Notizie odierne ci riferiscono che una pista delle indagini passa per la taratura dei rilevatori elettronici installati sulla S.R. 307 dal Comune di Cadoneghe. Bene lo confermiamo e ne siamo certi perche lo avevamo scritto nel blog a luglio scorso.
Spuntano come i funghi tutti gli esperti di autovelox. Oggi le news dei media puntano sulla illegittimità degli apparecchi elettronici usati a Cadoneghe, questione tecnica che avevamo immediatamente sollevato, e che oggi sembra essere oggetto delle indagini della Procura di Padova. Ne siamo soddisfatti.
Parlano chiaro i documenti che abbiamo in possesso e che mettiamo sempre a disposizione della Autorità Giudiziaria, gli autovelox utilizzati dal Comune di Cadoneghe non sono debitamente omologati, ma del resto vi è testualmente scritto anche nei verbali emessi e contestati agli automobilisti, insomma un segreto di pulcinella diciamo.
L’art. 142 c. 6 CDS prevede che l’accertamento della velocità avvenga tramite apparecchiature debitamente omologate. Non è quindi sufficiente l’approvazione, ma occorre la “omologazione”. Se la semplice approvazione (corrispondenza dell’apparecchio al modello) può essere sufficiente per apparecchiature destinate ad accertamenti di altre violazioni, non così allorquando trattasi di accertare violazioni ai limiti di velocità, perché deve trattarsi di apparecchiature debitamente “omologate” come prescrive l’art. 1423 c. 6 CDS. L’omologazione infatti prevede la verifica della corrispondenza e della conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del codice della strada, tale verifica di corrispondenza non è invece richiesta per l’approvazione. L’art. 192 del Regolamento CDS distingue nettamente "l’approvazione” dalla “omologazione”. Approvazione e omologazione non sono equivalenti. In materia di apparecchi che consentono il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, le procedure di approvazione e omologazione non possono essere intese come equivalenti.
Ma c'è di peggio della assenza di omologazione, nei giorni scorsi, avevamo pubblicato un documento che attesta come la Società ENgiNE Srl, incaricata alla installazione, alle verifiche tecniche compresa quella della taratura e della successiva gestione dei rilevatori elettronici avesse rilasciato un documento che pubblichiamo nuovamente dove, dichiarando di avere installato i rilevatori a norma di leggi e regolamenti, rilasciava il CERTIFICATO DI TARATURA a firma del Dr. Ing. Giuseppe Montalto, protocollato dal Comune di Cadoneghe il 22/06/2023, dove veniva attestato di aver provveduto ai previsti transiti a traffico aperto sulla S.R.307 ai Km.6+150 e Km.7+057 alle velocità variabili di punta tra Km/h 196.85 e fino a Km/h 235.95.
Ma facciamo ordine, la normativa in vigore emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente alla omologazione e taratura degli autovelox prevede che - "Le verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale: - devono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso di dispositivi inamovibili; - possono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso di installazioni fisse. Le velocità dei veicoli in transito devono essere distribuite pressoché uniformemente tra quelle permesse nella tratta lungo la quale è installato li dispositivo; li numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200".
"Le verifiche di taratura in fase di approvazione del prototipo e quelle iniziali devono essere effettuate su pista o su strada non aperta al pubblico passaggio; le velocità del veicolo in transito (oggetto di misura da parte del prototipo) devono essere distribuite uniformemente fra i 30 km/h e i 230 km/ora, con incrementi tra un valore e l'altro preferibilmente non superiori a 20 km/h; il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200. Per le verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale, li numero totale dei rilevamenti può essere compreso tra un minimo di 50 ed un massimo di 100".
Acclarato quindi che le operazioni di taratura degli autovelox fissi debbono essere necessiariamente effettuati sul luogo della installazione degli stessi, ci siamo subito domandati come avessero potuto aver percorso alla velocità massima compresa tra Km/h 196.85 e fino a Km/h 235.95 sui punti della S.R.307 in questione e se per effettuttuare tali verifiche tecniche avessero predisposto la chiusura della S.R.307. Nutriamo qualche dubbio.
Insomma tante questioni ancora da chiarire ma che noi già conosciamo.
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