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Cadoneghe (PD): Altri autovelox su strada priva di requisiti e in centro abitato.

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    AltVelox
  • 29 lug 2023
  • Tempo di lettura: 11 min

E niente... in Veneto la questione sta sfuggendo di mano. Prima Treviso, poi Rovigo e Belluno, ma anche a Vicenza e oggi a Padova. Quindi sommersi di mail contenenti insulti di ogni genere, scritte da cittadini stanchi di pagare ed essere usati come bancomat, autovelox abbattuti con il flessibile, interveniamo per portare alla luce anche gli autovelox illegali nel Comune di Cadoneghe (PD).

Cadoneghe
S.R. 307 Comune di Cadoneghe (PD)

Marco Schiesaro, Sindaco di Cadoneghe e pure Assessore alla mobilità della Provincia di Padova. Un politico tutto d'un pezzo che ne mastica di legalità e correttezza, che si erge come tanti suoi colleghi a paladino della legalità e della sicurezza sulle strade, ma che però viene smentito pure lui dai fatti.

Marco Schiesaro - Sindaco di Cadoneghe

Parliamo dei due autovelox che il Sindaco di Cadoneghe, Schiesaro, ha chiesto al Prefetto di Padova di installare in pieno centro urbano (limite 50 Km/h) sulla "Strada del Santo" la SR 307 gestita da Veneto Strade Spa. Due rilevatori automatici di cui uno installato su un palo della luce pubblica, prima questione vietata dalla legge e che vogliamo credere non abbia neppure autorizzato il gestore della strada, posti al Km.6+150 e Km.7+057, in centro abitato dove vi sarebbero molte intersezioni.


Il Sindaco che tiene molto alla sicurezza dei propri concittadini, aveva ricevuto una petizione firmata da 80 persone che segnalava le corse spericolate di alcuni automobilisti, cosa che obbligava quindi ad intervenire subito, richiedendo non uno, ma ben due autovelox in meno di 1 chilometro.

prefetto
Dr. Francesco Messina - Prefetto di Padova

Nutriamo da sempre una stima infinita per il Dr. Francesco Messina. Un Poliziotto di cui essere fieri, che da sempre ha svolto il ruolo affidato al massimo e nei migliori dei modi. Non possiamo quindi infierire in questo momento sul suo operato, ci piacerebbe avere un incontro per meglio capire le motivazioni, ma siamo certi che al Prefetto deve essere sfuggito qualche dettaglio, che gli ha fatto così autorizzare questi due autovelox in palese violazione di leggi e regolamenti.


1) STRADA PRIVA DI REQUISITI in palese violazione art. 2 C.d.S. ed in contrasto con i principi di diritto consolidati in sentenze della Corte Costituzionale n°113/2015 - Corte Cassazione n°22158/2013 - Corte Cassazione n°16622/2019 - Corte Cassazione n° 1805/2023 - Corte Cassazione n°5078/2023 nonché art. 4 D.L. 121/2002.

2) ASSENZA PIANO URBANO ED EXTRA URBANO DEL TRAFFICO in palese violazione dell'articolo 36 del Codice della Strada.

3) POSTAZIONE OCCULTATA DELL'AUTOVELOX SU PALO LUCE PUBBLICA in palese violazione art. 142 comma 6 bis del C.d.S. e Corte di Cassazione n. 23976 del 01/10/2018.

4) ASSENZA RELAZIONE TECNICA SULLA INCIDENTALITA' in violazione art. 4 della Legge n. 168/2002.

5) VIOLAZIONE DEGLI APPARECCHI UTILIZZATI in violazione ed in contrasto con i principi di diritto consolidati in Sentenze Corte Costituzionale n.113/2015 - Corte Costituzionale Corte Costituzionale n.223/2010 (Omologazione e Corretta funzionalità) - Corte Costituzionale n.277/2007 (Omologazione e Taratura).

CADONEGHE
S.R. 307 - STRADA DEL SANTO CADONEGHE

Vogliamo solo prendere in considerazione la prima violazione di legge, ovvero la strada che non presente i requisiti minimi per potere autorizzare un autovelox, figuriamoci due... di questo tipo in assenza di personale di polizia.


In attesa di ricevere i documenti richiesti al gestore della strada S.R. 307 VENETO STRADE SPA, si presume quanto segue: Per il Codice della Strada in base alla sua conformazione e struttura, rientra nella tipologia di STRADA TIPO C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA - "strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine" ma siccome dalle contestazioni ricevute, risulta imposto il limite massimo di 50 Km/h, limite di velocità previsto esclusivamente per le strade urbane, potrebbe presumibilmente anche essere un tratto di STRADA TIPO E - STRADA URBANA DI QUARTIERE ovvero, "strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata".


Nel presente caso, come documentato dalla fotografia sopra, LA STRADA S.R. 307 E' PRIVA DI BANCHINE e NON DISPONE DI SPARTITRAFFICO.


