Con la deliberazione di giunta numero 99 del 28/08/2023, il Sindaco di Cadoneghe Schiesaro, sentendo odore di bruciato mette le mani avanti ed incarica di reperire un legale che possa prendere le difese del comune. Ma anche in questo caso avrà rispettato leggi e normative? Scopriamolo assieme.
LA CORSA ALL'AVVOCATO
Quindi lo scorso 28 agosto 2023, il Sindaco Schiesaro e la sua giunta, con delibera n.99 danno mandato al Segretario Generale di reperire un legale che riportiamo testualmente: "Sia necessario acquisire un parere legale pro-veritate che possa, analizzati gli atti, suggerire il percorso da seguire al fine di evitare che l’ente possa essere esposto ad eventuali azioni giudiziarie da parte di terzi. Sia indispensabile attribuire un incarico ad un legale in subiecta materia e che sussistano ragioni di estrema urgenza in quanto adempimenti connessi al procedimento in parola non posso essere ulteriormente procrastinati senza correre il rischio di pregiudizi patrimoniali per l’Ente".
"Si ritiene di incaricare il Segretario Generale di individuare il legale per l’attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e alla gestione della situazione precontenzioso mediante elaborazione di parere scritto, dopo apposita sessione di studio della documentazione in possesso dell’Amministrazione, nonché una valutazione degli aspetti e delle implicazioni giuridiche delle iniziative intraprese o da intraprendere da parte dell’Ente, previa adozione di provvedimento adeguatamente motivato, al conferimento dell’incarico nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione ad un legale in possesso di una comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della controversia."
LEGGI E REGOLAMENTI / INCARICHI ESTERNI FORENSI
Ma vediamo assieme cosa dice ed impone l'attuale normativa in materia di affidamenti diretti, quelle determine che assegnano un incarico "senza passare dal via" con incarico diretto appunto.
La predetta ed attuale disciplina, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità generali per il conferimento a professionisti esterni all’Amministrazione di incarichi di patrocinio legale dell’Ente, occasionati da singole esigenze di difesa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, comma 1 - lett. d), e dall’art. 4 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché delle Linee Guida n. 12 ‘Affidamento dei servizi legali’, approvate dal Consiglio dell’ANAC (Ente Nazionale Anti Corruzione da noi già coinvolto sulla questione) con delibera n. 907 del 24.10.2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 del 113.11.2018, in vigore dal 28.11.2018.
L’incarico di patrocinio legale concerne l’attività, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Ente da parte di avvocato in occasione di ogni singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, sia essa presentata innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
L'attuale disciplina si applica anche se debba essere conferito un incarico di consulenza legale ai sensi dell’art. 17, comma 1 - lett. d) n. 2, D.Lgs. 50/2016, ossia per la preparazione di un’attività di difesa in un procedimento giudiziale o stragiudiziale, anche solo eventuale - eventualità da valutare in base ad indizi concreti o all’elevata probabilità che la questione oggetto della consulenza possa sfociare in uno di tali procedimenti. L’incarico di patrocinio legale dell’Ente è affidato ad avvocato esterno qualora non sia possibile fare ricorso a professionalità interne, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui:
si ravvisi un potenziale o concreto conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 31.01.2014 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 241 del 16.10.2014, o nell’ipotesi si ravvisino situazioni o circostanze che rendano inopportuna l’assunzione del patrocinio da parte di legali interni;
la materia da trattare implichi specifiche conoscenze specialistiche di cui i legali interni siano sforniti o l’oggetto della vertenza sia particolarmente delicato e complesso e di valore considerevole;
concomitanza con altre indifferibili scadenze connesse a procedimenti in corso o altre attività inderogabili.
Elenco di avvocati esterni: 1. Per l’affidamento degli incarichi esterni all’Ente è istituito un Elenco di avvocati esterni (di seguito anche solo ‘Elenco’) da interpellare per l’affidamento di singoli incarichi di patrocinio legale o degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 3.
2. L’iscrizione nell’Elenco costituisce condizione preferenziale ai fini dell’affidamento degli incarichi di cui alla presente disciplina, ma non è vincolante; infatti, l’Amministrazione, sussistendone le ragioni, da motivare espressamente, resta libera di affidare l’incarico anche ad un avvocato che non sia iscritto nell’Elenco, qualora lo ritenesse maggiormente idoneo al caso, anche in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione, della delicatezza, peculiarità o valore della controversia, o qualora il numero dei professionisti iscritti nella relativa sezione fosse ritenuto insufficiente.
