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Come si calcolano i termini di notifica di una multa.

Il verbale notificato oltre i termini previsti dal Codice della strada può essere annullato. In questo articolo viene spiegato come si calcola il termine di notifica della multa. E’ importante conoscere i tempi di consegna del verbale perché la multa recapitata oltre il termine di 90 giorni può essere annullata, a meno che non riguardi un auto a noleggio o altri casi particolari.

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Atti Giudiziari - Multe
Entro quanto tempo deve essere notificata la multa?

Secondo quanto stabilito dall’art. 201 del Codice della strada il termine di notifica del verbale varia in funzione delle modalità di notifica. Quando la violazione non è stata contestata subito, come accade per esempio nelle infrazioni accertate con gli autovelox, il verbale di accertamento deve essere notificato entro 90 giorni dalla violazione. Se invece l’infrazione viene contestata immediatamente, come avviene quando l’agente di polizia consegna sulla strada il verbale direttamente al guidatore, la multa oltre ad essere consegnata va notificata al responsabile in solido (per esempio il proprietario del veicolo), entro 100 giorni dal suo accertamento. Il termine previsto dal Codice della strada è perentorio, infatti, se il verbale è notificato oltre i 90 giorni (o 100 giorni nel caso di contestazione immediata), l’obbligazione di pagare si estingue.


In quali casi il verbale può essere notificato oltre il termine di 90 giorni

Fai attenzione !!! La normativa vigente prevede alcune ipotesi in cui il verbale può essere notificato oltre i 90 giorni stabiliti dal Codice della Strada. Ciò può avvenire nel caso in cui il destinatario della multa è residente all’estero; in tal caso la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento. Inoltre devi considerare che i tempi di consegna del verbale si possono allungare quando il guidatore non è il proprietario del veicolo multato o nel caso in cui il veicolo è utilizzato a noleggio in leasing o, più in generale, quando sia necessaria una dichiarazione del proprietario per conoscere il nominativo del guidatore. Un altro caso in cui il verbale può essere notificato oltre i 90 giorni è quando avviene il trasferimento di residenza del proprietario del veicolo, cui è indirizzata la notifica della multa. In tutti questi casi, il termine di 90 giorni per la notifica della multa non decorre dal giorno della violazione ma dalla data dell’effettivo accertamento. In altri termini ciò significa che, se il trasgressore viene identificato successivamente al momento della violazione, l’organo di polizia avrà sempre altri 90 giorni di tempo per notificare la multa dal momento in cui è “posta in grado di provvedere all’identificazione” del soggetto destinatario del verbale di violazione.

Da quando decorre il termine di notifica?

Secondo i giudici della Corte di Cassazione con numerose sentenze anche recenti, il termine dei 90 giorni decorre dal momento del compimento dell’infrazione stradale, cioè da quando ad esempio il veicolo è stato parcheggiato in divieto di sosta, si è passati col semaforo rosso o si è superato il limite di velocità accertato con l’autovelox, al momento in cui la busta giudiziaria viene consegnata all'ufficio postale. Ai fini del calcolo del termine di notifica però non va conteggiato il primo giorno; ciò significa che praticamente il termine di notifica va calcolato a decorrere dal giorno successivo in cui è stata commessa l’infrazione.


Entro quale termine deve essere notificato il verbale?

Come abbiamo detto la multa deve essere consegnata (notificata) al destinatario entro un determinato termine, normalmente entro 90 giorni dalla data dell’infrazione. Ma non sempre la data di perfezionamento della notifica corrisponde al momento in cui la multa è stata consegnata al destinatario. Infatti tale termine può variare a secondo delle modalità di notifica adottate, ovvero: se il verbale risulta notificato attraverso il servizio postale, per compiuta giacenza o direttamente nelle mani dell’interessato. Quando il verbale di contestazione viene consegnato direttamente dall’organo di polizia o dal messo comunale, rileva il giorno della consegna dell’atto. Per la notificazione eseguita invece a mezzo di servizio postale gli effetti della notifica si producono, per l’organo di polizia al momento della consegna del piego raccomandato all’ufficio postale di partenza, mentre per il destinatario del verbale al momento del ricevimento della multa.

Infatti, secondo la Corte Costituzionale, il termine di scadenza dei 90 giorni coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all’ufficio postale per effettuare la spedizione.

Fai attenzione, perché questo doppio termine di notifica può farti cadere in errore quando effettui il calcolo dei 90 giorni. Ricordati sempre che ciò che conta, ai fini del computo dei termini, è come momento iniziale il giorno in cui è avvenuta l’infrazione e, come momento finale, il giorno in cui l’organo di polizia consegna la lettera raccomandata contenente la multa all’ufficio postale di spedizione; questo giorno lo trovi indicato nel verbale di accertamento in cui generalmente viene riportata questa frase:

“Plico consegnato in data_ /_/_/_ all’ufficio postale di…..”, oppure “Il presente atto conforme all’originale viene notificato al destinatario a mezzo di servizio postale con raccomandata A.R., consegnata in data_/_/_ all’ufficio postale di…………”

Cosa accade se non viene ritirata la raccomandata.

Se non viene ritirato il plico raccomandato, la multa si considera notificata decorsi 10 giorni dall’avviso di compiuta giacenza lasciato dal postino nella cassetta delle lettere. Quando il postino non trova nessuno a casa del destinatario della multa, lascia la comunicazione di avvenuto deposito, ovvero l’avviso di giacenza con l’indicazione che il plico raccomandato rimarrà depositato presso l’ufficio postale per dieci giorni. Allo scadere del suddetto termine di dieci giorni, se il destinatario non ha ancora ritirato la multa presso l’ufficio postale, scatta la compiuta giacenza e, da questo momento, la notifica dell’atto è da ritenersi perfezionata, cioè l’atto si considera conosciuto dal destinatario. In particolare la notificazione della multa si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, sempre che l’interessato non ritiri l’atto prima del predetto termine (di 10 giorni) della compiuta giacenza. Ciò significa che il termine per pagare la multa o per impugnare il verbale comincerà a decorrere dopo dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ovvero prima dei dieci giorni, qualora l’interessato abbia provveduto a ritirare il plico presso l’ufficio.


Entro quanto tempo va notificata la cartella di pagamento?

Una volta notificata la multa il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al Codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali:

(1) Art. 14 della Legge 24.11.1981, n. 689


(2) Cassazione ord. n. 7066/18 del 21.03.2018. Si veda anche la sentenza del TAR Lombardia, sez. III, 1 marzo – 7 giugno 2017, n. 1267, la quale ha statuito che “Secondo l’interpretazione effettuata dal Ministero (dell’Interno, nd.r.), con comunicazione del 07.11.2014 alla Prefettura di Milano, “La disposizione [ad. 201, Cod. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.


(3) Corte Costituzionale sentenze numero 69/94 – 477/02 – 28/04 – 97/04


(4) Art. 28 della Legge 24.11.1981, n. 689

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