Nello scorso mese di Luglio, il Signor Francesco PUCCI si era offeso per alcuni articoli sul nostro blog che riguardavano il suo operato di impiegato pubblico. Aveva così deciso di segnalare il tutto con un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali che però oggi gli ha dato torto. Ed allora ricordiamo i fatti.
Le accuse
"Il sottoscritto: - Francesco Pucci, segretario comunale del Comune di Arsiè, per i fatti sotto evidenziati ivi domiciliato in OMISSIS (BL); rilevato che nelle pagine internet riconducibili a codesta Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro-imprese - Migliore tutela, rinvenibili in libera consultazione, sono presenti i seguenti comunicati: OMISSIS rilevato che tali comunicati, mediante condivisione del link, sono pubblicizzati sul social network facebook, dando agli stessi ulteriore visibilità e favorendone la diffusione; evidenziato che nell'UE in generale e nello Stato Italiano in particolare vige la generale proibizione di diffusione di dati personali (art. 6 Reg. U.E. 2016/679 (GDPR)), sia riferiti a semplici cittadini che a pubblici ufficiali. Il diritto alla riservatezza è inoltre riconosciuto e tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e riguarda sia privati cittadini che pubblici funzionari. Atteso che non ho prestato in alcuna forma il consenso al trattamento dei miei dati personali dalla sua Associazione diffusi in rete. 1) Chiedo di interrompere immediatamente la diffusione degli stessi presenti ai link: OMISSIS evidenziandone la portata dannosa degli stessi nei miei confronti. 2) di interrompere immediatamente la diffusione dei citati articoli sul social facebook, nelle pagine riconducibili a codesta Associazione, evidenziandone la portata dannosa degli stessi nei miei confronti. 3) Comunico che in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra richiesto provvederò con la conseguente segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, con le richiesta di irrogazione delle sanzioni di legge".
Il Signor Francesco PUCCI si era offeso per alcuni articoli di interesse pubblico del tipo: "Arsiè (BL): Il Giudice di Pace - Spostate l'autovelox lontano dalla curva rendendolo visibile. Quell'autovelox deve essere spostato dalla curva e installato in rettilineo, ben segnalato e sopratutto non nascosto da cartelli segnaletici. Questo è quello che ha detto nell'udienza di ieri il Giudice di Pace di Belluno al Segretario Comunale, Francesco Pucci, che rappresentava l'Amministrazione di Arsiè. Confidiamo lo abbia riportato al Sindaco Strapazzon e che provveda in fretta".
Oppure questo questo: "PAZZESCO: Il Sindaco di Arsie Strapazzon ed il suo contabile Francesco Pucci, si sono sentiti offesi per il nostro articolo di ieri e tentano di suggerire al Giudice di Pace cosa scrivere nella sentenza che li ha visti scombere per la decima volta".
La nostra replica al Garante Privacy
"Nell'interesse collettivo e sempre nel pieno rispetto della altrui riservatezza, dignità e onorabilità, come si può facilmente rilevare, la nostra Associazione è impegnata dal 2021 in una vertenza contro alcuni Comuni della Provincia di Belluno, che fanno uso improprio dei rilevatori elettronici delle velocità. Non siamo noi a dirlo, ma risulta scritto su innumerevoli sentenze dei Giudici di Pace di Belluno. Il ricorrente - Signor Francesco PUCCI risulta assunto come Segretario in molte di queste Amministrazioni Locali, tra cui il Comune di Belluno e il Comune di Arsiè (BL) ed è stato da noi incontrato per la prima ed unica volta, in una delle tante udienze che il Comune di Arsiè ha perso per l'utilizzo di rilevatore elettronico occultato e privo di verifiche tecniche ed omologazioni obbligatorie. Ad oggi queste gravissime carenze che hanno annullato molte sanzioni emesse da quella P.A., solo in parte sono state sanate, continuando al contempo a sanzionare la collettività nelle medesime illegittime modalità. Per questi motivi il Sindaco di Arsiè e lo stesso Signor Francesco PUCCI sono stati da noi chiamati in causa in alcuni esposti depositati trasmessi alla Procura della Repubblica di Belluno, Corte dei Conti, Ente Nazionale Anticorruzione ed in ultimo alla Guardia di Finanza - tutti procedimenti con indagini in corso".
"A tale proposito si rileva che tutti gli articoli da noi pubblicati sul blog della Associazione Altvelox all'indirizzo www.altvelox.it/blog, fanno riferimento al fatto per cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, sta dichiarando pubblicamente da qualche mese che vuole combattere tutte quelle amministrazioni locali che utilizzano gli autovelox per fare cassa e non per la vera e reale sicurezza stradale. In questi articoli di pubblico interesse, abbiamo menzionato il Signor Francesco PUCCI, senza mai ovviamente indicarne alcun riferimento sensibile, nella sua mansione pubblica ricoperta e stipendiata dalla collettività, funzione pubblica per cui non vediamo il motivo non dovrebbe essere menzionato e citato per i suoi compiti svolti. Infatti, il Signor PUCCI, si era probabilmente offeso sulla questione da noi resa pubblica, che il Giudice di Pace di Belluno, accogliendo l'ennesimo nostro ricorso, condannando il Comune di Arsiè, aveva detto direttamente al Segretario PUCCI di chiedere al Sindaco di spostare quell'autovelox per evitare ulteriori analoghe sentenze, secondo il Giudice infatti, sarebbe stato utile spostarlo di 500 metri dove c'è un rettilineo e spostarlo cosi dalla curva dove si trova attualmente e dove la sentenza in parola, lo delegittimava perché occultato da sette cartelli verticali. Per questo il Signor PUCCI aveva poi scritto una serie di comunicazioni PEC al Giudice di Pace di Belluno, lamentando questa nostra dichiarazione, asserendo che non era veritiera e chiedendo allo stesso Giudice di intervenire. Il Giudice di Pace di Belluno, oltre che non intervenire sulle richieste del PUCCI, emetteva sentenza con cui dichiarava illegittimo l'autovelox annullando tutte le sanzioni emesse proprio perché nascosto.
