Il Giudice di Pace di Rovigo, Marco BRESCIANI ha accolto il nostro ricorso presentato per un automobilista al quale a seguito di precedente ricorso dove gli era stata annullata la sanzione il Comune di Bosaro, non contento, aveva emesso una seconda sanzione perche il conducente non aveva comunicato i dati di chi guidava per la sottrazione dei punti patente.
"Orbene, la CS con la recente sentenza n. 3022 del 01.02.2024 ha precisato che: "È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c. d. s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c. d. s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua."
Con queste parole il Giudice di Pace di Rovigo ha ribadito che nessun dato deve essere comunicato alla autorità sanzionatoria prima che il procedimento amministrativo (ricorso) sia terminato. Solo nel caso che il ricorrente sia ritenuto soccombente, in tale caso la P.A. dovrà emettere nuovo verbale ai sensi dell'art.126-bis per ottenere i dati richiesti alla sottrazione dei punti patente.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24012 del 03.08.2022 all’orientamento di Cassazione n. 20974/2014, ha dunque ritenuto di valorizzare sia l'interpretazione del dato letterale dell'art. 126 bis c. 2 C.d.S., sia la "ratio" della violazione prevista da detta norma (in linea, peraltro, anche con la circolare del Ministero dell'Interno n. 3971 del 29 aprile 2011). Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha “osservato che - pur se la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessa perseguita sono indiscutibili - la sola valorizzazione degli stessi comporta un'elisione del dato letterale della norma in questione ed un'obliterazione del suo fondamento logico-razionale, oltre a trascurare la necessaria correlazione, di cui bisogna tener conto, tra il procedimento di opposizione avverso il verbale riferito alla violazione presupposta e l'insorgenza della effettiva cogenza dell'obbligo di comunicazione imposto dallo stesso art. 126- bis C.d.S., comma 2”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3022/2024 del 01.02.2024, ha ribadito il concetto giuridico disponendo che: “Fondata è la censura, che fa leva sull'art. 126-bis co. 2 c. d. s., ove si dispone che l'organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all'anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta (oppure ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei correlativi ricorsi). Ciò implica che, indipendentemente dall'invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga tratta ad oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Infatti, non si può retribuire la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non sussiste più quest'ultimo. È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c. d. s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c. d. s.; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”.
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