3. L’Elenco è costituito previo avviso da pubblicare sul sito istituzionale ed all’Albo pretorio telematico dell’Ente, salve eventuali ulteriori forme di pubblicità ritenute utili a favorire la massima diffusione tra i possibili interessati.
4. Gli avvocati che abbiano interesse a svolgere attività di difesa e di consulenza a favore del Comune, se in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3 possano presentare domanda di iscrizione nell’Elenco con le modalità indicate all’art. 4 di questa disciplina.
L’Elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni differenziate per ambito giuridico e tipologia di contenzioso:
I - Diritto civile in generale; II - Recupero crediti; III - Risarcimento danni; IV - Diritto amministrativo in generale; V - Contratti ed appalti pubblici; VI - Diritto urbanistico ed edilizio; VII - Espropriazioni; VIII - Sanzioni amministrative; IX - Diritto tributario; X Diritto del Lavoro - pubblico impiego; XI - Diritto penale.
L’Elenco è aperto a nuove domande di iscrizione, che possono avvenire in qualunque tempo. In ogni caso, ogni tre anni l’Ente deve provvedere a pubblicare un avviso per la raccolta di ulteriori domande di iscrizione, ferma restando la validità di quelle precedenti. L’Elenco resta pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, unitamente alla presente disciplina ed al modello per la domanda di iscrizione ed allo schema del contratto di affidamento.
Possono chiedere l‘iscrizione nell’Elenco gli avvocati esterni all’Ente coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti e assumano gli impegni di seguito indicati:
a) regolare iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno dieci anni;
b) avere comprovata professionalità ed esperienza nella/e seguente/i materia/e per la quale/i si chiede l’iscrizione nelle rispettive Sezioni dell’Elenco, da dimostrare a mezzo curriculum professionale compilato secondo quanto previsto al successivo art. 4, comma 2 – lett. c):
- diritto civile in generale;
- recupero crediti;
- risarcimento danni;
- diritto amministrativo in generale;
- contratti ed appalti pubblici;
- diritto urbanistico ed edilizio;
- espropriazioni;
- sanzioni amministrative;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro - pubblico impiego;
- diritto penale;
c) avere domicilio, o impegnarsi adassumerlo, nella sede dell’Autorità Giudiziaria adita o davanti alla quale occorre promuovere il giudizio;
d) avere copertura assicurativa per la responsabilità professionale e per gli infortuni, come previsto dall’art. 12 della L. 31.12.2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), secondo le condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti con decreto del Ministro della giustizia. Tali coperture assicurative devono essere validamente stipulate al momento del conferimento dell’incarico oggetto della presente disciplina e l’avvocato deve impegnarsi a mantenerle valide per tutta la durata del mandato;
e) non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
f) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili;
g) non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;
h) essere in regola con gli obblighi formativi previsti per la professione forense;
i) impegnarsi a non assumere il patrocinio legale dell’Ente in caso di incompatibilità o di conflitto di interesse;
j) avere svolto negli ultimi cinque anni regolare incarico di patrocinio legale in almeno tre giudizi riguardanti la materia oggetto delle sezioni in cui è chiesta l’iscrizione;
k) impegnarsi a comunicare eventuali variazioni ai dati, alle informazioni ed ai requisiti comunicati.
SONO GLI AVVOCATI A DOVERSI PROPORRE NON VICEVERSA
- L’iscrizione nell’Elenco avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato, da presentarsi in via telematica, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente pubblicato sulla sua pagina web.
- L’iscrizione nell’Elenco è disposta - previa verifica della regolarità della domanda nelle sezioni di cui al precedente art. 2, comma 5, secondo la scelta effettuata dal professionista con la domanda di iscrizione, a condizione che la comprovata maggior esperienza nelle materie indicate emerga dal curriculum professionale presentato.
- L’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e l’avvocato iscritto non acquista alcuna aspettativa o diritto al conferimento di eventuali incarichi ivi disciplinati.
- Gli avvocati iscritti nell’Elenco hanno facoltà di comunicare l’aggiornamento del proprio curriculum professionale, ma sono tenuti a trasmettere all’Ente con tempestività il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione nonché ogni modifica dei propri recapiti professionali.
