Suprema Corte di Cassazione con due distinte pronunce del 13 e del 20 settembre 2023 hanno di fatto azzerato due sentenze emesse dal Tribunale Civile di Padova e di Venezia, nel caso di specie, confermando nuovamente che gli autovelox devono essere debitamente omologati e tarati e che omologazione ed approvazione sono due procedure diverse, la prima tecnica la seconda amministrativa.
PREMESSA
La Cassazione Civile, con ordinanze del 14 e del 20 settembre 2023, ha annullato le pregresse decisioni dei Tribunali Civili di Padova e Venezia che avevano declarato le sentenze di primo grado dei Giudice di Pace.
Queste recenti sentenze, ma ne pubblicheremo altre, con cui la Suprema Corte di Cassazione hanno di fatto annullato le sentenze di vari Tribunali Civili sulla dibattuta questione omologazione ed approvazione degli autovelox ed obbligo delle relative garanzie sulla prova legale.
LA CASSAZIONE
Il 13/09/2023, la Cassazione trattava la questione in cui il Giudice di Pace di (Omissis), con sentenza n. 1018/2016, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva al minimo le sanzioni irrogate, mentre il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1959/2019, rigettava il ricorso di (Omissis) e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
"...In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti "autovelox", che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Tra le tante pronunce, Cass. 12/07/2018, n. 18354) che, in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico..."
Il 20/09/2023, la Cassazione annullava il provvedimento emesso dal Tribunale Civile di Venezia, dove anche in questo caso, il Giudice di Pace di Venezia aveva accolto in prima istanza il ricorso del ricorrente (Omissis).
"A seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.45, comma 6 del D.Lgs n.285 del 1992 (Corte costituzionale 18 giugno 2015 n.113), tutte le apparecchiature elettroniche di misurazione delle velocità devono essere sottoposte a verifica periodiche di funzionalità e di taratura: in caso di contestazione circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifche siano state o meno effettuate (Cass.533/2018; n.35830/2021). E' stato anche chiarito che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento di tali limiti, che sia omologato e sottoposto a veriche periodiche".
LA NORMATIVA
Ma facciamo ordine su cosa prevede l'attuale normativa di riferimento.
In tema di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità, i termini di omologazione e approvazione non possono ritenersi sinonimi, in quanto fanno riferimento, non tanto e non solo, a procedure distinte, quanto piuttosto a una ratio differente: a fronte di una compromissione del diritto di difesa data dal rilevamento della velocità in modalità automatica e a contestazione differita, le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere sottoposte a vincoli stringenti, di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.
La norma, prevista dall'art. 4, comma 3, del D.L. 121/2002 (convertito con modifiche nella L. n. 168/2002), cui rimanda l'art. 201, comma 1-bis, lett. f), C.d.S., dispone che "...Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati o omologati ai sensi dell'art. 45 comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285".
La norma che si occupa della velocità è l'art. 142 del C.d.S. che subordina l'efficacia probatoria delle "risultanze di apparecchiature" all'omologa e rimandando al regolamento di attuazione. Rimando che compie anche l'art. 45 C.d.S. (intitolato uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazione) per gli aspetti esclusivamente tecnici relativi alle modalità di omologazione o approvazione.
Mentre, in tema specifico di apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, l'art. 345 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, dopo aver indicato che le apparecchiature "devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile", prescrive che dette apparecchiature debbano essere "approvate dal ministero dei lavori pubblici".
OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE
La Cassazione nella sua ultima sentenza, come del resto il 90% dei Giudici di Pace si sono uniformati a dire nelle loro sentenze, dopo aver ripercorso nel dettaglio quanto stabilito dall'art. 192 del Regolamento di Attuazione, condividendo le conclusione rese nella sentenza Cass. n. 11135/2018, ritiene che tra le due procedure, quella di omologazione e quella di approvazione, l'elemento discretivo che emerge è la rispondenza alle prescrizioni stabilite dal regolamento.
