La riposta è SI se venite fermati per un controllo e ritenete opportuno registrare l'evento con video o fotografie, magari per comprovare azioni a vostro danno che ritenete non corrette o addirittura illecite, la legge non ve lo impedisce. E neppure il garante della privacy a patto che:
PREMESSA
Recentemente due Agenti della Polizia Locale di Belluno, ci hanno scritto intimandoci di eliminare dal nostro blog un articolo con il quale avevamo documentato, con foto e video mentre effettuavano un "anomalo" controllo elettronico delle velocità con telelaser in postazione poco visibile e di peggio senza aver predisposto l'obbligatorio segnale del controllo elettronico in atto, in modo perfettamente visibile. Insomma avevamo pubblicato e reso noto alla collettività interessata, il classico "agguato" questo senza ovviamente fornire alcuna indicazione sui due operatori di polizia, che nel nostro video si scorgevano solo in lontanaza per un brevissimo frammento del video e comunque mai da vicino da poterli idenficare. Sta di fatto che probabilmente ai due vigili bellunesi non stava bene fosse visibile il loro operato online. VEDI ARTICOLO
COSA DICE LA LEGGE
Sulla possibilità di filmare poliziotti e carabinieri si è espresso anche il Garante della Privacy con la nota 14755 del 5 giugno 2012 testualmente scrivendo: "I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, a meno che non vi sia un espresso divieto dell’Autorità pubblica”.
L´uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Lo ha precisato l'Ufficio del Garante privacy rispondendo ad un quesito del Ministero dell'Interno relativo alla liceità dell´acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale. Le immagini e i filmati - osserva il Garante - rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy. Il Garante ritiene generalmente lecita l´acquisizione e l´uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell´esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l´Autorità pubblica lo vieti. Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l´utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia. Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall´ordinamento sia in sede civile che penale.
Dunque, tranne in circostanze circoscritte e documentate della Autorità Pubblica, chi filma, regista e fotografa gli agenti al lavoro non rischia nessuna sanzione penale o civile e non commette alcun reato. Ciò non toglie che come sottolineato anche dal Garante della Privacy, se un Poliziotto o un Carabiniere dovesse sentirsi offeso dalle immagini o video in questione, potrà comunque tentare le vie giudiziarie e denunciare il fatto. Tuttavia, per vincere la causa, deve provare che il materiale in questione sia effettivamente diffamatorio e che gli abbia arrecato un danno.
Il principio secondo il quale le Forze dell’Ordine possono essere riprese è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, datata 24 gennaio 2012, n.10697, secondo la quale “...Tutto quello che l’occhio umano può vedere, può anche essere fotografato e ripreso; va da sé che tranne nei casi in cui sia espressamente fatto divieto di norma i privati cittadini possono fotografare e riprendere gli agenti e i funzionari pubblici".
DIRITTO DI CRONACA
Abbiamo detto che è legale fotografare o filmare gli agenti delle forze dell’ordine. La divulgazione è ugualmente ammessa, purché non siano riconoscibili gli agenti coinvolti nell’operazione. Questi limiti subiscono una contrazione nel caso in cui la videoripresa sia effettuata per scopi di cronaca, cioè per divulgare una notizia che può essere di interesse pubblico per via della sua rilevanza. A tal fine, non occorre che colui che ha effettuato la ripresa sia un giornalista professionista: è sufficiente che l’intento sia quello di diffondere una notizia o un’informazione che abbia un interesse pubblico. La diffusione del filmato degli agenti delle forze dell’ordine è protetta dal diritto di cronaca quando serve a divulgare una notizia o un’informazione di interesse generale, senza ledere il decoro e la dignità dei soggetti ripresi.
Comments