Gli autovelox possono essere installati senza limitazioni su tutte le autostrade e strade extraurbane principali; l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, ovvero su singoli tratti di esse, è invece subordinata ad un apposito decreto prefettizio di individuazione, emanato ai sensi del comma 2 del richiamato art.4, del D.L. n. 121/2002. E il Prefetto dovrebbe decidere sulla base di precise indicazioni di legge che spesso e volentieri sono state disattese. Perchè?
Avete presente quelle stradine strette di montagna o dei paesini, larghe a malapena quando un’automobile ma che ufficialmente sono a doppia corsia? Quelle strade che, per tutto il tempo della loro percorrenza, generano nell’automobilista l’unico pensiero “speriamo non arrivi nessuno dall’altra parte”? Ecco, proprio come quella nella foto, in quelle strade lì non potrete mai trovare un autovelox e, nel caso in cui lo doveste trovare, sarebbe illecito, secondo quando chiarito dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha scritto infatti che la multa per superamento dei limiti di velocità rilevata con un autovelox posizionato su una strada diversa da quelle previste di scorrimento veloce, ma su una strada con una sola carreggiata non è valida. Se la strada ha una sola corsia non può essere definita a "scorrimento veloce" e poiché solo in queste ultime può essere posizionato l'autovelox per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, se la violazione è stata commessa in una strada con una sola carreggiata con lo strumento elettronico allora la multa va annullata. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza dello scorso febbraio 2023.
La sentenza doveva decidere il caso di un ricorrente a cui era stata contetsta la violazione del limite di velocità per non aver rispettato il limite dei 70 km orari conducendo la sua vettura a 86 km/h. L'opposizione al verbale veniva rigettata in primo grado (Giudice di Pace) e dichiarata inammissibile in Tribunale.
Accolto invece il ricorso in Cassazione: in quanto il Giudice ha errato nel qualificare la strada in cui è avvenuta la violazione come strada urbana a scorrimento veloce, trattandosi in realtà di una strada ad una sola carreggiata. Il ricorrente contestava che le strade a scorrimento veloce in cui possono essere posizionati gli apparecchi di rilevazione della velocità, sono quelle che possiedono carreggiate indipendenti o separate dallo spartitraffico, ognuna delle quali con almeno due corsie di marcia e una corsia, solo eventuale, riservata ai mezzi pubblici.
Nel caso di specie invece, la violazione era stata contestata in una strada con una doppia linea continua centrale, ma il giudice ha errato nel qualificarla perché la doppia striscia continua non può mai separare due carreggiate.
La carreggiata, conclude il ricorrente, è la parte della strada in cui scorrono i veicoli ossia l'intera sezione stradale che i veicoli possono percorrere in direzioni opposte, se la strada è a doppio senso.
Da qui l'accoglimento del ricorso da parte degli Ermellini i quali ricordano che l'art. 139 comma 6 lett. a) del Regolamento dispone che le strisce continue affiancate separano i sensi di marcia nelle strade con una carreggiata unica con due corsie o più per senso di marcia. Le strisce di separazione di marcia però devono essere tenute distinte dalle strisce di margine della carreggiata. Il giudice di merito ha quindi qualificato erroneamente la strada teatro della violazione come a scorrimento veloce visto che si trattava di una strada ad una sola carreggiata.
Detto tutto ciò e anche pensando agli 11300 autovelox che abbiamo in Italia, ci si domanda con quale razziocinio i Prefetti abbiano potuto autorizzare l'installazione di rilevatori elettronici su strade diverse da quelle previste, oppure in assenza di incidenti facendo cosi arrivare alla esasperazione i cittadini vessati perche utilizzati come bancomat senza pin dalle amministrazioni locali tutte paladine della sicurezza. Ma solo in teoria.
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