Ferrara: Il Prefetto respinge il ricorso omologazione e approvazione sono sinonimi. Denunciato.
- AltVelox
- 18 nov 2024
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Denuncia querela anche per il Prefetto e Vice Prefetto di Ferarra, la seconda per dirla tutta, questa volta per avere respinto il ricorso di un nostro iscritto negando il Codice della Strada e di fatto quando stabilito da 33 ordinanze e sentenze della Corte di Cassazione. Per altro cosi facendo il Prefetto ha esposto lo Stato alle spese del successivo ed ovvio ricorso dove confidiamo soccomberà.

Nel ricorso presentato avevamo contestato la mancanza di decreto di omologazione come previsto dall'art.142 co.6 del codice della strada ma niente, il prefetto ha respinto tutte le nostre contestazione scrivendo: "CONSIDERATO che i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell’onere probatorio; RILEVATO, per converso, che le contro deduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano, con puntualità, gli elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell’accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso...".

Secondo il Prefetto di Ferrara, i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, hanno reso lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell’onere probatorio, mentre per converso, le contro deduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso avrebbero confermato, con puntualità, gli elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell’accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso. A fronte di queste gravi attestazioni del Prefetto di Ferrara, si rileva che la Polizia Provinciale di Ferrara non ha prodotto al Prefetto il decreto di omologazione del rilevatore utilizzato e non ha prodotto neppure l'obbligatorio verbale di corretta funzionalità dello strumento utilizzato, che doveva essere effettuato ai sensi del D.M. 282/2017 nella stessa data della contestazione: "Il D.M. 282/2017 punto 5 determina i modi e tempi per provvedere alle verifiche di corretta funzionalità a mezzo di un verbale che deve essere redatto ad ogni utilizzo del rilevatore elettronico descrivendo le procedure eseguite e gli strumenti di riferimento utilizzati, dati che puntualmente non vengono indicati come nel caso qui contestato".
Quindi il Prefetto di Ferrara ha deliberatamente recepito la sola disamina fatta dalla controparte, senza sincerarsi, volutamente o no lo lasciamo capire alla Autorità Giudiziaria adita, della presenza del “Decreto di Omologazione“ e di tutti gli altri documenti comprovanti la “perfetta funzionalità” del rilevatore elettronico fruito, ciò in perfetta violazione di cui all’art. 360 co. 3 e 5 c.p.c.. Tali mancanze del Prefetto di Ferrara, conseguenti all’emissione della allegata Ordinanza (OMISSIS) del 08/10/2024, sicuramente censurabile, ha costretto la ricorrente ad impugnare la primaria decisione proponendo appello Giudice di Pace di Ferrara, obbligandola a farsi carico di ulteriori spese personali e di peggio, aggravando contestualmente sia la spesa a carico dello stato che il lavoro in capo alla "macchina della giustizia", interpretando le normative in modo del tutto arbitrario ed errato e nelle quali interpretazioni, si evidenzia lo specifico “dolo” denunciato.
Si ha il fondato sospetto che il Prefetto di Ferrara, non abbia applicato i principi del diritto previsti e richiesti dall’art.142 co.6 cds, (ex art. 360 co.5 c.p.c.) principi che se fossero stati correttamente applicati avrebbero portato sicuramente ad una opposta valutazione del giudizio;
Si ha motivo di lamentare la condotta “omissiva” tenuta dal Prefetto di Ferrara nel corso della istruttoria, che nelle proprie motivazioni non fornisce alcuna logica spiegazione in ordine al quale ha fondato il suo “convincimento”. Si ha ragione di sostenere che la “sua convinzione” sia stata determinata da “controdeduzioni" proposte dalla P.A a difesa di un’operato illecito e senza fornire elementi probatori tali da giustificare la decisione assunta in danno della ricorrente nostra iscritta;
Si ha il fondato sospetto che il Prefetto di Ferrara non abbia deliberatamente tenuto conto delle recentissime sentenze in materia, espresse dalla Suprema Corte di Cassazione che, alla luce delle argomentazioni assunte nel proprio decreto di respingimento, pare siano in netto contrasto con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
Il Prefetto di Ferrara, ha basato la decisione a suo dire testuale: "...In base a consolidata giurisprudenza (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1114 del 21/10/1978; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 195 del 28/3/1992), il rinvio ad altro atto, ai fini della decisione del ricorso, non inficia la legittimità del provvedimento purché siano conoscibili le ragioni sulle quali la medesima decisione si fonda e che, più in generale, l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi può ritenersi sufficientemente assolto se sia dato ricavare, anche per rinvio ad altri atti, la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’autorità emanante (Consiglio di Stato, sez. III, par. n. 1755 del 26/11/2002; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1023 del 7/12/1992)". Ma delle sentenze della Corte di Cassazione nessuna menzione perche ???
LA CORTE DI CASSAZIONE E L'OMOLOGAZIONE
E' inequivocabile infatti, che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/2024, ha chiarito definitivamente la distinzione tra approvazione ed Omologazione. Al riguardo, nonostante il diverso orientamento assunto in precedenza da buona parte della giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha recentemente ricordato con 4 nuove ordinanze emesse da aprile a ottobre 2024 e in modo univoco tra le sezioni, che: “...In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione di limiti di velocità mediante autovelox in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e, che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità. (Cass. Sez.2 n. 9645 dell’11.5.2016; crf anche Cass. Sez.2 Ordinanza n. 18022 del 9.7.2018; crf Cass. Sez.2 Ordinanza n. 3335 del 2024).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che in tema di violazioni del codice della strada per il superamento del limite di velocità è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6 del Lgs. nr. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. nr. 495 del 1992) di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr Cass. Ordinanza 10505/2024).

