Omissione / rifiuto atti d'ufficio, falsità ideologica e materiale commessa da Pubblico Ufficiale i reati contestati. Il Funzionario non ha consegnato i documenti richiesti ed attestanti la sicurezza stradale.
Lo scorso mese di settembre abbiamo predisposto l'ennesimo ricorso e accesso agli atti per un nostro iscritto al quale il Comune di Colle Santa Lucia aveva notificato una sanzione (presunta) rilevata con il solito autovelox installato sul Passo Giau.
Il documento di accesso agli atti riportava alcuni refusi rimasti da pregressi documenti analoghi riferiti alla Sezione Polizia Stradale e Prefettura di Venezia. Questi banali e non voluti errori di trascrizione comunque non inficiavano la comprensione dei documenti richiesti, anche ricordando che la strada contestata in questione era stata indicata correttamente come tutti gli altri dati.
Risultava quindi inequivocabile che la Polizia Stradale e la Prefettura di competenza territoriale fossero di Belluno e non di Venezia... ma la Dirigente della Polizia Stradale di Belluno, Luciana GIORGI rispondeva in modo inopportuno e sicuramente poco professionale, facendo della bassa ironia sugli errori predetti.
Sta di fatto che, ne il Prefetto ne tantomeno il Dirigente della Polstrada di Belluno, consegnavano i documenti ancora una volta a loro richiesti formalmente con accesso agli atti, documenti e dati che se forniti correttamente avrebbero dimostrato che il Prefetto di Belluno non ha mai convocato almeno con cadenza semestrale l'Osservatorio Provinciale per il monitoraggio della incidentalità e per questo non esistono agli atti le relazioni che abbiamo chiesto.
La Dirigente della Polizia Stradale si limitava a rispondere, ammettendo di fatto l'assenza di una grave incidentalità scrivendo: "...Si comunica che nell’ultimo quinquennio Polizia Stradale non è mai intervenuta nel tratto di strada indicato per rilievo d’incidente. Arma dei carabinieri ha rilevato n. 2 incidenti stradali riferiti a quel periodo temporale lungo il tratto di strada della SP 638 ricadente nel Comune di Colle Santa Lucia. Dall’analisi degli incidenti è emerso che uno è stato mortale riconducibile alla perdita di controllo di motociclo e l’altro con lesioni dovuto ad un urto frontale laterale fra due veicoli".
Ricapitolando il Prefetto di Belluno sta permettendo al Comune di Colle Santa Lucia di mettere a bilancio solo negli utlimi 3 anni quasi 1 MILIONE e TRECENTOMILA EURO con un autovelox posto su una strada (Passo Giau) dove negli ultimi 5 anni - sono stati rilevati 2 incidenti con un decesso.
Secondo poi la stessa Dirigente della Polizia Stradale, il Comune di Colle Santa Lucia e la Provincia di Belluno non avrebbero alcun obbligo di predisporre ed aggiornare ogni due anni il piano urbano ed extraurbano del traffico ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Strada. La Dirigente della Polizia Stradale - dimentica quindi nella sua risposta, volutamente o no lo capirà speriamo la Procura della Repubblica di Belluno, che detta Legge dello Stato impone a TUTTI i comuni e province che fanno uso di strumenti elettronici per il rallentamento del traffico di mettere in sicurezza le strade di competenza con questo documento e di aggiornarlo ogni due anni. Cosa non fatta, e che avrebbe dovuto farla intervenire anche ai sensi dell'articolo 1 del codice della strada... "La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche' la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"
Anche il Prefetto di Belluno, avrebbe dovuto vigilare e segnalare le Amministrazioni inadempienti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Art.36 c.10 CdS) ma non lo ha mai fatto !!!
A fronte di tutto questo che riteniamo gravissimo abbiamo formalizzato ieri l'ennesima denuncia querela in capo al Prefetto e Dirigente Polizia Stradale di Belluno affinchè si valutino i possibile reati di attentato alla sicurezza delle strade (Art.673 c.p.) omissione e rifiuto in atti d'ufficio (art.328 c.p.) falsità ideologica e materiale commessa da pubblici ufficiali (art. 476 e 479 c.p.) il tutto finalizzato alla truffa (art.640 c.p. in riferimento agli artt. 110 e 81 c.p.).
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