Gli autovelox possono essere installati solo su tratte con un elevato "tasso di incidentalità" e su strade che dispongono di spazio sufficiente per un eventuale fermo di un veicolo anche superiore a 12 metri. Lo chiarisce una nuova sentenza del Consiglio di Stato - Sezione III.
Va riformata la sentenza del Giudice amministrativo che ha dichiarato illegittimo il decreto con il quale il Prefetto ha eliminato un tratto di strada statale ubicata in territorio comunale tra quelli sui quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità mediante autovelox, nel caso in cui il G.A., ai fini della declaratoria della illegittimità del decreto prefettizio, disattendendo peraltro le conclusioni cui è giunto il verificatore appositamente nominato, abbia sostituito il proprio apprezzamento discrezionale a quello delle autorità amministrative competenti (il Prefetto, e per quanto di ragione l’A.N.A.S. e gli altri organismi intervenuti a titolo consultivo), nella valutazione del criterio fondamentale del "tasso di incidentalità" della medesima strada, previsto dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 121/2002 e s.m.. lo ha stabilito il CONSIGLIO DI STATO.
Ha osservato la sentenza qui descritta che, per disattendere il giudizio del verificatore (e, implicitamente, anche quello conforme del Prefetto e dell’A.N.A.S.) il T.A.R. ha dovuto darsi carico di discutere analiticamente forma, posizione e dimensioni dell’area utilizzabile come piazzola di sosta per la contestazione diretta ai trasgressori, giungendo alla conclusione che una siffatta utilizzazione potrebbe provocare qualche difficoltà al traffico nel caso che si voglia procedere al fermo di un veicolo di lunghezza superiore ai 12 metri (peraltro si potrebbe obiettare che dandosi tale eventualità, la stessa presenza dei vigili accertatori consentirebbe di ovviare agli inconvenienti). In tal modo il giudice amministrativo ha sostituito un proprio apprezzamento discrezionale a quello delle autorità amministrative competenti (il Prefetto, e per quanto di ragione l’A.N.A.S. e gli altri organismi intervenuti a titolo consultivo), in una situazione nella quale le valutazioni di queste ultime non apparivano errate ictu oculi - tanto è vero che il verificatore non le considerava tali e che la sentenza le ha contraddette solo per un profilo marginale.
Ci sono norme precise per l'installazione degli autovelox tra cui, le autorità devono tenere conto prima di tutto del tasso di incidentalità di un determinato tratto di strada, ovvero sul punto dove viene richiesto di installare l'autovelox o nelle sue immediate vicinanze. L’atto del Prefetto, di cui all’art. 4, comma 2, d.l. n. 121/2002 (come modificato dalla legge di conversione n. 168/2002 e ulteriormente modificato dal decreto legge n. 151/2003), di determinazione dei tratti di strada nei quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità senza la presenza di operatori (gergalmente detto autovelox) è ampiamente discrezionale ed ispirato a complessive valutazioni di opportunità/necessità dell’installazione degli apparecchi automatici; ciò nell’ambito di un sistema - frutto di una insindacabile scelta del legislatore - che non prevede che l’installazione degli apparati in questione sia la regola generale (con l’eccezione, in ipotesi, dei luoghi individuati come "non idonei" dal Prefetto), bensì che la regola generale sia il divieto, tranne che nei luoghi individuati con apposito provvedimento. I criteri indicati nell’art. 4, comma 2, comma 2, d.l. n. 121/2002 e s.m., per la determinazione dei tratti di strada nei quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità mediante autovelox sono chiaramente solo indicativi e non già tassativi, e neppure esaustivi.
In ogni caso, dice IL CONSIGLIO DI STATO, il criterio primario ed essenziale che si desume dalla norma è quello del "tasso di incidentalità"; una volta che l’apprezzamento di questo criterio abbia dato esito negativo (e cioè abbia portato a concludere che in un determinato tratto di strada, sotto questo profilo, non vi è la necessità di installare un autovelox), appare sostanzialmente superfluo discettare se le conformazione dei luoghi sia tale da ostacolare in qualche misura l’accertamento delle violazioni con le modalità ordinarie. Altrimenti si dovrebbe dire che sia doveroso collocare apparecchi automatici dovunque non sia agevole arrestare la marcia dei supposti trasgressori, ancorché sotto ogni altro profilo manchino i presupposti per adottare tale misura; il che appare estraneo al sistema della disciplina positiva.
Accade poi che la Polizia Stradale, organo di Polizia deputato ad effettuare le verifiche operative per fornire ai Prefetti il parere tecnico sulle installazioni degli autovelox, ci scriva che la relazione tecnica suglio incidenti è un atto non di sua competenza. Di chi sarà quindi la competenza se non della Polizia Stradale?
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