Per concludere, negli articoli blog che ad oggi sono online e consultabili, si rileva chiaramente che nessuno ha violato alcuna norma di riservatezza e della onorabilità del PUCCI o di altre figure collegate, descrivendo in modo chiaro, pacato e analitico la situazione di illegittimità dell'autovelox poiché notizia di interesse pubblico. Il tutto riportando testualmente quanto scritto nelle sentenze dei GdP e quanto scritto nei documenti che lo stesso Comune di Arsiè (BL) ci ha fornito con accesso agli atti e che abbiamo pubblicato oscurando sempre i dati sensibili solo delle persone che nulla centravano con la questione.
Per i motivi appena scritti, si è instaurata una forte conflittualità attualmente in corso e che potrà essere chiarita solo con l'intervento della Autorità Giudiziaria e Amministrativa da noi richiamata. Questo stesso procedimento amministrativo voluto dal Signor Francesco PUCCI, che segue altri due procedimenti analoghi, con molta probabilità sempre suggeriti dal medesimo PUCCI proposti da due vigili urbani del Comune di Belluno, altra P.A. per il quale viene stipendiato come Segretario, lo leggiamo quale istanza volta a proseguire quella conflittualità che ad oggi lo vede chiaramente soccombere e che confidiamo sia presto chiamato a chiarire anche dalla Autorità Giudiziaria".
La decisione del Garante Privacy
"Il reclamante ha lamentato la diffusione, senza il proprio consenso, di dati personali – il suo nome e cognome – in alcune pagine pubblicate nel sito www.altvelox.it (e sulle relative pagine facebook), evidenziando anche e «un inquietante e non giustificato collegamento ipertestuale posto sopra il [proprio] nome, che rinvia ad altra pagina accessibile solo con password». Il reclamante ha specificato che le pubblicazioni oggetto di doglianza «partono dalla vicenda in cui, nella [sua] qualità di segretario comunale del Comune di Arsiè, ha rappresentato tale Ente davanti al Giudice di pace di Belluno in un contenzioso per l’annullamento di un verbale emesso dall'ufficio di Polizia Locale» il cui ricorrente era rappresentato dall’Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro-imprese – Migliore tutela – Delegazione di Belluno alla quale le pubblicazioni erano da ricondurre.
Gli articoli oggetto di doglianza, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 136 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali dettata per le finalità giornalistiche, la quale trova applicazione non solo con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dai giornalisti professionisti o pubblicisti ma a tutti i trattamenti che costituiscono esercizio della libera manifestazione del pensiero (art. 136, lett. c).
La pubblicazione dei dati identificativi del reclamante negli articoli oggetto va dunque inquadrata in tale cornice normativa, senza che sia dato rinvenirne violazioni nel caso di specie, tenuto conto della qualificazione del reclamante – soggetto rappresentativo di un ente locale, deputato per mansioni alla difesa dell’ente stesso (cfr. anche provvedimento del Garante n.97 11 marzo 2021 [doc. web n. 9581051]). – e anche del contesto di riferimento dei fatti, il quale riporta l’esito di udienze e giudizi lecitamente conoscibili. In tale quadro, i commenti e le opinioni – anche critiche – fanno parte della libertà di parola e di pensiero garantita a tutti (art. 21 Cost.; art. 6 comma, 3 delle Regole deontologiche citate) di cui eventualmente si risponde – sotto il profilo della lesione della reputazione – dinanzi al giudice ordinario.
Ciò posto, alla luce delle considerazioni esposte - preso altresì atto delle misure adottate dal titolare e anche di quanto dichiarato dal medesimo (art.168 del Codice) in ordine alla mancata ricezione della diffida del reclamante e alla concreta operatività dei contatti dell’Associazione resi disponibili sul sito (tra cui anche la PEC), con la presente si comunica che, allo stato, non si ravvisano gli estremi per promuovere l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità e si dispone pertanto la chiusura del procedimento (artt. 11, comma 1, lett. d) e 14, comma 5, del regolamento del Garante n. 1/2019, in www.garanteprivacy.it).
Avverso il presente atto può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero (cfr. art. 78 del Regolamento n. 2016/679, nonché artt. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)".
Il Signor Francesco PUCCI si ha bruciato i tempi.... infatti già lo scorso 25.08.2023 aveva attivato l'azione penale contro di noi, querela che ad oggi non ne conosciamo il contenuto e per la quale al momento non siamo stati chiamati a difenderci. Confidiamo venga archiviata pure questa.
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