Con due ordinanze pubblicate nello stesso giorno la Cassazione annulla multa e taglio punti se la taratura dell’autovelox non risale all’anno prima del verbale. Quando il trasgressore contesta l’affidabilità della rilevazione, spetta all’amministrazione dimostrare che lo strumento è omologato e risulta sottoposto a verifiche periodiche, producendo i certificati di omologazione.
La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox. Addio alla multa e al taglio dei punti patente se la taratura dell’autovelox non risale all’anno prima del verbale. Se infatti l’automobilista sanzionato contesta l’affidabilità della rilevazione elettronica della velocità, spetta all’amministrazione dimostrare che lo strumento non soltanto è omologato ma risulta pure sottoposto a verifiche periodiche, producendo i certificati, come prevede la sentenza 113/15 della Corte costituzionale.
È quanto emerge da due ordinanze pubblicate il 7 maggio 2024 dalla seconda sezione civile della Cassazione la 12314/2024 e la 12318/2024. Nella prima ordinanza il ricorso è accolto perché il trasgressore produce in giudizio alcune foto dell’autovelox che ha tutta l’aria di essere disattivato e si trova in un tratto di strada non regolato dal limite di velocità.
È stata la Consulta a chiarire che la misurazione della velocità dei veicoli a cura degli strumenti di rilevazione elettronica può assumere efficacia probatoria privilegiata soltanto se ne risulta attestato il corretto funzionamento. E dunque servono sia la taratura dell’apparecchio e sia il controllo periodico. Sbaglia allora il Tribunale che pone a carico del trasgressore l’onere di dimostrare che l’autovelox non funziona bene ma non verifica se l’apparecchio risulta installato in modo corretto e soprattutto se il certificato di taratura si riferisca all’anno prima della violazione contestata.
La prova che lo strumento è stato omologato e sottoposto a verifiche periodiche non può emergere dall’attestazione contenuta nel verbale che sul punto non ha fede privilegiata. Né può arrivare dal superamento del collaudo e dalle verifiche di funzionalità: si tratta di controlli che non hanno la stessa finalità della taratura.
Nella seconda ordinanza la Suprema corte decide addirittura nel merito annullando il verbale di accertamento: il modello di velox che ha multato il trasgressore deve essere sottoposto a taratura annuale in base al decreto del ministero delle Infrastrutture del 16/05/2005 n. 1123 mentre per l’apparecchio “incriminato” l’ultima verifica di funzionalità e taratura risulta svolta oltre due anni prima rispetto alla data in cui è rilevata l’infrazione.
Risulta evidente la questione che gli autovelox devono avere taratura, corretta funzionalità fatta alla data della rilavazione e non mesi o anni prima..., approvazione e OMOLOGAZIONE.
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