Alcune modifiche introdotte dal "Decreto Salvini" per modifcare / implementare alcune norme del codice della strada secondo la nostra opinione avranno vita breve ma vediamo il perche.
È stata pubblicata nella GU del 29 novembre 2024 la legge di modifica del Codice della Strada, approvata in Senato il 20 novembre 2024. Le norme entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, ovvero il 14 dicembre. La legge si pone due obiettivi: introdurre e rafforzare strumenti per contrastare l’elevata incidentalità stradale e attribuire al Governo la delega per il riordino complessivo del Codice della Strada. Con l’entrata in vigore della legge saranno da subito operative una serie di misure mentre per altre occorreranno decreti attuativi. Per l’attuazione della delega, il Governo ha a disposizione 12 mesi dalla entrata in vigore per la predisposizione di tutti i decreti legislativi necessari.
Secondo alcuni giuristi, la norma che punisce chiunque abbia assunto droghe anche se perfettamente lucido al volante potrebbe essere dichiarata incostituzionale. “Lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e tu fino a tre anni non la rivedi più”: parola del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini che, presentando la riforma del Codice della Strada, ha riassunto in questo modo quella che è diventata la regola più discussa. Nello specifico si tratta della modifica all’articolo 187 del CdS, intitolato fino a oggi “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”: con la modifica recentemente approvata in via definitiva dal Senato, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vengono tolte le parole “in stato di alterazione psicofisica”. In questo modo un consumatore di stupefacenti che si mette al volante sarebbe punito con la sospensione della patente e successiva revoca di fronte a un semplice test anti-droga positivo, anche se l’assunzione è avvenuta molto tempo prima e il guidatore, al momento del controllo, è perfettamente in grado di guidare. Questa norma potrebbe essere incostituzionale, in quanto potrebbero subire sanzioni anche chi ha assunto sostanze stupefacenti giorni prima e si è messo alla guida in seguito, pur essendo lucido. La critica sta nel fatto che questo nuovo decreto punirebbe l’uso effettivo di sostanze stupefacenti che nel nostro Paese non è illegale, estendendolo non più soltanto al discorso di sicurezza sulla strada ma in generale. Non si sa cosa succederà dopo dunque, se questo argomento sarà trattato o meno alla Corte Costituzionale.
Ecco un breve riepilogo di alcune delle principali novità della legge:
GUIDA E ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI
Il concetto è chiaro: non si devono assumere droghe prima di mettersi alla guida. In caso di incidente stradale, infatti, è sufficiente che venga accertato il collegamento temporale tra l’assunzione di stupefacenti e la guida per far scattare lo stato di alterazione psico-fisica. Viene meno il principio adottato fino ad ora relativo al nesso di causalità tra assunzione e alterazione psico-fisica. L’accertamento può essere effettuato attraverso prelievo di liquido salivare del conducente (nell’immediatezza del fermo del veicolo). Si attendono linee guida emanate dal Ministero dell’Interno e della Salute per le indicazioni delle modalità con cui effettuare il prelievo.
Se chi si è messo alla guida dopo aver assunto stupefacenti non ha conseguito la patente, all’accertamento o al rifiuto di sottoporsi a controlli scatta il divieto di conseguire la patente (o la sospensione o la revoca del foglio rosa eventualmente posseduto) fino a 24 anni compiuti (se minore di 21 anni) o da 1 a due anni, intanto che si conclude il procedimento penale.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono apposti sulla patente rilasciata in Italia i codici unionali 68 «LIMITAZIONE DELL’USO – niente alcool» e 69 «LIMITAZIONE DELL’USO – solo veicoli dotati di alcolock». Questi codici permangono 2 anni se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; 3 anni se supera 1,5 g/l.
Con Codice 69: il conducente può guidare in Italia solo veicoli M o N dotati di alcolock. Se al conducente che ha i codici 68 e 69 viene accertato lo stato di ebbrezza (da 0,5 a 0,8 g/l; tra 0,8 e 1,5 g/l; oltre 1,5 g/l) le sanzioni previste sono aumentate di un terzo; le sanzioni sono raddoppiate in caso di manomissione o rimozione alcolock.
L’Alcolock è un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore con livello di alcool superiore a 0 g/l. Occorre un decreto del Ministero dei Trasporti (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge) per stabilire le caratteristiche del dispositivo, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio.
ANIMALI ABBANDONATI E INCIDENTI STRADALI
Inasprimento delle sanzioni per chi abbandona animali domestici. Se il reato viene commesso con l’uso del veicolo si avrà anche la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Se a seguito dell’abbandono in strada l’animale provoca un incidente con lesioni personali o morte, vengono applicate al proprietario le aggravanti previste per lesioni o omicidio stradale.
SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE
I conducenti con meno di 20 punti sulla patente che, circolando in Italia, commettono una serie di specifiche violazioni individuate dalla legge (elenco nell'art. 4), incorrono nella sospensione breve della patente di:
7 giorni se sulla patente ci sono almeno 10 punti
15 giorni se sulla patente ci sono meno di 10 punti
Se dall’infrazione consegue un incidente, il periodo di sospensione raddoppia. La sospensione della patente è la conseguenza automatica della contestazione della violazione. L’agente o l’organo di polizia ritirano la patente ai conducenti identificati al momento della violazione. La sospensione breve non può avvenire in caso di notifica successiva del provvedimento e ha effetto solo sulle violazioni commesse dal momento dell’entrata in vigore della legge.