Iniziamo con la definizione di “CENTRO ABITATO”, definito questo dall’articolo 3 comma 1 punto 8 come “ insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”. Da non dimenticare che il centro abitato, per essere regolare, deve essere delimitato con delibera di Giunta ai sensi dell’articolo 4 cds e “tabellato” a tutti gli ingressi.

banchina
Veneto Strade Spa

Fatta questa doverosa premessa, è necessario esaminare la normativa che ha consentito di posizionare postazioni fisse per rilevare la velocità senza che sia obbligatoria la presenza dei verbalizzanti. Parliamo in questo caso del D.L. 20-6-2002 n. 121 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2002, n. 144, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168, all’articolo 4, laddove si prevede che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. L’articolo 2 comma 2 lettera C tratta delle strade extraurbane secondarie. L’articolo 2 comma 2 lettera D tratta invece delle strade urbane di scorrimento".


E' quindi accertato che in centro abitato l’installazione di postazioni fisse per il controllo della velocità è possibile solo nelle “strade urbane di scorrimento”. Vediamo cosa sono. Spesso, nel linguaggio corrente, si utilizzano terminologie diverse da quelle “di legge” e si finisce per confondere le “strade urbane di scorrimento” con la “strada principale del centro abitato”. Niente di più sbagliato. La strada urbana di scorrimento, così come definita dall’articolo 2 comma 3 punto D del vigente C.d.S., è una “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

Corriere del Veneto - 29/07/2023

La conseguenza è che solamente quelle con le caratteristiche appena descritte, in centro abitato, possono vedere l’installazione delle postazioni per il controllo della velocità senza presenza dei verbalizzanti. Non è infrequente vedere postazioni in centro abitato, ma queste sono irregolari. A volte sono frutto di interpretazioni errate, conseguenti all’equivoco fra la possibilità di mancata contestazione ed il posizionamento dell’installazione stessa. Vediamo di spiegare meglio questo problema/equivoco. Il Prefetto individua con decreto le strade o tratti di strada ove non vi è obbligo di contestazione immediata in relazione alle caratteristiche della strada. Il fatto che il tratto di strada sia inserito nel decreto non significa automaticamente che vi possa essere una postazione “fissa”.


SENTENZA CORTE CASSAZIONE N. 1805/2023

La sentenza fa riferimento ad un autovelox fisso installato ed utilizzato dal Comune di Motta di Livenza (TV) sulla strada S.R.53 Postumia, che per struttura e conformazione risulta analoga alla strada S.R. 307 oggetto della presente denuncia, ovvero strada priva di banchine, definite dalla corte di cassazione "elemento strutturale indefettibile" e dal codice della strada "elemento obbligatorio".

BANCHINA
CORTE DI CASSAZIONE

"...Va ribadito che “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni - (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339). Il ricorrente indica che la banchina laterale avrebbe le dimensioni medie di metri 0,80 a destra e metri 1,00 a sinistra, che certamente non sono idonee a consentire la sosta di un veicolo senza invadere, almeno in parte, la carreggiata. Inoltre, viene descritta la condizione dello spazio indicato come banchina, e si precisa che esso si compone di “margine della carreggiata, nella specie costituito da linea bianca continua, da una parte e ciglio della scarpata ancorché erbosa, che poi scende al fossato laterale e pieno del piano di campagna”. Sul punto, va tuttavia ribadito che “La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019, Rv. 653306): ne deriva che – contrariamente a quanto affermato dal Comune ricorrente – non può essere considerato parte della banchina lo spazio più esterno del “ciglio interno della cunetta”, ove presente, o del “ciglio superiore della scarpata nei rilevati". Le dimensioni medie indicate dal Comune, che sono state invece calcolate dal margine della carreggiata sino al piano di campagna laterale alla strada (cfr. ancora pag. 13 del ricorso), inclusa dunque l’intera area della cunetta, si riducono ulteriormente rispetto a quanto indicato in ricorso, a conferma dell’assenza, lungo la S.R.53 POSTUMIA, di una banchina avente le caratteristiche strutturali delineate dalla normativa applicabile, nell’interpretazione che della stessa è stata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte".

BANCHINA
LA BANCHINA STRADALE

"...La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019, Rv. 653306).


SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 5078/2023

"... Come questa Corte ha più volte ribadito anche di recente, il provvedimento Prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n.121 2002, l'art.4 può includere strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art.2 commi 2 e 3, e non altre strade dovendo ritenersi necessaria l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come a "scorrimento veloce" per rendere legittimo il posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. (Cass.20.06.2019 n.16622; Cass. 14.02.2019 n.4451)".


IN CONCLUSIONE SUL PUNTO

La determina Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°356 del 18.08.2021 recita: "VISTO l’art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate; Ma Come sopra evidenziato la strada S.R. 482 non presenta i requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 del D.L. 20 giugno 2002 n.121 recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, convertito nella legge 10 agosto 2002 n.168, che consente l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo così detto “da remoto” del traffico.