Procedura per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale:
1. L’affidamento del patrocinio legale dell’Ente avviene nel rispetto dei principi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quelli di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. In generale, l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale avviene previo interpello di almeno tre professionisti iscritti nella relativa sezione dell’Elenco e ritenuti in possesso di professionalità equivalenti, valutate in base al curriculum presentato e/o a precedenti incarichi conferiti dall’Ente in questioni affini, ferma restando la possibilità di interpellare anche professionisti iscritti in altre sezioni dell’Elenco affini alla materia oggetto dell’incarico o anche altri avvocati non iscritti, qualora nella relativa sezione non vi fossero sufficienti iscritti.
3. I professionisti interpellati, conosciuto l’oggetto dell’eventuale incarico attraverso le medesime informazioni fornite loro dall’Ente, se interessati, comunicano, tramite posta elettronica certificata, la loro disponibilità all’assunzione dell’incarico, confermando i requisiti di cui al precedente art. 3 e l’assenza di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; il professionista deve anche impegnarsi, qualora gli fosse affidato l’incarico e per tutta la sua durata, a non accettare incarichi da soggetti terzi, pubblici o privati, che possano confliggere con gli interessi dell’Ente.
4. Il professionista interpellato allega alla comunicazione, prevista al precedente comma 3, il suo preventivo di compenso professionale massimo, stimato secondo l’ordinario andamento del giudizio (in caso di lite pendente o da proporre) o sulla scorta dell’oggetto e complessità della consulenza in caso di incarico ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Il preventivo di compenso professionale deve essere suddiviso nelle diverse fasi previste dalle tariffe professionali forensi (es. fase di studio, introduttiva, istruttoria, cautelare, etc.) e deve stimare tutte le possibili spese, ivi incluse quelle per eventuali trasferte o domiciliazioni.
5. Con la comunicazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico il professionista si impegna altresì:
- a richiedere il medesimo compenso professionale, maggiorato in misura non superiore al 20%, in caso di affidamento del patrocinio dell’Ente per ulteriori gradi di giudizio (opzione);
- a richiedere il medesimo compenso, diminuito del 20%, in caso di affidamento diretto del patrocinio legale in altre cause connesse o complementari (opzione);
- ad indicare, in caso di affidamento di incarico ai sensi dell’art. 1, comma 3, della presente disciplina, sia il compenso professionale per l’incarico principale sia per l’affidamento dell’eventuale incarico di patrocinio legale, qualora l’Ente debba resistere nel giudizio successivamente proposto o debba proporre l’eventuale giudizio (opzione); il compenso per i predetti incarichi opzionali deve escludere la fase di studio della controversia, già sostanzialmente compresa in quello previsto per la consulenza.
6. L’Ente conferisce l’incarico sulla scorta della maggior convenienza economica del preventivo per l’incarico da affidare. Nel caso in cui vi sia un solo professionista disponibile all’affidamento dell’incarico, l’Ente valuta la congruità del preventivo proposto, tenuto conto di precedenti spese, sostenute da esso o da altre pubbliche amministrazioni, per altri incarichi analoghi o, in mancanza di essi, dei parametri forensi approvati dal Ministro della giustizia con decreto 10.03.2014, n. 55, aggiornati con decreto 08.03.2018, n. 37, con facoltà, in caso di ritenuta motivata incongruità, di interpellare altri professionisti. L’affidamento dell’incarico di patrocinio legale è comunque subordinato alla preventiva verifica dei requisiti di cui al precedente art. 3, tenuto conto delle Linee Guida ANAC in materia di controlli.
7. L’affidamento dell’incarico di patrocinio legale o di consulenza, secondo quanto ivi previsto, è formalizzato, a pena di nullità, con la stipulazione di contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata e, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro (IVA esclusa), mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
8. L’affidamento dell’incarico è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti con le modalità previste dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.
Ci scusiamo per essere stati prolissi e forse noiosi ma ne valeva la pena lasciare un testo scritto prima del terzo esposto alla Procura della Repubblica, Corte dei Conti e ANAC Ente Anti Corruzione che depositeremo anche per questo fatto. Nel frattempo leggetevi la determina di Cadoneghe e diteci quanto e se hanno rispettato anche in questo caso leggi e regolamenti.
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