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Comandante dei Vigili condannato dal TAR: Deve risarcire i soldi presi con l'autovelox illegale.

LA GIUSTIZIA ESISTE NE SIAMO CERTI. IL TAR CONDANNA COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE PER AVER UTILIZZATO L'AUTOVELOX PRIVO DEI REQUISITI DI LEGGE. NON POTEVA DISCONOSCERE LEGGI E NORMATIVE.

Il Tribunale Amministrativo ha condannato il Sig. (Omissis) nella sua qualità di Comandante della Polizia Locale del Comune di (Omissis) al risarcimento di € 65.949,35 più le spese del doppio grado di giudizio quantificcabili in € 902,04 in quanto avrebbe dovuto agire con immediatezza in autotutela a carico dei verbali nel frattempo emessi e, comunque, non dando corso alla loro notifica.


L'autovelox che era stato installato in violazione di legge su una strada in centro urbano (TIPO E) dove il codice della strada non permette l'utilizzo da remoto dell'autovelox con contestazione differita e per questo molti automobilisti si erano rivolti al Giudice di Pace che aveva accolto i ricorsi ed annullato le sanzioni.


IL FATTO

La Procura Regionale (Omissis) aveva citato in giudizio il dott. (Omissis), Comandante pro-tempore della Polizia municipale di (Omissis), per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 152.423,11 in relazione alle spese che l’ente aveva sostenuto per la notificazione (euro 43.345,92) di numerosi verbali di infrazione al codice della strada, nonché per quelle conseguenti alla soccombenza nei relativi giudizi di annullamento dei verbali stessi (euro 173.661,55), somma diminuita dell’importo di euro 64.583,91 incassato per il volontario pagamento di alcuni automobilisti.

Le infrazioni contestate erano dovute al superamento dei limiti di velocità su viale Italia di (Omissis) ed erano state accertate con l’impiego di un’apparecchiatura di rilevazione fissa. Secondo la Procura Regionale, l’installazione di tale apparecchiatura sarebbe stata effettuata contra legem, perché in base alle disposizioni dettate con il decreto legge n. 121 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 2002, e successivamente confermate dal decreto legge n. 151 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2003, il viale Italia era una strada classificata di tipo E (centro abitato), sulla quale sarebbe stato possibile operare solo con sistemi di rilevazione della velocità che consentivano la contestazione immediata, e non come invece era avvenuto mediante un’apparecchiatura autovelox fissa.


Da qui l’illegittimità delle infrazioni e l’annullamento in fase contenziosa dei relativi verbali, peraltro notificati anche dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.

LA CONDANNA

Ricostruito il quadro normativo che disciplinava la materia anche alla luce delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno già nell’anno 2002 e successivamente confermate con una circolare dello stesso dicastero il 14 agosto 2009, l’appellante ha censurato l’erroneità della decisione perché, omettendo di valutare le circostanze di fatto che avrebbero contraddistinto la vicenda di danno, ha giudicato la condotta del Comandante con “eccessivo buonismo”, mentre avrebbe più correttamente dovuto considerare che, in quanto Comandante della Polizia municipale, egli era senz’altro a conoscenza dei “per nulla nebulosi limiti all’utilizzo delle postazioni di autovelox fisse in centro città e, ancor di più, essendo tenuto a perseguire il pubblico interesse doveva provvedere a tempestivamente bloccare le ulteriori notifiche di verbali e procedere all’annullamento in sede di autotutela di quelli già notificati, dopo la direttiva Maroni dell’agosto 2009”.


Quanto alla notifica dei verbali effettuata anche dopo la circolare dell’agosto 2009 e al mancato annullamento in autotutela di quelli già notificati, l’appellato ha in sintesi sostenuto che la prima decisione del Giudice di Pace negativa per l’ente è la n. 530 del 29 marzo 20XX, sicché nessuna mancanza potrebbe essere ravvisata nella sua condotta visto che le infrazioni erano state notificate nell’ottobre 20XX e che in data 19 maggio 20XX, ovvero il “giorno dopo il deposito presso il protocollo dell'Ente” della predetta sentenza, era stato disposto l’annullamento in autotutela e con efficacia ex nunc di tutti gli altri verbali. Con ordinanza n. 13/20XX, questa Sezione disponeva un approfondimento istruttorio ed all’uopo stabiliva l’acquisizione, presso il Comune di (Omissis) e nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, della prova dell’avvenuto pagamento delle spese legali conseguenti alla soccombenza dell’ente nei giudizi d’opposizione ai verbali di infrazione. In esecuzione di detta ordinanza, il Procuratore Generale depositava la documentazione trasmessa dal Comune di (Omissis) con nota n. 27164/20XX del 19 aprile 20XX, con ciò ritenendo di aver provato il pagamento delle competenze legali dovute all’avv. Giuseppe (Omissis). In udienza, il Pubblico Ministero ha insistito sulla fondatezza dei motivi di gravame ed ha conseguentemente chiesto la riforma della sentenza impugnata.


IN DIRITTO

L’appello deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.


Con l’interposto gravame, il requirente tende all’integrale riforma della sentenza impugnata con la condanna del sig. (Omissis) al risarcimento del danno di euro 152.423,11. Conseguentemente, la prova della spesa relativa alla soccombenza nei giudizi di annullamento instaurati avverso i verbali di infrazione al codice della strada per il superamento dei limiti di velocità può ritenersi raggiunta limitatamente a tale importo.

