Il Giudice accogliendo il ricorso per assenza di prima omologazione (ex Mise) dell'autovelox, non si è voluto pronunciare sulla questione, per noi primaria, della mancanza dei requisiti minimi della strada e quindi anche della errata valutazione del Prefetto che ha autorizzato. Il Giudice riservandosi di approfondire questa denuncia ha sottolineato come sia una "questione delicatissima" visto che poche strade dove ci sono gli autovelox hanno le banchine...
Siamo moderatamente soddisfatti, per il Giudice di Pace di Belluno, la mancanza di prima omologazione dell'autovelox usato dal Comune di Belluno, per intenderci, quella che deve rilasciare per legge il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) e non quella indicata nei verbali rilasciata dl MIT, assorbe tutte le altre numerose carenze, mancanze ed omissioni da noi sollevate e contestate nell'udienza di oggi.
La sanzione era stata notificata al Sig. (OMISSIS) di Belluno, che a dire del Comune era transitato davanti all'autovelox in Via Marisiga direzione Feltre, ad una velocità di 83 Km/h e per questo avrebbe dovuto pagare una multa di € 193.00 più la decurtazione di 3 punti patente. Ma il ricorrente era certo di non essere incappato in questa infrazione ben conoscendo la postazione essendo resindente nel Capoluogo Bellunese, così chiedeva il nostro intervento tecnico legale.
La strada S.S.50 - Via Marisiga nel territorio di Belluno, non presenta le caratteristiche minime previste e richieste dal Codice della Strada per poter autorizzare ed installare un autovelox con contestazione differita, ovvero privo del diretto controllo degli agenti accertatori e con contestazione inviata a casa successivamente.
Come ha richiamato la stessa Corte di Cassazione con le sentenze 5078/2023 e 1805/2023 (per citare solo quelle del 2023) e la settimana scorsa anche con la sentenza del Tribunale Civile di Milano, una strada per essere a norma deve avere le banchine di almeno 1 metro, elemento strutturale definito dallo stesso codice della strada "OBBLIGATORIO" e dalla Cassazione "INDIFETTIBILE".
Questo elemento strutturale obbligatorio, è assente su tutta la S.S.50, sopratutto al Km.11+00 dove viene usato l'autovelox. Per questo motivo il Prefetto di Belluno non avrebbe dovuto e potuto autorizzare il Comune di Belluno a sanzionare in tale modo. Il Giudice, confermando l'importanza della nostra denuncia e sottolineando che aveva avuto modo in precedenza di affrontare la questione in modo indiretto, ha sottolineato al contempo come questa carenza tecnica delle strade, risulta molto delicata da definire in una sentenza, poichè in effetti, pochissime strade dove oggi sono installati gli autovelox fissi, dispongono delle banchine. Per questo si riservava una futura pronuncia.
Dal nostro punto di vista invece, abbiamo fatto risaltare che la prevenzione degli incidenti si garantisce proprio mettendo in sicurezza le strade come prevede il codice della strada, cosa che puntualmente viene disattesa anche sulla strada statale 50 sia da ANAS quale ente proprietario che dal Comune di Belluno che non essendo direttamente responsabile della manutenzione gira tutto ad ANAS.
Oggi abbiamo denunciato che manca il PIANO URBANO DEL TRAFFICO, atto obbligatorio previsto dall'articolo 36 del C.d.S. utile proprio per mettere in sicurezza le strade e per monitorare gli adempimenti fatti e da mettere in campo per la sicurezza e prevenzione. Manca anche il documento di AUTORIZZAZIONE ANAS con cui l'ente proprietario della strada autorizza l'installazione e l'uso dell'autovelox fisso. In udienza il Comune di Belluno ha riferito di non possedere tale documento (fatto gravissimo) il Direigente del Prefetto pure e ANAS non risponde alle nostre istanze. Insomma nessuno ci sa dire se questa autorizzazione esista.
Abbiamo denunciato che manca la RELAZIONE TECNICA SULLA INCIDENTALITA', documento indispensabile ed obbligatorio per autorizzare ed installare un autovelox fisso a contestazione differita da parte del Prefetto. Abbiamo richiesto questo documento al Prefetto di Belluno che ci ha risposto che tale documento NON E' DISPONIBILE.
Se fosse stata redatta una relazione tecnica e fosse stata aggiornata nei termini previsti, ovvero prendendo i dati riferiti agli ultimi 5 anni come prevede il codice della strada, risulterebbe che sulla S.S. 50 al Km.11+00, non vi sono stati incidenti con danni alle persone, tali da autorizzare e giustificare un autovelox fisso. Per altro i pochi incidenti accaduti, sono stati causati proprio dalle scarse condizioni della strada, priva di guard rail in direzione Feltre, nonostante vi sia un pericoloso fossato di oltre 1 metro e evidente inadempienza di manutenzione, direzione Belluno come si nota in foto. Chiediamo ad ANAS anche in questo caso, se aspetta che un automezzo si infili dentro quel guard rail danneggiato da moltissimi mesi.
Insomma abbiamo messo in risalto una miriade di violazioni di legge, carenze e omissioni da parte del Comune di Belluno, Prefetto di Belluno e ANAS, tutte formalizzate e denunciate al Giudice di Pace. Purtroppo si è ritenuto che tutte dovessero essere "assorbite" dalla mancanza della omologazione dell'autovelox, carenza tecnico normativa che a questo punto, per quanto ci riguarda ed in considerazione della gravità di tutte le altre, poteva anche passare in secondo piano.
Vogliamo ribadire anche in questa occasione, che la nostra attività non vuole discutere in alcun modo i controlli della velocità o gli autovelox, ma vuole combattere tutte quelle Amministrazioni Locali, che in barba alle leggi ed ai regolamenti, fanno uso degli autovelox con l'alibi della sicurezza stradale, al solo fine di fare cassa. Per questo come ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti anche recentemente, auspichiamo che venga presto emanato il decreto legge che metterà ordine e fine a questi ricorsi.
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