Le sanzioni erano state contestate lo scorso gennaio 2024 a due diversi cittadini residenti nella vicina Pieve del Grappa, certi delle loro ragioni i due cittadini (un uomo ed una donna) si erano rivolti alla nostra Associazione che aveva predisposto e gestito i due contenziosi oggi accolti dal Giudice di Pace di Treviso. Da notare il cartello elettronico non ammesso dal CdS.
La questione verte su due distinti "autovelox" di tipo fisso installati sulla S.P.26 al Km.15+240 (foto sopra) e un secondo rilevatore elettronico fisso, sempre sulla S.P.26 al Km. 18+917 entrambi in uso al Comune di Borso del Grappa (TV).
I due rilevatori entrambi modello AGUIA-T5-5-R ovviamente privi di omologazione ma c'è di più...
Il Comune di Borso del Grappa infatti, dagli atti non risultava avere ottenuto dal Prefetto di Treviso le previste autorizzazioni per l'installazione e utilizzo dei rilevatori elettronici di tipo fisso contestati. Risultava che per cercare di aggirare la norma, nei verbali di contestazione il Comune aveva scritto che le contestazioni erano state rilevate alla presenza del personale di Polizia, ma non funziona cosi e vediamo perchè.
Nei verbale qui impugnati non è stato indicato il Decreto autorizzativo del Prefetto di Treviso come previsto dalla Legge 168/2002 - articolo 4 di seguito riportata testualmente. Il verbalizzante ha dichiarato che il rilevatore elettronico è di tipo fisso installato sulla SP26 era sotto il diretto controllo della polizia locale, ma se un autovelox risulta installato IN MODO PERMANENTE E NON SEMOVIBILE in cima ad un palo cementato fisso a 10 metri di altezza, è fisso per definizione e quindi necessita di una autorizzazione prefettizia. Se poi il Comune di Borso del Grappa (TV) decide di utilizzarlo alla presenza del personale, è solo una propria legittima decisione, ma necessita comunque della autorizzazione del Prefetto per il suo utilizzo la sua installazione fissa. Per altro, il modello di rilevatore contestato, è stato progettato anche per potere essere utilizzato su cavalletto con la reale presenza della polizia locale posizionata in modo visibile (vedi foto). Se tutte le Amministrazioni locali procedessero ad installare pali con autovelox fissi come in questo modo, non si capirebbe perchè il Prefetto dovrebbe concedere o meno l'autorizzazione come previsto dall'articolo 4 comma 2 della Legge 20 giugno 2002 n.121.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che se nel verbale manca l’indicazione del Decreto del Prefetto che autorizza la rivelazione attraverso autovelox la multa è incompleta e quindi può essere annullata. Questo perché è fondamentale garantire il diritto di difesa all’automobilista al quale viene contestata la violazione, pertanto, è necessario che nel verbale siano indicati gli estremi del decreto prefettizio che autorizza la contestazione differita. Pertanto come precisato dall’art. 4 della Legge 168/2002 sopra recitato, che disciplina i cosiddetti controlli di velocità da “remoto”, cioè con autovelox et similia, tali rilevazioni sono sempre possibili sulle “autostrade” e sulle strade “extraurbane principali”, mentre per quelle “extraurbane ordinarie” e per quelle “urbane di scorrimento” o “ad alto scorrimento” (comprese da settembre anche le strade urbane non di scorrimento) occorre l’autorizzazione del Prefetto. In via eccezionale se il tratto di strada è caratterizzato da pericolosità, traffico o difficoltà nel fermare il veicolo il Prefetto può autorizzare con apposito decreto l’uso dell’autovelox in assenza di contestazione immediata. "...la facoltà di contestazione di infrazione su strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio degli agenti con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispostivi con postazione mobile, in presenza degli agenti), presuppone che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita. Ne consegue che, in difetto, a monte, di una siffatta autorizzazione prefettizia, non può scattare alcuna causa di esonero della contestazione immediata di cui all'art.201 comma 1-bis del C.d.S. per i dispositivi fissi con rilievo da remoto, senza il presidio degli agenti" (Cass.Sez. 2 sentenza n.22627 del 2023).
Comunque sia il Giudice di Pace di Treviso, Dr.ssa Cristina TORIN, ha ritenuto che l'assenza di debita omologazione dei rilevatori elettronici utilizzati dovesse prevalere e assorbire tutte le altre contestazioni ed ha così disposto:
Il ricorso deve essere accolto in quanto la violazione per eccesso di velocità di cui è causa è stata accertata con apparecchio di rilevazione della velocità che, come emerge pacificamente dal verbale e non è stato contestato dalla parte resistente, non era omologato .. L'art.142 comma 6 del C.d.S. dispone infatti che la misurazione della velocità dei veicoli deve essere eseguita mediante" apparecchiature debitamente omologate". Poiché il decreto legislativo non specifica cosa si intenda per omologazione, da tempo la giurisprudenza, anche di legittimità, dibatte sulla necessità o meno, ai fini della validità delle misurazioni della velocità, che gli apparecchi siano oltre che autorizzati anche omologati.
A seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.10505 del 18.04.2024, intervenuta nelle
more del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità, in virtù di una attenta lettura dell'art.192 del regolamento di esecuzione del C.d.S. che disciplina i " controlli ed omologazioni " degli apparecchi che misurano la velocità, è ora orientata a ritenere che la procedura di approvazione dell'apparecchio non sia equiparabile a quella della omologazione e che solo l'omologazione assicura la precisione dell'apparecchio con conseguente illegittimità delle misurazioni della velocità effettuate con apparecchi non omologati.
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