La Direttiva del Ministero Interno n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.07.2017 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI TRATTI DI STRADA IN CUI È POSSIBILE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI E MEZZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - Comma 3.1 recita: "Nella valutazione delle condizioni strutturali e plano-altimetriche del tratto interessato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, occorre avere riguardo ai seguenti elementi che condizionano l'operatività della normale attività di vigilanza stradale: - presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza".

autovelox
Cadoneghe e l'autovelox su palo luce pubblica

Nel confermare quanto sopra scritto, si riporta anche la recentissima Sentenza G.d.P. Belluno, n° 160/2023 del 13.06.2023, che ha accolto analogo ricorso ex art.204-bis del C.d.S. annullando la sanzione, poiché la Strada Statale 50 del Passo Rolle (analoga alla SP1 Bis) non presentava le caratteristiche strutturali minime previste, ovvero perché tutta la strada risulta priva di banchine: "...Alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione, tuttavia, ciò può avvenire nella misura in cui tutti i tipi di strada su cui si intende posizionare un autovelox, cosi come classificati dall'art. 2 commi 1, 2, 3 c.d.s. rispondano, in modo preciso, alle caratteristiche che, secondo detta norma, ciascun tipo deve avere. In caso contrario, non potrebbero non sorgere seri dubbi in ordine alla legittimità del posizionamento dell' apparecchio, salvo voler ammettere che gli autovelox possano essere allocati non solo su ogni tipo di strada, ma anche su quelle strade che non rispondono pienamente ai requisiti di cui alle tipologie classificate dalla legge. Pertanto, la sussistenza delle citate caratteristiche deve essere dimostrata, in caso di contestazione, dall'ente che ha irrogato la sanzione. Dovendosi ritenere la strada sulla quale è stata accertata l'infrazione una strada extraurbana secondaria (art. 2 lett. C c.d.s.), ossia una strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, deve, pertanto, ritenersi che la stessa, per potervi legittimamente posizionare l'autovelox, debba essere dotata di banchine, ossia di quella parte di strada esterna al margine della carreggiata delimitata da una linea bianca. Nelle fotografie allegate dal Comune di Belluno, mentre immediatamente dopo il cartello indicante il controllo elettronico della velocità, anche per al presenza di un distributore, la banchina è presente, all'altezza dell'autovelox la banchina non c'è, di fatto risultando la linea bianca a pochi centimetri dal guardrail".

piantedosi
Interrogazione al Ministro dell'Interno

Lo scorso 04.06.2023, la Giudice Serena Nicotra del Tribunale - Prima Sezione Civile di Milano, ha annullato una serie di contravvenzioni elevate ad un manager nel 2021 dal Comune di Milano con gli autovelox installati nella Via Fulvio Testi in Milano, importante "arteria viaria" che porta all’hinterland nord, in quanto per il Tribunale Milanese, mancano le banchine per le soste di emergenza. Il giudice ha citato la recente sentenza della Corte di Cassazione (sopra scritta), che ha stabilito che tra gli elementi necessari per poter definire una strada urbana "a scorrimento" ci debba essere "una banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni". Di più: questa conditio sine qua non, deve essere presente lungo l’intera strada.


Per questo, il Giudice Milanese, Serena Nicotra ha annullato i verbali notificati al manager per aver superato in più occasioni il limite dei 50 chilometri orari in corrispondenza del rilevatore di velocità. In primo grado, il giudice di pace aveva respinto il ricorso, ma il verdetto finale del Tribunale Civile ha riscontrato l'effettivo vizio procedurale e l'errore di valutazione nel provvedimento prefettizio che ha inserito Viale Fulvio Testi tra le strade urbane di scorrimento, cosa che non può essere per i motivi ampiamente sopra descritti.


IN CONCLUSIONE

cittadella
Autovelox SR53 Km.21+725 - Cittadella (PD)

Abbiamo inviato alle Autorità competenti un formale accesso agli atti per avere contezza certa sulla questione. Come detto ci piacerebbe un confronto con il Signor Prefetto di Padova, ma anche col Sindaco Schiesaro, per affrontare la questione qui denunciata, ma anche quella riferita agli altri autovelox seriali ed illegittimi installati dai comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta e altri installati sulla SR 53, come si vede in fotografia ben nascosti... Per questo L'Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese MIGLIORE TUTELA, rimane a completa disposizione, per fornire, anche con l’ausilio dei propri Consulenti tecnico / legali, ogni ulteriore chiarimento e per aprire un tavolo di confronto diretto, al fine di agevolare l’individuazione di soluzioni alternative volte a garantire la sicurezza veicolare da ritenersi primaria condivisa esigenza di tutela nell’interesse della intera collettività. Ma nel frattempo sarà presentata da vari parlamentari "bipartisan" una interrogazione al Ministro delle Infrasttutture e Trasporti, Sen. Matteo Salvini e al Ministro dell'Interno, On.Matteo Piantedosi, per sapere i motivi per cui in Veneto siano autorizzati dai Prefetti tali autovelox in palese violazione di norme e regolamenti, che nulla hanno a che fare con la sicurezza stradale.













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