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Cassazione: Il ministero non ha mai definito le procedure di omologazione autovelox.

La preventiva approvazione dello strumento non è equipollente all’omologazione. Nuova pronuncia degli Ermellini che ribadiscono l'obbligo della debita omologazione dei rilevatori elettronici delle velocità, sottolineando anche come il Ministero non abbia mai definito le procedure di omologazione definendola una ambiguità normativa.

Corte di Cassazione
Corte di Cassazione

Nonostante l’autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti, la Cassazione ha stabilito che tale approvazione non è giuridicamente equiparabile all’omologazione ministeriale richiesta dal Codice della Strada.


“La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale”. Questa sentenza ennesima pone fine a una controversia legale durata anni, ribadendo l’importanza della conformità normativa degli strumenti utilizzati per il controllo della velocità.


La vicenda inizia con l’avvocato Masera che impugna il verbale ricevuto il 28 gennaio 2019, sostenendo che l’apparecchiatura utilizzata non aveva ottenuto l’omologazione, ma solo un’approvazione ministeriale. Il giudice di pace Rossella Barbaro accolse il ricorso, annullando la multa il 6 febbraio 2020. Tuttavia, il  Comune di Milano impugnò la sentenza, ottenendo un ribaltamento dal giudice del Tribunale civile Angelo Claudio Ricciardi il 31 dicembre 2021, che riconobbe l’equivalenza tra approvazione e omologazione.


L’autovelox al centro della disputa è il modello T-Exspeed V 2.0, lo stesso dispositivo sequestrato recentemente in diverse regioni italiane dalla Procura di Cosenza per la mancata omologazione e l’assenza del prototipo del sistema di rilevamento. Nonostante l’autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti, la Cassazione ha stabilito che "tale approvazione non è giuridicamente equiparabile all’omologazione ministeriale richiesta dal Codice della Strada".


L'On. Alessia Ambrosi con il Prefetto di Rovigo
L'On. Alessia Ambrosi con il Prefetto di Rovigo

In via definitiva, la Cassazione ha dato ragione al cittadino ricorrente, stabilendo che “la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale”. Questa sentenza pone fine a una controversia legale durata anni, ribadendo l’importanza della conformità normativa degli strumenti utilizzati per il controllo della velocità.


Questa vicenda sottolinea l’importanza di una chiara e univoca normativa per quanto riguarda l’omologazione e l’approvazione degli strumenti di rilevazione della velocità. La mancanza di una procedura definita e la confusione tra termini "equivalenti" hanno portato a una lunga disputa legale e a costi significativi sia per i cittadini che per le amministrazioni.


La decisione della Cassazione potrebbe avere ampie ripercussioni su altre contravvenzioni emesse da dispositivi simili non omologati. Gli automobilisti e i motociclisti multati potrebbero ora avere motivo di contestare le sanzioni, aprendo la strada a una serie di ricorsi e potenziali rimborsi da parte delle amministrazioni locali.


La sentenza della Cassazione riguardo le multe in viale Fulvio Testi a  Milano rappresenta una vittoria importante per i diritti dei cittadini e un monito per le amministrazioni locali. È essenziale che gli strumenti utilizzati per il controllo della velocità siano conformi alle normative vigenti per garantire la legittimità delle sanzioni emesse.


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