Ennesima sentenza della Corte di Cassazione che ancora una volta ribadisce che i rilevatori elettronici della velocità devono essere chiaramente visibili come lo devono essere i cartelli di prevviso della postazione stessa.
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha emesso l'ennesima sentenza con la quale viene annullata la sanzione emessa da una P.A. che aveva rilevato le velocità nascondendo l'autovelox, questa volta all'interno di una autovettura priva di scritte o colori istituzionali, la classica "auto civetta".
In Questo caso, ad essere soccombenti e condannati sono il Comune di Villaverla (VI) in persona del Sindaco pro tempore e la Polizia Locale Nordest Vicentino difesi dall'Avvocato Luca Toffani del Foro di Vicenza.
Il Sig. A.B. aveva contestato al GdP di Vicenza una sanzione di eccesso di velocità in esito al rilevamento del controllo elettronico della velocità effettuato dall'interno di un'autovettura del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino, in sosta e priva dei colori istituzionali - la violazione dell'art. 142 co. 1 e co. 9-bis del codice della strada (d.lgs. 285/1992), per avere la vettura di sua proprietà superato di 62 km/h il limite di velocità di 50 km/h consentito sul tratto di strada del Comune di Villaverla, in data 28.06.2008.
In primo grado il Giudice di Pace dava ragione al ricorrente annullando la sanzione, che però veniva impugnata dal Comune di Villaverla che l'aveva emessa, il Tribunale di Vicenza in secondo grado accoglieva l'istanza della Pubblica Amministrazione sostenendo che: "... ai fini della validità del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, era sufficiente che fosse ben visibile la segnaletica, nel caso in specie "fissa", circa la sottoposizione del tratto di strada a controllo elettronico della velocità - fatto accertato - a nulla rilevando, invece, che non fosse visibile la postazione di rilevazione del controllo, ovverosia la "auto civetta" della Polizia Locale". Il Tribunale di Vicenza, ha altresì ritenuto irrilevante la circolare del Ministero dell'Interno del 14/08/2009 n. 300/A/1/10307/09/144/5/20/3 (cd. Direttiva Maroni) alla cui stregua «Le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali»
La Cassazione però non la vede cosi ed annulla il provvedimento del Tribunale di Vicenza in quanto scrive: "La questione di diritto sollevata nell'unico motivo di ricorso si risolve nella individuazione della esatta interpretazione del disposto dell'art. 142, co. 6-bis cod. strada, secondo cui «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi [...]». Ci si chiede se la locuzione "preventivamente segnalate e ben visibili" integri una dittologia sinonimica oppure preveda due distinti requisiti circa le postazioni di controllo: non solo la loro segnalazione preventiva, ma anche la loro visibilità da parte degli utenti della strada".
«E' indubitabile che non sia sufficiente la presenza di un cartello stradale che segnali la presenza di un autovelox, dovendo il medesimo cartello essere, al contempo, ben visibile... un cartello segnaletico non può essere tale se non è collocato in modo da risultare ben visibile».
In buona sostanza scrive la Cassazione, la disposizione, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione. "Va altresì aggiunto che tanto il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità, quanto il requisito della visibilità di tale postazione, riguardano indistintamente sia le postazioni fisse che quelle mobili".
"Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Vicenza, in persona di altro magistrato, che si atterrà al seguente principio di diritto: l'articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione".
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