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Cassazione: Confermato il sequestro dei dispositivi T-Exspeed 2.0. Il commercio di rilevatori non omologati è reato non esiste alcuna incertezza nella norma.

Aggiornamento: 17 mar

Pubblicata nella serata di ieri l'ultima pronuncia n.10365/2025 del 14.03.2025 con la quale la Corte di Cassazione mette l'ennesima pietra tombale sulla obbligatorietà della omologazione e sulla differenza con la mera approvazione. Confermando i sequestri dei rilevatori elettronici T-Exspeed 2.0 esclude anche una possibile incertezza delle norme ribadendo quando scritto nelle precedenti pronunce della Suprema Corte.

Corte di Cassazione sentenza 10365/2025 pubblicata il 14.03.2025
Corte di Cassazione sentenza 10365/2025 pubblicata il 14.03.2025

LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA


"... L'affermazione secondo cui l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela...".


La sentenza ribadisce come l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada indichi solo le apparecchiature “debitamente omologate” come fonti di prova valide per stabilire il superamento dei limiti di velocità. Inoltre l’articolo 192 C.d.S. indica in modo distinto le procedure da seguire. Le invocate differenze di interpretazione delle norme o possibili vuoti normativi secondo la Cassazione non esistono la legge è chiara e va rispettata.


Fonti giornalistiche dicevano il contrario
Fonti giornalistiche dicevano il contrario

FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE


Confermando i sequestri dei rilevatori T-EXSPEED 2.0 oggetto di indagine della Procura Repubblica di Cosenza, secondo la Cassazione, l’imprenditore, fornendo gli autovelox solo “approvati” e non “omologati” come da contratto, avrebbe commesso una frode. Avrebbe, cioè, consegnato ai Comuni una cosa diversa, per qualità e funzionalità, da quella pattuita. E non solo: presentando gli apparecchi come “conformi” quando non lo erano, avrebbe indotto in errore le pubbliche amministrazioni, configurando il reato di falso per induzione.


L’imprenditore aveva tentato di difendersi sostenendo che la giurisprudenza, in passato, era stata incerta sulla questione dell’omologazione. Ma la Cassazione ha respinto questa linea difensiva: “Il dubbio deve indurre a cautela”, hanno affermato i giudici, sottolineando come la recente sentenza della Cassazione civile (n. 10505/2024) avesse già chiarito la questione. “L’ignoranza della legge penale non scusa”, hanno ribadito.


"...Non possono avere un'influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo...".


Le Circolari ministeriali come anche il parere espresso recentemente dalla Avvocatura dello Stato che hanno cercato di avallare le due procedure di omologazione e approvazione, sono fonti di rango inferiore che nulla possono sortire rispetto alle norme primarie.


Secondo la Cassazione, l’imprenditore, fornendo autovelox solo “approvati” e non “omologati” come da contratto, avrebbe commesso una frode. Avrebbe, cioè, consegnato ai Comuni una cosa diversa, per qualità e funzionalità, da quella pattuita. E non solo: presentando gli apparecchi come “conformi” quando non lo erano, avrebbe indotto in errore le pubbliche amministrazioni, configurando il reato di falso per induzione.


Cassazione n.10365/2025
Cassazione n.10365/2025

98 DENUNCE QUERELE


Da giugno 2024 alla scorsa settimana 10.03.2025 abbiamo depositato 98 denunce querele contestando e documentando presunti e possibili reati in capo Amministratori Pubblici e Società private che hanno venduto / acquistato / noleggiato ed utilizzano tutt'oggi strumenti elettronici privi di debita omologazione, sanzionando cosi i cittadini in modo illegale. Tra i vari reati supposti vi è anche LA FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE, oltre alla FALSITA' MATERIALE e IDEOLOGICA finalizzata alla TRUFFA.


Abbiamo scritto alle Procure:


"L'inosservanza delle disposizioni contenute nelle fonti normative nel dettaglio richiamate integrano appieno gravi violazioni dei canoni generali del Diritto amministrativo, in quanto fonte di vizi patologici quali: violazione del principio gerarchico delle fonti di diritto, violazione dei principi generali di legalità, violazione e falsa applicazione di legge, omissione in atti di ufficio, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, errata validazione ministeriale di apparecchiature ai fini di commercializzazione per utilizzo metrico in palese carenza delle procedure di prima verifica e legalizzazione avallate con DM MISE;


I richiamati elementi di diritto caducano, senza possibilità di remissione alcuna, le procedure di rilevamento strumentale della velocità attuate ai fini sanzionatori ex art. 142, comma 6 C.d.S. a danno degli utenti della strada, mediante utilizzo di apparecchiature di misura prive dei requisiti metrici e funzionali richiesti per legge, relegando l'attività di P.A. nella categoria della nullità risultando inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico opponibile e vincolante;