L’art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione. Tra le due procedure l’elemento discretivo che emerge è la “rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento”. Nel caso dell’omologazione, si richiederà di accertare “...la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento...”. Tanto premesso, solo nell'ipotesi in cui il regolamento del C.d.S. stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per dette apparecchiature sarà possibile omologare le stesse, viceversa queste ultime saranno solo approvate, se possibile, utilizzando la procedura dettata dal codice stesso (al comma precedente) per l'omologazione.
La norma in parola stabilisce poi che l’omologazione viene rilasciata - su richiesta della ditta produttrice - dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, presso il quale è depositato uno dei prototipi e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia della strumentazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della Strada.Distinta dall’omologazione è la c.d. approvazione che invece è una procedura descritta dal terzo comma dell’art. 192 C.d.S. del Regolamento di attuazione al Codice della Strada e viene rilasciata per tutti quegli apparecchi per i quali il Regolamento d’attuazione non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. Giova altresì richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n° 113/15 che, oltre a dichiarare incostituzionale l’art. 45 nella parte in cui non assoggetta a verifiche periodiche le apparecchiature di rilevamento delle violazioni di velocità o comunque infrazioni, stabilisce che l’uso delle apparecchiature risulta strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n° 282 del 13 giugno 2017, emanato in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, nel definire le procedure finalizzate all’approvazione dei misuratori di velocità, ha asserito invece che non sussista alcuna differenza fra “omologazione” ed “approvazione” di un’apparecchiatura che sarebbero dunque sinonimi in particolare, nella comunicazione del MIT n° 372 del 08/10/20, pubblicata il giorno 11/11/20, si afferma che la terminologia usata dal legislatore, avendo come riferimento normativo l’art. 45, comma 6, C.d.S., e l’art. 192, regolamento d’attuazione del C.d.S., porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di omologazione e di approvazione. Inoltre le argomentazioni sostenute dal Ministero si basano sulla considerazione che la differenza fra procedimento di omologazione e di approvazione debba ricercarsi nel fatto che, per il primo, esistono le relative norme tecniche di riferimento europee/o italiane, mentre, per il secondo, manca tale riferimento e che, nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento, l’Ufficio ministeriale dall’inizio della propria attività di settore ed ancora attualmente, provvede alla loro approvazione e che quindi tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di Polizia per l’accertamento delle violazioni, sono soggetti ad “approvazione”. Da ultimo si osserva che, con circolare n° 8176 del 11/11/20, si è confermata la tesi della totale equivalenza dei procedimenti di approvazione ed omologazione.
Tanto esposto, se è vero che in numerose disposizioni del Codice della Strada, approvazione ed omologazione sono indicate in via alternativa, quasi a sancirne l’equipollenza, tuttavia è l’art. 192 C.d.S. a fornire la chiave di lettura in merito al fatto che l’evidente uso promiscuo dei due termini sia solamente apparente, trattandosi di due procedure diverse fra loro e che giungono a diversi provvedimenti conclusivi. L’omologazione, infatti, è un procedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità d’accertamento con riferimento alla normativa vigente; tale verifica di corrispondenza non è invece richiesta nell’ambito della procedura di mera approvazione. In considerazione di quanto sopra scritto, tenuto conto di quanto statuito dall’art. 142, comma 6, C.d.S., deve ritenersi che, quanto sostenuto dal MIT, oltre a privare di significato e portata la valenza delle norme dettate in materia, pur confermate ed interpretate dalla Corte Costituzionale, deroghi, secondo i principi in materia di gerarchia delle fonti di legge, ad una disposizione legislativa e si ponga dunque in netto contrasto con l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in seno alla giurisprudenza maggioritaria, il quale ha ritenuto, invece, che i termini “omologazione” ed “approvazione” non possano ritenersi sinonimi (Tribunale di Roma, sez. XIII, sent. n° 4652 del 16/03/21, Tribunale di Torino, sentenza n° 3420 del 2020).
Per l'attuale normativa quindi, omologazione ed approvazione non sono procedure uniformabili come sostengono pochissimi (per fortuna) giudici dei Tribunali Civili decisioni che puntualmente vengono poi annullate dalle successive pronunce della Corte di Cassazione. E' evidente che oggi si cerchi di aggirare le norme asserendo che le due procedure in questione siano uguali e equiparabili, cosa evidentemente impossibile avvenga.
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