La Corte di Cassazione, nelle motivazioni della pronuncia nr. 10505/2024 afferma che l’omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. L’orientamento espresso dalla pronuncia in questione è stato seguito dalla stessa Corte in tre ordinanze successive (Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - n. 20913/2024 del 26.07.2024 e ultima Cass. nr. 26315 del 09.10.2024). Le suddette pronunce hanno escluso in modo tombale, anche, qualsivoglia incidenza sul piano interpretativo – a fronte di una interpretazione basata sulle fonti normative primarie – parere nr. 8176 dell’11.11.2020 del Ministero delle infrastrutture e Trasporti e del D.M. 282/2017, i quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Tale equipollenza, secondo la Corte di Cassazione, non trova supporto nelle fonti primarie che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

Con l'ultima Ordinanza n. 26315/2024 del 09.10.2024 la Corte di Cassazione, ha addirittura esteso la questione della obbligatoria omologa a tutti gli "strumenti di monitoraggio" - I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di "tipo omologato"». Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, (Cass. n. 20492/2024, cit.), che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà dell'omologazione è in linea con li più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consiste ni una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso (Cass. n. 10505/2024) che l'accertamento è avvenuto a distanza e con l'utilizzo dell'indicata strumentazione (cfr. pag. 3 della sentenza). Occorre, perciò, ribadire il principio secondo cui li sistema strumento di videosorveglianza basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità (ad esempio, l'autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione (che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità), quale procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività accertatrice del pubblico ufficiale, procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento medesimo.

Se prima delle predette pronunce della Cassazione, la disamina del Prefetto di Ferrara, avrebbe potuto avere un qualche fondamento a causa di un conflitto normativo tra le svariate norme. I fatti in causa si svolgo molto tempo dopo la prima famigerata ordinanza n.10505/2024, per altro invocata inutilmente anche dalla ricorrente e quindi nessuna giustificazione si può cercare e concedere alla condotta tenuta dal Prefetto stesso e qui denunciata. Peraltro il respingimento in primis riposa su “errata” interpretazione dell’onere della prova. Infatti: le sanzioni amministrative, tra queste quelle per violazione del CdS si incardinano sulla legge di depenalizzazione la 689/1981. La legge penale oltre ad essere tassativa assegna l’onere della prova di ipotetiche violazioni di legge all’accusa, nel caso di specie alla PA. Quando il Prefetto scrive: "... RILEVATO, per converso, che le contro deduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano, con puntualità, gli elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell’accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso;.…".
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