DECURTAZIONE PUNTI E SANZIONI PIU’ SEVERE PER ALCUNE VIOLAZIONI, come ad esempio:
Guida senza l’uso di lenti (passa da – 5 punti a -8 punti)
uso di apparecchi radiotelefonici, smartphones, pc portatili, notebook, tablet, cuffie sonore: (sanzioni da 250 a 1000 euro; sospensione patente da 15 gg a 2 mesi; per due violazioni nel biennio: da 1 a 3 mesi di sospensione patente + sanzione da 350 a 1400 euro; - 10 punti)
Inasprimento sanzioni per superamento limiti di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h
LIMITAZIONI DI POTENZA PER NEOPATENTATI PATENTE B
Dal momento dell’entrata in vigore della legge, per 3 anni i neopatentati con patente B NON possono guidare: veicoli con potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t; In aggiunta al parametro precedente, veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kW come potenza massima.
Le nuove limitazioni di potenza si applicano per le patenti B conseguite dall’entrata in vigore della legge. Chi ha conseguito la patente prima dell'entrata in vigore della legge, conserva il "vecchio" limite di potenza per un anno dal conseguimento patente. I limiti di potenza non si applicano quando il neopatentato è accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.
GUIDE CERTIFICATE PER POTERSI ESERCITARE CON IL FOGLIO ROSA
Per poter circolare con il Foglio rosa (per la patente B) il candidato dovrà aver svolto un certo numero di guide certificate (in autostrada, strada extraurbana e notturne) con l’autoscuola.
Affinché il candidato possa esercitarsi con FR (ad esempio con famigliari o amici) occorre avere la certificazione delle guide rilasciata dall’autoscuola. Servono uno o più DM per stabilire il numero minimo delle ore di esercitazioni da effettuarsi; il numero delle esercitazioni certificate e la modalità di svolgimento.
MONOPATTINI ELETTRICI
circolazione consentita solo nelle strade urbane con limite non superiore a 50 km/h
obbligo di contrassegno (da esporre). I titolari lo devono richiedere a proprie spese; si attende un DM per la definizione di modalità, prezzi e caratteristiche
obbligo di assicurazione R.C.A. per i monopattini (sia per i noleggiatori, sia per i proprietari singoli)
obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini
NOVITA’ PER CICLOMOTORISTI E MOTOCICLISTI
Anche i conducenti di ciclomotori e motocicli diventano utenti vulnerabili della strada.
Nuove norme per la circolazione in autostrada e su strada extraurbana: possono entrare anche i motocicli con cilindrata di almeno 120 cm3 se a motore termico e con potenza pari almeno a 6 kW se a motore elettrico, purché condotti da maggiorenni
Con il foglio rosa per conseguire le patenti AM, A1, A2, A non si possono trasportare passeggeri in nessun caso. La sanzione, che si applica anche al passeggero, va da 100 euro a 300 euro.
UTENTI CON DISABILITA’
Possono sostare gratuitamente nelle aree di sosta, anche se a pagamento, senza verificare la presenza di posti negli stalli a loro riservati
NORME DI COMPORTAMENTO VELOCIPEDI / CICLISTI
I veicoli a motore che sorpassano velocipedi devono tenere una adeguata distanza laterale di sicurezza, commisurata alla velocità e all'ingombro del veicolo a motore, non inferiore (se le condizioni della strada lo consentono) a 1,5 metri.
Nelle strade urbane ciclabili, zone ciclabili, zone di attestamento ciclabile (ex «casa avanzata») i velocipedi possono occupare qualsiasi posizione (non devono per forza stare il più possibile vicino al margine destro della strada).
CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Sono previsti corsi extracurriculari di educazione stradale nelle scuole superiori che attribuiscono 2 punti aggiuntivi al rilascio di alcune patenti. Le autoscuole sono tra gli enti che possono erogare questi corsi. Si attende un decreto per la definizione dei soggetti erogatori (oltre alle autoscuole), modalità di svolgimento dei corsi e della certificazione.
NORME IN TEMA DI AUTOTRASPORTO
Per far fronte alla carenza di autisti viene abbassato il limite di età per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone che ora è:
18 anni per guidare in Italia veicoli cat. D DE per servizi di linea con percorrenza inferiore a 50 km
18 anni per guidare in Italia veicoli per cat. D1 D1E
20 anni per guidare in Italia veicoli della cat. D e DE; 18 anni per la guida in Italia di veicoli della cat. D e DE senza passeggeri
ci vuole sempre la CQC (dopo frequenza di corso ordinario di 280 ore e superamento esame).
Esenzione dal cronotachigrafo sul territorio nazionale per i veicoli adibiti al trasporto di denaro o valori
LA DELEGA AL GOVERNO
La legge contiene anche la delega al Governo per la riforma organica del CDS. Sarà una attività complessa e ad alto tasso tecnico che coinvolgerà moltissimi ambiti normativi con attività di riorganizzazione, razionalizzazione, riscrittura della disciplina e adozione di nuove misure. Il Governo, in questa attività, dovrà rispettare alcuni principi di carattere generale che riguardano qualità, trasparenza, digitalizzazione, semplificazione, prevenzione e sensibilizzazione dei giovani.
La delega riguarderà anche la revisione della disciplina della motorizzazione e dei titoli abilitativi. All’interno di essa, tra le varie attività da normare è inserita la possibilità di utilizzare i simulatori di guida per svolgere l’attività formativa al conseguimento della patente.
Sempre in tema di simulatori, un ordine del giorno vincolante impegna ulteriormente il Governo a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le esercitazioni di guida possano essere svolte anche con l’aiuto dei simulatori di guida.
Il Governo ha 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge per emanare uno o più decreti legislativi per l’attuazione della delega. Entro un anno dalla entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, il Governo può adottare regolamenti in alcune materie particolari per poi adottare tutte le disposizioni necessarie all’aggiornamento e al coordinamento del Regolamento di attuazione con le modifiche al CDS.
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