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Autovelox: Vengono richiesti dai Sindaci ma autorizzati dai Prefetti che adesso saranno denunciati.

Adesso basta si è superato il limite della decenza. I Prefetti persistono ad autorizzare i rilevatori ovunque e comunque, quasi sempre in assenza di requisiti delle strade e di quanto impone il codice della strada. Adesso colpiremo direttamente a denunciare ogni violazione riscontrata alle procure della Repubblica competenti e alla Corte dei Conti per il danno arrecato ai cittadini.

AUTOVELOX
SS 53 COMUNE DI CITTADELLA (PD)

Come risulta nel D.L. n. 168 del 2002, art. 4 che disciplina i cosiddetti "controlli di velocità da remoto”, cioè con velox e simili, tali rilevazioni sono sempre possibili sulle “autostrade” e sulle strade “extraurbane principali”, mentre per quelle “extraurbane ordinarie” e per quelle “urbane di scorrimento” o “ad alto scorrimento” (comprese anche le strade urbane non di scorrimento) occorre l’autorizzazione del Prefetto. Pertanto sulle strade diverse da “autostrade” e strade “extraurbane principale” l’uso dell’autovelox è possibile solo con contestazione immediata dell’infrazione. In via eccezionale se il tratto di strada è caratterizzato da pericolosità, traffico o difficoltà nel fermare il veicolo il Prefetto può autorizzare con apposito decreto l’uso dell’autovelox in assenza di contestazione immediata.


Tale decreto deve indicare esattamente la strada e il tratto di essa in cui l'autovelox può essere installato ed utilizzato. Questo perché il decreto è necessario per verificare se l’autovelox è stato installato in un tratto di strada in nel quale esistono realmente esigenze di tutela della circolazione, che legittimano l’impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni in deroga al principio generale della contestazione immediata.

D.L. n. 168 del 2002, art. 4 - comma 2 dice che: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo"


Anche se il Prefetto gode di ampia discrezionalità nello stabilire in quali strade il fermo immediato del veicolo rischia di pregiudicare la sicurezza degli agenti accertatori, la fluidità del traffico o l’incolumità di automobilisti  e agenti accertatori, va detto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 7872/2011 aveva già sottolineato che: "Il provvedimento prefettizio che autorizza la rilevazione in assenza di contestazione immediata può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge".

bosaro
SS 16 Comune di Bosaro (RO)

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.1805/2023 ha ribadito che: "...Va ribadito che “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni - (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339)." - “...La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019, Rv. 653306)".

cassazione
Suprema Corte di Cassazione

Sempre la Corte di Cassazione n.7708/2022 del 25.02.2022 ha disposto che: "...La sentenza, impugnata dall’opponente, il tribunale di Firenze ha riformato la decisione e ha annullato la sanzione, rilevando che gli autovelox possano essere installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, CDS ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2, mentre la strada ove era stata consumata l’infrazione non presentava i caratteri della strada extraurbana principale (tipo B), né quelle della strada extraurbana secondaria (Tipo C), mancando una banchina laterale sull'intera lunghezza, per cui, essendo illegittimo l’utilizzo dell’autovelox, la sanzione era stata erroneamente confermata in primo grado. L’opponente aveva lamentato l’illegittimo posizionamento dell’autovelox in relazione alle caratteristiche della strada, profilo quest’ultimo che, essendo indissolubilmente connesso alla classificazione della strada e alle sue caratteristiche oggettive (e alla presenza della banchina), era tema che il tribunale poteva legittimamente esaminare."


Si ricontrano troppe violazioni da parte dei Prefetti competenti, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le autorizzazioni dei rilevatori elettronici fissi nelle strade italiane. Non risuciamo a citare tutte le violazioni riscontrate dal nostro ufficio tecnico investigativo, sembra prassi comune autorizzare le rilevazioni elettroniche in assenza di contestazione immediata su strade che non presentano i requisiti minimi previsti dalla legge o che non abbiano un tasso di incidentalità elevato sopra la media nazionale sul punto o nelle sue immediate vicinanze.

arabba
SR 48 delle Dolomiti - Comune di Arabba (BL)

E' illegittimo e di conseguenza è illegittima la rilevazione effettuata con tale dispositivo (ad esempio Giudice di Pace Savona sentenza n.928 del 09.12.2016 analizzando i fotogrammi ha disapplicato il decreto con il quale il Prefetto aveva autorizzato la rilevazione in assenza di contestazione immediata su una strada ritenuta erroneamente extraurbana secondaria). Tale conclusione è stata confermata dal Tribunale di Firenze sentenza n.1518 del 22.05.2018 con la quale ha ritenuto illegittimo il decreto prefettizio di installazione di un autovelox su una strada priva dei requisiti strutturali “minimi” per qualificarla come strada urbana di scorrimento e pertanto in tale tratto alla rilevazione avrebbe dovuto seguire la contestazione immediata e dalla Sentenza G.d.P. Belluno, n° 160/2023 del 13.06.2023, che ha accolto analogo ricorso ex art.204-bis del C.d.S. annullando la sanzione, poiché "la Strada Statale 50 del Passo Rolle non presentava le caratteristiche strutturali minime previste, ovvero perché tutta la strada risulta priva di banchine:...Alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione, tuttavia, ciò può avvenire nella misura in cui tutti i tipi di strada su cui si intende posizionare un autovelox, cosi come classificati dall'art. 2 commi 1, 2, 3 c.d.s. rispondano, in modo preciso, alle caratteristiche che, secondo detta norma, ciascun tipo deve avere. In caso contrario, non potrebbero non sorgere seri dubbi in ordine alla legittimità del posizionamento dell' apparecchio, salvo voler ammettere che gli autovelox possano essere allocati non solo su ogni tipo di strada, ma anche su quelle strade che non rispondono pienamente ai requisiti di cui alle tipologie classificate dalla legge.

belluno
Prefetto di Belluno - Dr. Mariano Savastano

Pertanto, la sussistenza delle citate caratteristiche deve essere dimostrata, in caso di contestazione, dall'ente che ha irrogato la sanzione. Dovendosi ritenere la strada sulla quale è stata accertata l'infrazione una strada extraurbana secondaria (art. 2 lett. C c.d.s.), ossia una strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, deve, pertanto, ritenersi che la stessa, per potervi legittimamente posizionare l'autovelox, debba essere dotata di banchine, ossia di quella parte di strada esterna al margine della carreggiata delimitata da una linea bianca. Nelle fotografie allegate dal Comune di Belluno, mentre immediatamente dopo il cartello indicante il controllo elettronico della velocità, anche per al presenza di un distributore, la banchina è presente, all'altezza dell'autovelox la banchina non c'è, di fatto risultando la linea bianca a pochi centimetri dal guardrail".











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