Per la sicurezza stradale il Comune di Feltre punta nel velox mobile. Dopo le condanne della Cassazione per l'uso inappropriato del rilevatore "Scout Speed" oggi autorizzato solo per la verifica assicurazioni e revisioni, Feltre spende 40.000 euro per uno strumento privo della obbligatoria omologazione.
L'amministrazione comunale di Feltre, forse per non restare indietro rispetto agli altri comuni del Bellunese, dichiara pubblicamente guerra a chi supera i limiti di velocità, annunciando che a breve entrerà in servizio il nuovo autovelox mobile "Aguia Red&Speed" acquistato per la somma di € 39.996 con canone mensile di € 1.111.00 + iva.
La nostra Associazione Nazionale ALTVELOX è assolutamente favorevole al controllo delle velocità e delle pesanti sanzioni per coloro che infrangono i limiti mettendo in pericolo l'incolumità altrui. E' nostro obiettivo migliorare le condizioni di sicurezza delle strade, che purtroppo, come abbiamo testimoniato troppe volte, non sembra invece essere il primario obiettivo delle Amministrazioni Locali e dei Gestori delle Strade, che preferiscono i soldi immediati con autovelox illegittimi.
LO STRUMENTO
L'apparecchio elettronico scelto dalla Polizia Locale di Feltre è un rilevatore, come cita la descrizione ufficiale "APPROVATO DAL MIMS", ovvero lo strumento come tutti quelli in funzione oggi in Italia, ha ottenuto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una mera determina dirigenziale, esclusivamente l'approvazione ad essere commercializzato e venduto.
La determina Ministero Trasporti n.0000048 del 01.03.2021 (sotto allegata) recita testualmente: "Art.1 Approvazione - Il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato “AGUIA Red & Speed”, nel modello “AGUIA-T5-5-R”, prodotto dalla società Velocar S.r.l., consede legale inVia Mazzini, 55c-Castiglione delle Stiviere (MN), è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento".
LA NORMATIVA VIGENTE
L'Articolo 142 comma 6 del C.d.S., stabilisce che: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".
L'Articolo 192 commi 1-2-3 Reg. C.d.S., sull'omologazione del prototipo dell'apparecchiatura, stabilisce che: "L'Ispettorato generale per la circolazione e al sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne omologa li prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole...".
L'Articolo 345 comma 2 Reg. C.d.S. sull'approvazione del modello, stabilisce che: "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici." Pertanto, li comma 2 dell'art. 192 c.d.s., precisa che l'omologazione è finalizzata a verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio (e non solo del prototipo omologato) ale prescrizioni stabilite nel predetto regolamento ed li comma 3, in tema di approvazione, specifica che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce el caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni".
SENTENZE
Numerosi Giudici di Pace, Tribunali e persino la Corte di Cassazione, hanno ribadito la necessità di ottenere l'omologazione ai fini sanzionatori della prova legale. Ultima tra queste decisioni, vi è la pronuncia firmata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia - sentenza n.626/2023 del 08.05.2023, che ricordando anche le sentenze della Corte di Cassazione che delineano questa Giurisprudenza, recita testualmente:
"...Pertanto, li comma 2 dell'art. 192 c.d.s., precisa che l'omologazione è finalizzata a verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio (e non solo del prototipo omologato) alle prescrizioni stabilite nel predetto regolamento ed li comma 3, in tema di approvazione, specifica che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni., infatti, è un atto primario ed imprescindibile, come riconosciuto dalla sentenza n.113/2015 della Corte Costituzionale con riferimento agli autovelox quali strumenti di misura, in quanto derivati da due unità di misura "spazio" e "tempo" e, conseguentemente, riguarda tutte le apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, per le quali, invece, non è sufficiente l'approvazione che deve essere riferita "ad ogni singola apparecchiatura, dopo che è stato approvato li suo prototipo con riferimento alle apparecchiature che debbono essere solo approvate ma non omologate" ma soltanto per tutte le apparecchiature che non fanno sanzioni quali i rilevatori del flusso del traffico e l'etilometro (art. 379 comma 6 reg. es. c.d.s.: "La Direzione generale dela M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri...") Pertanto, poiché le risultanze di apparecchi non omologati non possono essere considerate fonti di prova connessi con l'accertamento della velocità e, conseguentemente privi della presunzione di legge ex art. 2700 C.C. che rende l'atto fidefacente, alla assenza di prova certa della perfetta funzionalità del modello utilizzato e della attendibilità dei rilievi dell'apparecchiatura, in mancanza di mezzi di prova, le sole deduzioni di cui alle note della Polizia di Stato in merito al verbale di contestazione elevato dal CAI non consentono di ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente per la violazione contestata (v. Cass. civ. sez. I, 12/07/2022, n. 22015: 'la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale non fa fede fino a querela di falso, non rivestendo gli elementi della fede privilegiata in ordine all'attestazione degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura al momento della rilevazione dell'eccesso di velocità.").
LA SICUREZZA STRADALE
Come abbiamo ribadito, è essenziale e doveroso rispettare sempre i limiti di velocità e di prestare la massima attenzione e prudenza mentre si è alla guida. E' però altrettanto sacrosanto che le Amministrazioni Locali più attente a fare rispettare il Codice della Strada, poi risultano per prime inadempienti nello stesso Codice della Strada, in nome del quale però incassano milioni di euro che sistemano le casse...
Abbiamo testimoniato però che i Comuni e i gestori delle strade non spendono i fondi che dovrebbero, recenti statistiche ci indicano che vengono spesi per la sicurezza stradale solo il 5,5% dei soldi incassati dalle sanzioni. Ad esempio a Belluno hanno preferito investire oltre 20.000 euro per le scarpe di 20 vigili in servizio (2.000 euro cad.) ma lasciano da mesi un guardrail pericolosamente danneggiato proprio vicino ad una postazione dove rilevano le velocità.
Anche per il Comune di Feltre si aprono le porte a numerosi ricorsi, tutte le sanzioni rilevate e contestate tramite questo autovelox mobile, saranno oggetto di possibile impugnazione con notevole possibilità che la stessa sanzione venga annullata dal GdP.
In questo modo però, riteniamo venga vanificato il prezioso lavoro di prevenzione attuato nelle strade dalle varie Polizie Locali, innescando così un pericoloso vortice, dove magari, chi ne gioverà, saranno paradossalmente proprio coloro che hanno effettivamente infranto il codice della strada.
Nel frattempo anche il Comune di Feltre aumenta la cassa aumentanto i proventi da € 194.787,46 del 2021 a € 310.778,45 del 2022. Il 2023 sarà sicuramente più vantaggioso per le casse Feltrine.
Pubblichiamo sotto i rendiconti ufficiali che il Comune di Feltre ha dichiarato al Ministero dell'Interno, in riferimento ai proventi delle sanzioni stradali e come ha speso questi soldi...
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