Tanto chiarito sul punto, il problema è ora quello di accertare se tale spesa, unitamente a quella per la notifica dei verbali di infrazione al codice della strada, possa considerarsi foriera di danno nei confronti del Comune che l’ha subita. A tal fine occorre inevitabilmente valutare se la condotta osservata dal Comandante sia stata in primo luogo rilevante ai fini causali e, in caso positivo, giudicare se la stessa si sia connotata di colpa grave. Sotto il primo profilo, ad avviso della Sezione non vi può essere dubbio alcuno.


In sintesi, non vede la Sezione come la mancata partecipazione di altri uffici o degli organi elettivi possa avere inciso al punto di escludere, nella condotta del (Omissis) e secondo la sentenza impugnata, un “significativo scostamento dell’attività posta in essere rispetto a quanto si doveva concretamente” (pag. 18 della sentenza appellata), ciò soprattutto ove si consideri che in altra parte della stessa decisione si dava per altro verso atto che il quadro normativo costituito dall’art.4 del D.L. n.121 del 2002, convertito nella L. n.168/2002, seguito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 3/10/2002, e dal D.L. 27/6/2003 n.151, convertito nella legge n.214/2003, fosse nel senso della non inclusione delle strade urbane di quartiere e delle strade locali (lettere E ed F dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 285 del 1992, codice della strada) tra le categorie viarie (autostrade, strade extraurbane principali, nonché, ma solo previa decisione del Prefetto, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento) sulle quali era possibile installare strumenti operativi fissi di rilevazione automatica della velocità.


In concreto, pur riconoscendo che il Viale Italia non avesse le caratteristiche per poter essere classificato tra i tratti stradali che avrebbero consentito l’installazione dei rilevatori automatici, il giudice territoriale ha comunque ritenuto che a causa del “nebuloso quadro normativo all’epoca vigente” e delle difficoltà di coordinamento gestionale ed operativo cui sopra s’è fatto cenno, le “scelte di concreta gestione” adottate dall’appellato, per quanto “non distinte da particolare acume interpretativo ed applicativo delle norme di riferimento”, più che una grave negligenza si sarebbero semmai connotate di mera “imperizia nella interpretazione sulla reale ed effettiva portata” delle disposizioni normative intervenute al riguardo.


La Sezione, come già fatto cenno, è però di contrario avviso.

A tal proposito occorre, innanzi tutto, prendere posizione su un dato ragionevolmente evidente, ossia che la disciplina riguardante l’installazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità era oggettivamente chiara in ordine alla testuale distinzione tra le diverse tipologie di strade, sicché non si può condividere la scelta del primo giudice di intravedere in essa difficoltà interpretative, tanto più se alla concreta applicazione di tali disposizioni era chiamato un dipendente di elevata qualificazione tecnica e professionale quale, appunto, il Comandante nella veste di dirigente dell’Ufficio di Polizia locale.

Ma anche a voler ammettere l’esistenza di un quadro normativo “nebuloso” quantomeno nel momento in cui l’appellato adottò la determina n. 156 del dicembre 20XX per l’installazione su Viale Italia dell’apparecchiatura in questione, l’elemento che comunque porta a far ritenere l’errore in iudicando del primo giudice è costituito, ad avviso della Sezione, dal fatto che, come peraltro riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, nell’agosto del 20XX “intervenne una chiarificazione definitiva” ad opera del Ministero dell’Interno con la “circolare n.300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/8/2009” (pag. 15 della sentenza). Con tale direttiva, uniformandosi agli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’amministrazione centrale aveva definitivamente chiarito che sulle strade omologabili al viale Italia, la rilevazione della velocità per mezzo di apparecchi ad installazione fissa non era consentita.


A tale disattivazione, che per un verso dimostra come il Comandante avesse preso coscienza, proprio grazie alla circolare ministeriale, dell’illegittimo funzionamento del rilevatore di velocità su viale Italia, avrebbe però dovuto coerentemente seguire ogni più opportuna iniziativa per porre l’ente al riparo dai prevedibili contenziosi che di lì a poco sarebbero stati instaurati. In concreto, il (Omissis) avrebbe dovuto agire con immediatezza in autotutela a carico dei verbali nel frattempo emessi e, comunque, non dando corso alla loro notifica. Tale evidente omissione, pur essendo stata oggetto di puntuale contestazione da parte del requirente territoriale, non ha però sortito alcuna adeguata ponderazione in sentenza, il che porta la Sezione a non poterne condividere il decisum, tanto più ove si consideri che lo stesso giudice territoriale aveva dato atto che “le impugnazioni erano state precedute da richieste di annullamento in via di autotutela sistematicamente rigettate dal Comando di Polizia Municipale”.


IL DANNO DA RIMBORSARE

Come sopra evidenziato, il danno è da calcolare in euro 131.153,88 e ad esso occorre aggiungere le spese conseguenti alla notifica dei verbali illegittimi, queste ultime pari ad euro 43.345,92.


Dalla somma dei predetti importi occorre, però, detrarre la cifra di euro 64.583,91 relativa alle contestazioni spontaneamente pagate dagli automobilisti che non hanno ritenuto di impugnarle.


Nel complesso, quindi, il danno ascrivibile deve essere determinato in euro 109.915,89, e con l’esercizio del potere riduttivo nella misura predetta del 40%, pari ad euro 43.966,35, l’obbligazione risarcitoria da porre a carico del sig. (Omissis) deve, pertanto, essere definitivamente quantificata in euro 65.949,54 (euro 109.915,89 – euro 43.966,35).


La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, accoglie in via parziale l’appello in epigrafe e, per l’effetto, riforma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la (Omissis) n. 72/20XX del 26 giugno 20XX nei termini di cui in motivazione.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di primo grado e di appello, che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano a carico del sig. (Omissi) in euro 902,64.













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