Le conseguenze sul piano amministrativo, civilistico e penale, implicano e comportano condotte censurabili riconducibili e imputabili alle ditte costruttrici come anche alle Istituzioni apicali e periferiche, come anche alle varie amministrazioni locali direttamente e indirettamente coinvolte in questa situazione di rilevata grave e contestata illegalità che, stante al mancata adozione di misure precauzionali e protettive seppur necessarie e richieste, impongono a codesta associazione di procedere con opportuna e doverosa denuncia affinché venga ripristinata lo stato di legalità che si ritiene oggettivamente violato e compromesso;

Da Giugno 2024 a Marzo 2025 depositate 98 denunce querele per medesimi reati di indagine
Da Giugno 2024 a Marzo 2025 depositate 98 denunce querele per medesimi reati perseguiti dalla Procura di Cosenza. E le altre Procure cosa faranno adesso ?

Al fine di documentare e ribadire la sussistenza di una situazione di ravvisata grave e reiterata illegalità per quelle condotte omissive e attive ad oggi conseguite dagli enti preposti e dalle autorità Istituzionalmente incaricate a fare rispettare la legalità, in ragione e per effetto:


  1. Della commercializzazione al Comune di (OMISSIS), da parte della ditta (OMISSIS), di apparecchiature "autovelox et similia" finalizzate ad asservire funzioni di rilevamento della velocità e sanzionatorie di cui all'art. 142, 6° comma CDS, pur se prive di certificazione metrologica legale e quindi di "debita omologazione" rilasciata con decreto del ex MISE.

  2. Del rilascio da parte del M.I.T. dei provvedimenti di approvazione per scopi legali mediante ricorso a Determine Dirigenziali pur in supposta e da accertarsi carenza, su cui gli organi preposti sono qui chiamati ad indagare e far luce, di specifiche deleghe in autorizzazione rilasciate di volta in volta da parte del Dicastero a favore dei propri Dirigenti al fine di autorizzare l’attività amministrativa di rilascio dei provvedimenti di approvazione/omologazione delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, attualmente in commercio e in uso alle Pubbliche Amministrazioni come nel caso di specie;

  3. Del rilascio da parte del M.I.T. di determine dirigenziali di approvazione a favore della ditta (OMISSIS), per la commercializzazione alla P.A. di apparecchiature autovelox pur se carenti di apposito decreto di ammissione alla verificazione prima rilasciato dal Mi.S.E. (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) indispensabile all’esecuzione della verificazione prima stessa, a seguito della quale avviene la “legalizzazione” non derogabile per conferirne e garantirne la qualifica di strumenti metrico-legali asserviti a scopi di legge, atti ad acquisire “fonte di prova” della velocità come richiesta dall’art. 142, comma 6 del Codice della Strada.

  4. Della negligente e ingiustificata elusione della normativa di riferimento in dettaglio elencata e chiarita da parte delle autorità istituzionalmente preposte alla vigilanza e all’applicazione della legge, in violazione del criterio di gerarchia delle fonti di diritto, con conseguente violazione degli obblighi di vigilanza, corretta e trasparente gestione della "cosa pubblica" da parte di autorità amministrative, rappresentanti comunali, operatori di Polizia Locale e tutti coloro che a diverso titolo dovessero risultare direttamente interessati e coinvolti nel posizionamento ed utilizzo delle apparecchiature autovelox ai fini sanzionatori;

  5. Atteso che le apparecchiature elettroniche utilizzate risultano essere prive del decreto ministeriale di omologazione, accertato che la pubblica amministrazione non ha mai fornito alcun documento valido attestante la loro debita omologazione (Cass. n.10505/2024 e Cass. n.19732/2024) e non ha neppure mai dimostrato che i rilevatori fruiti corrispondano effettivamente a quelli depositati presso il MIT, voglia codesta Procura della Repubblica, valutare la possibilità di emettere provvedimento di sequestro degli apparati in questione al fine di poter verificare la conformità e l’esistenza dell’apparato prototipo presso il Ministero.

Italia Oggi del 15.03.2025
Italia Oggi del 15.03.2025

In questa fase è molto probabile che la Procura della Repubblica di Cosenza stia notificando agli indagati ai sensi dell'art.415 bis c.p.p. la conclusione delle indagini preliminari. A breve potrebbe così arrivare il rinvio a giudizio con costituzione delle parti, dove la nostra Associazione si potrà costituire parte civile.


La domanda che sorge adesso è questa... COSA FARANNO TUTTE LE ALTRE PROCURE ALLE QUALI ABBIAMO DENUNCIATO I MEDESIMI PRESUNTI REATI PERSEGUITI DALLA PROCURA DI COSENZA?











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