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Cadoneghe (PD): La pensilina per l'attesa dell'autobus dei nostri figli.

"...E dove sono stati messi questi autovelox... vicino ad una pensilina per l'attesa dell'autobus dove vanno i nostri ragazzi, i figli delle nostre famiglie ad attendere l'autobus per andare verso padova..." Marco Schiesaro - Sindaco Cadoneghe 07/08/2023.

pensilina
SR307 Km. 7+000 la pensilina dell'autobus e il cartello che cade... ma c'è l'autovelox

LA SEGNALETICA

Alla diligenza con la quale gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono provvedere alla posa in opera della segnaletica, deve corrispondere la cura, attenta e sistematica, del patrimonio segnaletico esistente, per mantenerlo sempre in piena efficienza. Quando l’incidentalità coinvolge la manutenzione della strada non si può prescindere dalla considerazione della responsabilità civile e penale dell’ente proprietario della strada e degli altri soggetti di cui al D.Lgs. 106/2017. Quale che sia l’ente proprietario, gestore della strada, in capo a ciascuno di essi sta l’onere di mantenere in perfetta efficienza la strada e quindi anche la segnaletica (art. 38 del cod. str.); in particolare, la responsabilità di un ente contempla anche casi in cui l’utente assuma comportamenti scorretti a causa di insufficiente o inidonea segnaletica.

CADONEGHE
SR 307 KM.6+100 - CADONEGHE

Gli enti proprietari e/o gestori hanno l’obbligo di controllare la presenza e l’efficienza dei segnali, nonché la correttezza del loro impiego su strada; il codice della strada (art. 38, comma 7), impone agli enti obbligati alla sua posa in opera di disporne la so- stituzione, l’integrazione o la rimozione quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 Cod. Str.) dà luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell’ente, sia di carattere penale per eventuali lesioni riportate dalle vittime dell’incidente verificatosi e sia di natura civile (nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti).


Non è evento raro né occasionale che la segnaletica stradale sia assente o non risulti conforme alle prescrizioni di legge e che queste carenze si trasformino in cause di incidentalità; in questi casi, l’ente e per suo conto gli amministratori, i Funzionari e i tecnici addetti nonché tutti i soggetti individuati dal d.lgs. 106/2017, sono da considerarsi responsabili per gli inadempimenti normativi. È doveroso che i soggetti su citati, tenuti ad ottemperare a quanto stabilito dall’art. 14 del Cod. Str., anche a tutela delle proprie responsabilità, civili e penali, prima di emanare le ordinanze (art. 5, comma 3, del Cod. Str.) per la disciplina della circolazione stradale, svolgano attività tecniche propedeutiche alla conoscenza puntuale e complessiva dell’ambiente-stra- da: rilevazione delle problematiche e dei fattori di rischio, della tipologia di traffico, del patrimonio segnaletico esistente (art. 13, comma 6 del Cod. Str. vedi Appendice - II).

VENETO STRADE
VENETO STRADE SPA - 23/08/2023

VENETO STRADE SPA - 23/08/2023 "Non è presente agli atti della scrivente Società alcun Piano Catastale della Cartellonistica, ma è stato adottato il Catasto Stradale prescritto dall'art. 13 del D. Lgs.285/1992 e ss.mm.ii. i cui dati restano a disposizione, oltre che per i fini istituzionali dell'Ente proprietario/gestore della strada, per fini istituzionali e di coordinamento da

parte del Ministero dei Lavori Pubblici (Archivio Nazionale delle Strade)."


Il catasto degli impianti segnaletici la ragione principale dell’inefficacia della gestione della manutenzione è la mancanza di dati puntuali per valutare oggettivamente le necessità di intervento sul segnalamento delle strade. Al fine di destinare le risorse finanziarie, umane ed ambientali verso obiettivi di soste- nibilità dei sistemi ed eseguire prestazioni che assicurino buoni livelli di servizio erogati, è indispensabile che la p.a. ottimizzi i processi gestionali che partono dall’analisi del territorio con il presidio e lo sviluppo sistematico della conoscenza delle infrastrutture gestite. poiché la soluzione dei problemi dipende dalla capacità di definirli, la discrimi- nante è tra l’utilizzo di una procedura strutturata di analisi sistematica dell’esistente per l’individuazione delle priorità e dei fattori di rischio e di intervento, e l’affidarsi all’intuito o ad altri fattori contingenti estranei alla sicurezza stradale. Il Progetto di Segnalamento Stradale è lo “strumento indispensabile per organizzare nel modo più congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a garantire la sicurezza nella guida”, implementato in maniera compiuta e particolareggiata, affinché sia installato su strada un sistema di informazioni agli utenti armonico, integrato ed efficace, per far sì che l’adozione di comportamenti appropriati e scelte di itinerario corrette, siano presi senza esitazioni o incertezze che potrebbero costituire pericolo per la sicurezza. trattandosi di un’attività espressamente previ- sta dal codice dovrebbe essere già patrimonio di conoscenza degli enti proprietari di strade, anche se effettivamente non sempre essa è attuata in modo puntuale. infatti, per la regolamentazione della circolazione stradale, “i provvedimenti sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordi- nanze motivate e rese note al pubblico attraverso i prescritti segnali (Art. 5, comma 3, del Cod. Str.)”.

SR 307 KM.6+100 - CADONEGHE (PD)

In caso di sinistro stradale, un’ordinanza ben istruita e tecnicamente motivata con un progetto di segnalamento stradale, agevola il lavoro del Magistrato (consulenti tecnici da esso incaricati) nel confutare il buon operato dell’ente o, in caso contrario, ad evidenziare l’eventuale negligenza degli autori. È quindi necessario, in ossequio a quanto sancito dall’art. 77, comma 2 del regolamento, che sia sempre predisposto un progetto di segnalamento stradale da allegare al provvedimento. con il progetto di segnalamento stradale, gli amministratori, i Funzionari e i tecnici dell’ente proprietario della strada, ottemperano correttamente a quanto sancito dall’art. 14, comma 1 lett. c, e giustificano le scelte attuate con motivazioni puntuali che tutelano il loro operato e le loro responsabilità, salvaguardando la p.a. anche da eventuali controversie con l’appaltatore.




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