non disponibile" - assurdo se si pensa che un autovelox può essere autorizzato solo in presenza di un elevato tasso di incidenti riferito al punto di installazione o sue immediate vicinanze non in 19.9 Kilometri di strada come vorrebbero il Sindaco ed il Prefetto.

esposto
Eposto Procura Repubblica Belluno

Scrive il Giudice di Pace: "ll Comune di Quero ha, altresì, allegato una tabella indicante il tasso di incidentalità relativa alle strade della provincia di Belluno interessate dal Decreto Prefettizio 6 nella quale, anche se non è indicato il relativo lasso di tempo, effettivamente, la S.P. 1 BIS risulta interessata da n. 7 incidenti, con un morto e 9 feriti. Pertanto, questo giudice, se da un lato prende atto che il tratto di strada in oggetto rientra nella previsione del Decreto prefettizio, circa l’effettiva sussistenza di una adeguata, preliminare, attività istruttoria e degli altri elementi cui lo stesso fa riferimento, può presumere che, quantomeno con riferimento al tasso di incidentalità, sussista una ragione giustificativa verosimilmente plausibile, anche se, l’impossibilità di comprendere quale sia il lasso di tempo all’interno del quale gli incidenti si sono verificati, nonché i relativi punti esatti, rende, inevitabilmente, la valutazione parziale. La tabella, con riferimento alla S.P. 1 BIS, menziona genericamente un tratto di strada di 19,9 km."


RICORSO ACCOLTO SANZIONE ANNULLATA.





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