Le ipotesi di reato contestate al Dirigente della Polstrada di Belluno - Dr.ssa Luciana GIORGI sono quelle di Truffa in concorso, falsità ideologica e materiale commessa da Pubblico Ufficiale e rifiuto - omissione in atti d'Ufficio.

L’installazione di apparecchi elettronici di rilevamento - è regolata dall’art. 4 del decreto legge n.121/2002, come modificato dalla legge di conversione n. 168/2002 e ulteriormente modificato dal decreto legge n. 151/2003 e dalla relativa legge di conversione dove si evince che: “Il Prefetto tiene conto «del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico.”
I criteri quindi con cui il Prefetto può autorizzare un autovelox, indicati nell’art. 4, comma 2, comma 2, D.L. n. 121/2002 e s.m., per la determinazione dei tratti di strada nei quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità mediante autovelox sono chiaramente solo indicativi e non già tassativi, e neppure esaustivi. In ogni caso il criterio primario, essenziale e non sindacabile neppure dal Prefetto, che si desume dalla norma, è quello del "tasso di incidentalità".

In poche parole, se viene installato ed utilizzato un autovelox fisso, sul punto di installazione o nelle sue immediate vicinanze devono essere stati rilevati un numero di incidenti nell'ultimo quinquiennio superiore alla media nazionale e tale dato non è sindacabile neppure dal Prefetto.
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato negli anni una serie di Direttive e circolari con le quali ha chiarito ai Prefetti ed alle Sezioni della Polizia Stradale competenti per territorio, i termini per predisporre le relazioni tecniche sulla incidentalità che devono rispettare questi parametri e contenere questi dati:
la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
le caratteristiche del traffico che vi si svolge con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale;
le difficoltà operative dell'organo di polizia stradale nel procedere con gli ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata;
localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale, corredata da idonea documentazione fotografica e, ove possibile, di disegni, piante o planimetrie;
studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso con l'indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;
analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa rappresentativa;
relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio, con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà riscontrate nell'utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità dei conducenti controllati e del personale operante.

Tutto questo è stato chiesto anche alla Polizia Stradale di Belluno con infiniti accessi agli atti preisti dal D.L.241/90 al fine di ottenere come detto, tutti i documenti sopra indicati in riferimento alle strade ove risultano installati i rilevatori automatici delle velocità - come quello di Belluno in Via Marisiga o Levego.
Solo in due casi e solo dopo avere fortemente protestato con il Ministero dell'Interno, la Sezione Polizia Stradale di Belluno, ha trasmesso alla nostra Associazione due relazioni sul tasso di incidentalità riferite alla SR.203 dal Km. 10+000 al Km. 25+500 quando il rilevatore si trova installato al Km.12+135 e riferiti alla SP1 Bis dal Km.11+500 al Km.15+487 quando il rilevatore si trova installato al Km.12+737, oppure, sulla S.S.50 dal Km.10+000 al Km.16+900 (tra l'altro arrivando nel territorio comunale di Sedico) quando il rilevatore è installato al Km.11+000 e dove tutti sappiamo che in zona riva del Boscon molti sinistri sono stati causati da attraveramento animali selvatici e non dalla velocità.
Non riteniamo siano rispettati i canoni che prevede la normativa che parla di relazioni riferite "al punto di installazione o sue immediate vicinanze" i dati sugli incidenti non ce li vogliono fornire perche tali numeri non giustificano alcun autovelox. Adesso confidiamo che lo accerterà ma Magistratura.
In considerazione che detti documenti non sono mai stati trasmessi in maniera esaustiva e completa, ma sono stati a noi trasmessi solo due documenti, incompleti, con dati errati o fuorvianti riferiti a tratti di strada che nulla hanno a che fare con i punti di installazione o loro immediate vicinanze.

Nei giorni scorsi, stanchi delle risposte ottenute, e dopo aver invitato nuovamente il Dirigente Luciana GIORGI ad adempiere ai suoi obblighi consegnando le relazioni complete sugli incienti, non ricevendo risposta esaustiva abbiamo formalizzato denuncia querela alla Stazione Carabinieri di Belluno indirizzata alla Procura Generale della Repubblica di Venezia e alla Procura della Repubblica di Belluno per i presunti reati di Truffa in concorso, falsità ideologica e materiale commessa da Pubblico Ufficiale e rifiuto - omissione in atti d'Ufficio. Adesso anche questa vicenda passa alla Autorità Giudiziaria così confidiamo si faccia chiarezza una volta per tutte.
Ricordiamo che per gli stessi reati e per gli stessi motivi era stato denunciato anche il Dirigente della Polizia Locale di Belluno - Antonio CODEMO, il Funzionario della Polizia Locale Tiziana CASAGRANDE che avevano attestato che i dati sulla incidentalità "...non ricade nella competenza di questo Ente...".
Ove accertata e confermata tale situazione di denunciata grave carenza di intervento operativo in violazione di legge, ne conseguirebbe annosa, reiterata e quotidiana ingiusta lesione, da parte degli enti preposti, dei diritti dei consumatori e degli utenti della strada pur costituzionalmente e normativamente garantiti con indebita richiesta e riscossione di somme non dovute ed erogazione di pene accessorie del tutto ingiustificate.
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