Se viene superato il limite di velocità, il Codice della Strada prevede con l'articolo 142 comma 8, che oltre alla sanzione pecuniaria, sia applicata una sanzione accessoria supplementare, ovvero la decurtazione punti patente, norma delineata dall'articolo 126-bis C.d.S.
Come premesso, il Codice della Strada con l'articolo 126-bis pone un obbligo a carico del proprietario di un mezzo sanzionato, di rivelare, quando richiesto a seguito della notifica di una sanzione amministrativa (ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida), i dati del conducente del mezzo stesso entro 60 giorni dalla notifica di un verbale.
QUANDO NON SI DEVONO COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE
Il Decreto Lgs. n° 150 del 01.09.2011 articolo 7 comma 4 recita: "L'OPPOSIZIONE SI ESTENDE ANCHE ALLE SANZIONI ACCESSORIE" ovvero, qualora una sanzione stradale (multa) sia stata impugnata e contestata ai sensi degli art. 203 o 204-bis del Codice della Strada al Prefetto o al Giudice di Pace, i dati del trasgressore non devono essere comunicati sino al termine del procedimento in corso.
Persino la Corte di Cassazione - Sez.2 ordinanza n.24012/2022 del 03.08.2022 recita: "In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.".
La norma è chiara ed inequivocabile, eppure le Pubbliche Amministrazioni, sempre perche non vogliono fare cassa... emettono spesso un secondo verbale in violazione dell'articolo 126-bis CdS pretendendo una seconda sanzione di circa 300.00 euro.
Il paradosso però è che questa prassi illegale ed illegittima da parte di molte Amministrazioni, avviene anche in caso di accoglimento del ricorso che annullava la prima sanzione, obbligando cosi il ricorrente ad un secondo ricorso con conseguente esborso economico.
Il giorno 28 marzo 2023, alle ore 10.00 il Giudice di Pace di Belluno, accoglieva un ricorso per una sanzione illegittima elevata dal Comune di Belluno, con l'autovelox di Levego. Il Giudice, annullava in quel momento anche la sanzione ecomonica compresa quella accessoria che prevedeva la decurtazione di 3 punti patente. Premettiamo che all'udienza davanti al Giudice di Pace, oltre a noi vi era la Dr.ssa Tiziana Casagrande, Commissario Capo della Polizia Locale di Belluno, che ha conosciuto "in diretta" la decisione del Giudice. Ebbene, la Dr.ssa Casagrande uscita dal Tribunale, si recava nel proprio ufficio, dove, alle ore 11.27 emetteva una seconda sanzione (multa) per non aver comunicato i dati del conducente entro 60 giorni, a carico del ricorrente al quale gli era stata appena annullata la prima contravvenzione dal Giudice di Pace. La Dr.ssa Casagrande è un funzionario molto puntiglioso e preparato e quindi riteniamo inverosimile che non sapesse che dalle ore 10.00 quella sanzione ERA NULLA e che per questo, era illegittimo emettere una seconda sanzione per l'assenza dei dati del conducente. Accanimento, frustrazione, desiderio di rendere la vita difficile all'utente "vincitore"... ognuno tragga le proprie deduzioni a noi pare tutto chiaro.
Ovviamente l'automobilista ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Belluno, anche la seconda sanzione, che riteniamo quasi certo venga annullata come la prima, ma tutto questo con aggravio di spese per il ricorrente, ma anche un appesantimento di lavoro per il Giudice di Pace. Un episodio che deve fare riflettere sull'operato della P.A. e sul fatto che comunque andrà, sarà molto difficile che qualcuno si prenda la responsabilità di "redarguire o peggio sanzionare" la Dr.ssa Casagrande per il suo quanto meno censurabile comportamento professionale, al limite del codice penale (non è escluso un esposto alla procura) men che meno lo farà il giovane comandante classe 1993 appena nominato e privo di alcuna voce in capitolo.
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