Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva e Galliera Veneta, questi i Sindaci denunciati che sulla SR 53 hanno istallato e utilizzano 12 autovelox in un tratto di 15 Kilometri. Una strada ampia dritta e sicura con pochi incidenti (per fortuna) e una sede viaria che difficilmente si può percorrere a 70 Km/H - risultato 17 milioni di euro incassati dal 2021 al 2023.
Il DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A è un Servizio associato tra i Comuni di Carmignano di Brenta (PD) - Cittadella (PD) - Fontaniva (PD) - Galliera Veneta (PD) - Gazzo (PD) - Grantorto (PD) - San Giorgio in Bosco (PD) - Tombolo (PD) - Campodoro (PD) - Villafranca Padovana (PD) con sede in Piazza Pierobon 1 35013 Cittadella (PD).
L'attuale Dirigente coordinatore risulta essere il Dr. SAMBUGARO Gledis. - LINK: https://www.distrettopl.pd1a.it
COMUNI DENUNCIATI
Alcuni Comuni consorziati e confinanti tra loro del DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A, hanno installato con autorizzazione della Prefettura di Padova - 12 apparecchiature autovelox di tipo fisso sulla strada S.S.53 in uno spazio di 15 kilometri, dette postazioni sono state autorizzate dal Prefetto di Padova con 3 vecchi decreti datati 2009 - 2012 e 2016 da allora nessuna modificazione risulta agli atti:
S.S.53 al Km. 28+000 nel Comune di Cittadella
S.S.53 al Km. 27+100 nel Comune di Cittadella
S.S.53 al Km. 26+935 nel Comune di Galliera Veneta
S.S.53 al Km. 25+650 nel Comune di Galliera Veneta
S.S.53 al Km. 24+470 nel Comune di Cittadella
S.S.53 al Km. 23+600 nel Comune di Cittadella
S.S.53 al Km. 21+725 nel Comune di Cittadella
S.S.53 al Km. 18+150 nel Comune di Fontaniva
S.S.53 al Km. 17+870 nel Comune di Fontaniva
S.S.53 al Km. 16+530 nel Comune di Carmignano di Brenta
S.S.53 al Km. 13+850 nel Comune di Carmignano di Brenta
S.S.53 al Km. 13+646 nel Comune di Carmignano di Brenta
LA CASSA
Questi Autovelox delegittimati innumerevoli volte dai Giudici di Pace di Padova, dal 2021 al 2023 (ultimi dati ufficiali ministero dell'interno) hanno fatto mettere nelle casse dei rispettivi comuni consorziati dei tesoretti di tutto rispetto:
Cittadella (PD) € 10.447.150,05
Carmignano (PD) - € 4.219.703,36
Galliera Veneta (PD) - € 1.488.910,96
Fontaniva (PD) - € 1.296.263,27
ASSENZA OMOLOGAZIONE
Gli altri comuni consorziati, non indicati nell'elenco, risultano avere in uso dei rilevatori elettronici fissi e installati singolarmente su diverse strade di loro competenza, oppure effettuano controlli mirati delle velocità, con apparecchi elettronici di tipo mobili alla presenza di personale di polizia - Anche queste Amministrazioni comunque utilizzano rilevatori elettronici privi di "debita omologazione". Al momento per questi comuni non abbiamo ricevuto segnalazioni di abusi e quindi saranno presi in considerazione in diverse azioni.
In ogni caso l’attenzione maggiore va posta sulle apparecchiature elettroniche utilizzate dai Comuni consorziati in questione, che, documenti alla mano, risultano tutte essere sprovviste di una “debita omologazione” come richiesto dalla norma primaria ex art. 142 c. 6 C.D.S.
Tra l’altro, non è mai stato dimostrato che le apparecchiature contestate, corrispondano effettivamente a quelle depositate presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; il dubbio (legittimo) è scaturito dal fatto che recenti indagini di Polizia Giudiziaria condotte dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno messo in risalto che molti rilevatori privi di omologazione installati in diverse città d’Italia, tra cui Venezia e Vicenza in Veneto, sono risultati difformi da quelli depositati e pertanto il GIP di Cosenza ne ha ordinato il sequestro in tutto il territorio nazionale. Si è appreso addirittura che mancavano gli esemplari prototipi. Mentre per quello che è dato a sapere il titolare dell’azienda fornitrice degli apparecchi pare sia stato denunciato per “frode nelle pubbliche forniture”. La sentenza della Cassazione nr. 10505/2024 è scaturita da illegittimità di rilevamento con apparecchiatura in uso dal Comune di Treviso installato sulla S.S.53, apparecchio analogo a quelli anche qui contestati e che, la stessa Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo proprio per la mancanza della “debita omologazione”.
ASSENZA ALTA INCIDENTALITA'
Anche in questo caso sia i Comuni che la Polizia Stradale che lo stesso Prefetto di Padova mai hanno fornito i dati completi sul tasso di incidentalità in riferimento ai punti delle installazioni autovelox o loro immediate vicinanze come previsto dal codice della strada e numerose determine del MInistero dell'Interno. Come si legge nei dati ISTAT il numero di sinistri e di decessi su TUTTA LA SR53 nei comuni interessati è per nostra fortuna molto basso e non giustifica assolutamente l'utilizzo cosi massiccio degli autovelox se non per diversi fini...
LA DENUNCIA
"Ove accertata e confermata tale situazione di denunciata grave carenza di intervento operativo in violazione di legge, ne conseguirebbe annosa, reiterata e quotidiana ingiusta lesione, da parte degli enti preposti, dei diritti dei consumatori e degli utenti della strada pur costituzionalmente e normativamente garantiti con indebita richiesta e riscossione di somme non dovute ed erogazione di pene accessorie del tutto ingiustificate;
L'inosservanza delle disposizioni contenute nelle fonti normative richiamate anche dalla Corte di Cassazione, integrano appieno gravi violazioni dei canoni generali del Diritto amministrativo, in quanto fonte di vizi patologici quali: violazione del principio gerarchico delle fonti di diritto, violazione dei principi generali di legalità, violazione e falsa applicazione di legge, omissione in atti di ufficio, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, errata validazione ministeriale di apparecchiature ai fini di commercializzazione per utilizzo metrico in palese carenza delle procedure di prima verifica e legalizzazione avallate con DM MISE;
I richiamati elementi di diritto caducano, senza possibilità di remissione alcuna, le procedure di rilevamento strumentale della velocità attuate ai fini sanzionatori ex art. 142, comma 6 C.d.S. a danno degli utenti della strada, mediante utilizzo di apparecchiature di misura prive dei requisiti metrici e funzionali richiesti per legge, relegando l'attività di P.A. nella categoria della nullità risultando inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico opponibile e vincolante.
Le conseguenze sul piano amministrativo, civilistico e penale, implicano e comportano condotte censurabili riconducibili e imputabili anche alle ditte costruttrici come anche alle Istituzioni apicali e periferiche, come anche alle varie amministrazioni locali direttamente e indirettamente coinvolte in questa situazione di rilevata grave e contestata illegalità che, stante al mancata adozione di misure precauzionali e protettive seppur necessarie e richieste, impongono alla nostra associazione di procedere con opportuna denuncia affinché venga ripristinato lo stato di legalità che si ritiene oggettivamente violato e compromesso".
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