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Comunicazione dati conducente. Non è obbligatorio in caso di ricorso sino al termine del procedimento. Comuni denunciati.

Sarà capitato a tutti di incappare in una violazione al Codice della Strada e di aver dovuto comunicare i dati della patente del conducente ai fini della decurtazione dei punti. Pochi sanno però, che la Corte Costituzionale prima e la Corte di Cassazione dopo con almeno 6 pronunce hanno sancito che non esiste alcun obbligo nel caso la sanzione sia stata impugnata. Almeno sino al termine del procedimento e qualora esso sia respinto. Ed allora perchè arrivano queste multe... leggete questo articolo.

La patente ed il codice della Strada
La patente ed il codice della Strada

Laddove sia proposta opposizione alla sanzione amministrativa presupposta e il conducente non provveda a comunicare i dati della patente, l’organo accertatore può elevare la sanzione prevista per l’omessa comunicazione dei dati ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.?


Ebbene la risposta è NO.


La Cassazione infatti ha precisato che la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può elevare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. Ma lo aveva anche detto la Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'articolo 126-bis co.2 incostituzionale.


Controllo della Polizia Locale
Controllo della Polizia Locale

Abbiamo rilevato e contestato che le Amministrazioni periferiche, ignorando volutamente o no quanto prevede la norma vigente, allo scadere del 60mo giorno dalla violazione originaria che prevede sanzione accessoria, nonostante siano al corrente che il verbale iniziale è stato contestato con ricorso, emettono comunque un secondo verbale in violazione dell'articolo 126-bis del C.d.S., sanzione pecuniaria che spesso supera la somma della prima pretesa sanzionatoria impugnata e che obbliga il ricorrente ad un secondo ricorso che da statistica viene sempre accolto.


In queste settimane abbiamo quindi iniziato a denunciare alle varie Procure e alla Corte dei Conti questi ulteriori abusi dei Comuni, evidenziando che gli appartenenti della Polizia Locale di turno, nonché i dipendenti delle Amministrazioni Comunali loro collegate, devono essere a conoscenza che la legge e le ultime norme vieta loro di emettere un secondo verbale riferito alla “mancata comunicazione dei dati della patente art. 126 bis cds in presenza di ricorso amministrativo non definito, tenuto conto che all’atto della presentazione del ricorso (che sia il Giudice di Pace o la Prefettura) essi ricevono una copia del ricorso per le contro deduzioni in ordine ai fatti descritti e contestati. Quindi “non possono non sapere”.


Si può tranquillamente affermare, di avere il fondato sospetto che i motivi di questo abuso devono essere ricercati in un concordato e generalizzato (anche se è difficile dimostrarlo) “modus operandi” adottato dalle Polizie Locali, con il quale sembrerebbe voler infliggere al ricorrente di turno una significativa “seconda punizione” del tipo... (tu hai fatto ricorso ed io ti punisco ulteriormente) - quindi abusando in questo modo della loro posizione dominante nel processo amministrativo, che non trova alcuna giustificazione se non quella di rendersi protagonisti assoluti. Inoltre di non meno importanza non si deve scordare che tali sanzioni non vengono rendicontate dalla Amministrazioni ed entrano direttamente nel bilancio delle stesse.

Le somme non vengono rendicontate
Le somme non vengono rendicontate

Quindi nel percorso avviene che dopo l’emissione del secondo verbale (art. 126 bis cds) il cittadino deve comunque attivarsi in quanto la sanzione prevista dall’art.126 bis CdS va ben oltre la somma di quella prevista dalla prima sanzione, che in termini di soldi si quantifica in circa 320,00 euro, somma che viene messa a ruolo e finisce direttamente nel bilancio preventivo del Comune o Ente che l'ha emessa. E badate bene che queste somme NON RIENTRANO NEGLI OBBLIGHI DI RENDINCONTAZIONE che tradotto significa un altro tesoretto da potere gestire a piacimento dalle amministrazioni senza doverne renderne conto al Ministero dell'Interno come per le sanzioni al CdS.


Poco conta quindi, se poi la contravvenzione (quest’ultima) sarà impugnata e poi annullata; loro (la Polizia Locale) con le azioni decise “contra legem” il danno al cittadino lo hanno comunque arrecato … e si dovrà sperare che il Giudice di turno decida di concedere il rimborso delle spese sostenute condannando l'amministrazione.


Ed allora capirete che oltre alla illegalità di avere emesso una sanzione usando dei rilevatori elettronici illegali perche privi di omologazione, l'amministrazione ne commette una successiva dopo 60 giorni con il secondo verbale sui dati del conducente. Non ci resta quindi che iniziare con le denunce querele come stiamo facendo. Nelle scorse settimane sono stati denunciati i dirigenti delle polizia locali di VENEZIA, COLLE SANTA LUCIA (BL), UNIONE MARCA OCCIDENTALE (TV), TREVISO (TV) DISTRETTO POLIZIA LOCALE VE-4A ed i rispettivi agenti della polizia locale che hanno sottoscritto i verbali ai nostri associati. Ad ogni verbale corrisponderà la denuncia querela confidando che le Procure e la Corte dei Conti intervengano con urgenza anche su questo aspetto che danneggia il cittadino ma implica un aggravio di lavoro anche per gli Uffici dei Giudici di Pace (Stato).


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