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Canale d'Agordo l'autovelox in uso non ha i requisiti. Ricorso accolto e sanzione annullata dal GdP

ECLATANTE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO, NON ESISTE UN AUTOVELOX IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI CHE SIA A NORMA DI LEGGE, MA QUESTA VOLTA LA NOTIZIA E' DIVERSA VEDIAMO IL PERCHE.

L'autovelox utilizzato dal Comune di Canale d'Agordo in Provincia di Belluno, non ha i previsti requisiti di legge e pertanto il ricorso deve essere accolto e la sanzione annullata.
Il comune di Canale d'Agordo

PREMESSA

L'autovelox utilizzato dal Comune di Canale d'Agordo in Provincia di Belluno, non ha i previsti requisiti di legge e pertanto il ricorso deve essere accolto e la sanzione annullata. Fino a qui come detto, ci stiamo PURTROPPO abituando a queste sentenze, ad oggi MIGLIORE TUTELA ha fatto accogliere circa 300 ricorsi con l'annullamento di almeno 350 sanzioni ma attenzione a questa ultima decisione perchè la riteniamo eclatante.


IL FATTO

Il ricorrente (Omissis), difeso dall'Avvocato Lucio Martignago, del Foro di Treviso, ha proposto ricorso avverso la sanzione emessa dal Comune di Canale d'Agordo il 28 febbraio 2022, per aver superato il limite massimo della velocità.


Il ricorrente impugnava la sanzione poichè certo di non aver superato il limite, constatava che l'autovelox utilizzato dal Comune di Canale d'Agordo - modello VELOMATIC 512D non aveva il previsto documento della positiva omologazione e delle previste tarature periodiche.


Sappiamo che queste sono le uniche prove essenziali che possono fornire la prova legale dell'avvenuto superamento dei limiti, ma non avendo la P.A. fornito tali prove di garanzia il verbale risulta privo dei requisiti di legge che devono fornire la certezza legale appunto, che l'apparecchio elettronico rilevi le velocità correttamente e che sopratutto, il suo sofware non possa essere stato manomesso.

Associazione nazionale dei consumatori delle micro imprese

LA SENTENZA

Questa mattina, è stata emessa la sentenza del G.d.P. di Belluno che ha accolto e sospeso la sanzione, ma questa volta il Giudice è colui che ha sempre respinto i ricorsi per l'assenza di omologazione e taratura, ovvero il Dottor Gianni Bottoli, che testualmente ha scritto:


"In diritto la Cassazione, con ordinanza .n 29625/2022, ha già avuto modo di osservare che: "dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate , in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dellostrumento.


In fatto, nel caso concreto in esame, parte opposta non ha provato che l'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità fosse omologata (o approvata) e tarata, per le ragioni che seguono. In ordine all'omologazione, l'amministrazione, senza spiegazione alcuna, ha dimesso decreto di approvazione datato8.3.2021, diverso rispetto ai decreti di approvazione indicati nel verbale opposto, tutti di data anteriore e che fanno riferimento a prototipo di apparecchiatura di rilevazione della velocità diverso, anche se sempre denominato Velomatic 512D (come emerge dal decreto dimesso). La prova sotto tale profilo èquindi contraddittoria ed insufficiente. In ordine alla taratura, è stato dimesso certificato datato 21.6.2019 e quindi di oltre un anno prima rispetto alla violazione del codice della strada in oggetto.


Si ritiene quindi che la prova della violazione del codice della strada in esame sia insufficiente, in quanto lo strumento di misura della velocità non aveva un grado sufficiente di affidabilità".


CONCLUSIONI

Le norme sull'uso degli autovelox sono chiare ed inequivocabili, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ancora più chiara, non ultima con la sentenza dello scorso 6 marzo 2023 con la quale cassando il GdP e Tribunale di Roma ha ribadito che il giudice di deve uniformare a quanto segue: "In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata".


Nonostante questo però, come in questo caso, scopriamo sempre Amministrazioni Locali che fanno uso improprio dell'autovelox e delle sue rilevazioni, essendo così loro le per prime, A VIOLARE LEGGI E REGOLAMENTI, sanzionando ingiustamente gli automobilisti AL SOLO FINE DI FARE CASSA.










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