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CASSAZIONE: NULLA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AVELLINO.

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  • 2 dic 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE LO SCORSO 11 NOVEMBRE 2022 HA ANNULLATO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AVELLINO RIBADENDO CHE GLI AUTOVELOX DEVONO ESSERE OMOLOGATI.

Non andiamo indietro di molte settimane, era lo scorso 11 novembre 2022, quando la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi ancora a nostro favore, annullava una sentenza sbagliata del Tribunale di Avellino, che aveva rigettato il ricorso di un cittadino, vinto in primo grado dal Giudice di Pace.


Come avvenuto oggi per l'autovelox di Levego (BL) e qualche mese fa per l'autovelox di Quero Vas (BL), il Tribunale di Belluno ha deciso che omologazione ed approvazione devono considerarsi procedure equivalenti e pertanto, le multe vanno pagate.


Dal 2001 sono state emesse a favore della omologazione ben 23 sentenze della Suprema Corte di Cassazione, 2 Sentenze della Corte Costituzionale, numerosissime dei Tribunali e persino una pesantissima del TAR Veneto che ha condannato il Comune di Padova al risarcimento per aver installato degli apparecchi privi di omologazione.


Tutte queste sentenze condannano le varie Amministrazioni Pubbliche e annullano le sentenze dei Tribunali, OBBLIGANDO L'UTILIZZO SOLO DI AUTOVELOX DEBITAMENTE OMOLOGATI e per tutti i misuratori elettronici spazio/tempo usati per le infrazioni stradali.


Ma nonostante questo, accade ancora (come ieri a Belluno) che un cittadino si veda respingere il ricorso già accolto in primo grado dal Giudice di Pace, perche le Amministrazioni Comunali, che ovviamente in nome della SICUREZZA STRADALE non ci stanno a perdere quelle entrate sicure, promuovo (SEMPRE A SPESE DEL CITTADINO) ricorso ai Tribunali, trovando a volte, qualche Giudice che non fonda la legge sulle pregresse Sentenze della Suprema Corte di Cassazione (organo giudicante superiore al Tribunale) e questo anche se rispettiamo sempre le sentenze lo reputiamo cosa molto grave.


E' ovvio che il risultato di una sentenza avversa come quella di Belluno, obblighi spesso il cittadino soccombente a mettersi "la coda tra le gambe" e pagarsi in silenzio la multa, questo per evitare di spendere molti più soldi per chiedere una giustizia alla Suprema Corte di Cassazione. Almeno fino a quando non interveniamo noi come in questo caso. Sarà infatti nostro compito ripristinare la questione di Belluno chiedendo altresì se vi sia o meno una responsabilita del magistrato che ha preso tali decisioni, come per altro disposto la CORTE COSTITUZIONALE Sent. n.205/2022.


L'ultima sentenza della Suprema Corte di Cassazione invece a proposito della OMOLOGAZIONE, cita testualmente: "Il Giudice di prime cure adduceva la mancata taratura e la mancata omologazione dell’apparecchio rilevatore di velocità. Avverso la sentenza, il De Crescenzo proponeva appello presso il Tribunale di Avellino, lamentando l’erronea ed insufficiente motivazione della decisione relativamente alla compensazione delle spese di lite.


RITENUTO CHE: Il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142 del d.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che la decisione impugnata omette di considerare ed applicare le argomentazioni e i principi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e dei giudici di merito in materia riportati dal ricorrente nell’atto di opposizione di primo grado, ed anche nei verbali di causa di secondo grado e nelle note autorizzate circa l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere all’effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocità.


Il motivo è fondato, avendo il Tribunale fatto malgoverno dell’onere della prova. Questa Corte ha mutato orientamento in merito all’interpretazione e applicazione del censurato art. 45 C.d.S.: prima dell’intervento della Corte costituzionale, infatti, prevaleva un orientamento nel senso che detta norma esonererebbe i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. A seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, 17.03.2022, n. 8695; Cass. Sez. 2, 01.02.2021, n. 3538).


Il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma.

In Roma, 11 Novembre 2022.




 
 
 

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