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Cassazione: Nuova sentenza "E' l'Amministrazione che deve provare la debita omologazione dell'autovelox".

Nuova pronuncia della Suprema Corte di Cassazione dopo quella dirompente dello scorso aprile 2024 nella sentenza n. 19732/2024 del 17.07.2024 dispone ancora una volta che sia a carico della Pubblica Amministrazione l'onere probatorio che dimostri la debita omologazione e taratura dell'autovelox.

Le denunce dei Sindaci Bellunesi contro Altvelox
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Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 45, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. In tesi, a séguito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 113/2015), gli autovelox devono antecedentemente e successivamente alla loro installazione essere sottoposti a due distinte procedure di verifica, una per la loro taratura e l'altra per li loro corretto funzionamento, con al conseguenza che l'assenza di una o di entrambe di tali certificazioni comporta l'annullamento della sanzione irrogata (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1283 del 2022). Oltre al fatto che la Corte di legittimità ha affermato il principio in forza del quale le valutazioni degli agenti, frutto di mera percezione sensoriale, non rivestono fede privilegiata.


Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata n. 113 del 2015, il soggetto sottoposto a verifica deve dimostrare il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico solo allorquando precedentemente la P.A. abbia adeguatamente e documentalmente assicurato la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura garantita attraverso la sottoposizione della stessa anche a verifiche circa il suo buon funzionamento.


Autovelox Giacciano con Baruchella (RO)
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La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, alla quale il Collegio intende attenersi, ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio li giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante ( c f r .Cass. n. 40627/2021) che l'apparecchiatura operi ni presenza di operatori o ni automatico, senza al presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità li loro corretto funzionamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023, che richiama Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; v. anche: Cass. n. 24757/2019; Cass. n. 29093/2020). In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell'apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l'esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall'Amministrazione che ha contestato l'infrazione. E' stato, inoltre, precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa li corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante ni cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).

Corte di Cassazione sentenza n. 19732/2024 del 17.07.2024
Corte di Cassazione sentenza n. 19732/2024 del 17.07.2024

È, quindi, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento.

In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità, spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020).




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