Ebbene, uno degli obblighi del pubblico ufficiale è sicuramente quello di denunciare un reato o una omissione di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. Il mancato esercizio (o anche il solo ritardo) di tale obbligo da parte di coloro che rivestono qualifiche pubbliche, comporta delle conseguenze penali.
Chi è il pubblico ufficiale?
Prima di addentrarci nell’argomento è importante comprendere che il pubblico ufficiale è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tuttavia, mentre l’individuazione delle prime due non dà luogo a problemi (si pensi ad esempio ai parlamentari o ai giudici), si è a lungo dibattuto sui criteri che permettono di identificare la pubblica funzione amministrativa. In generale, possiamo dire che svolgono la predetta funzione coloro che esercitano, in particolare, poteri autoritativi (cioè imporre coattivamente il rispetto dei provvedimenti della pubblica amministrazione) o certificativi (cioè il potere di rilasciare documenti aventi efficacia probatoria). È il caso, ad esempio, del controllore delle ferrovie o del notaio che redige l’atto pubblico.
Obblighi del pubblico ufficiale
Come anticipato in premessa, i pubblici ufficiali hanno il preciso obbligo di denunciare i reati (perseguibili d’ufficio), di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni. Facciamo un esempio, se un soggetto qualificato ravvisa un reato o una omissione, è tenuto a presentare una denuncia scritta al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (oppure ad altra autorità competente). Non rientra nella competenza del pubblico ufficiale, invece, decidere se il fatto sia effettivamente punibile o fondato, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria. Inoltre, se una pluralità di pubblici ufficiali viene a conoscenza contemporaneamente (oppure in tempi diversi) della notizia di reato, l’obbligo della denuncia grava su ciascuno di essi, salva la facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Il documento che abbiamo pubblicato fa riferimento alla risposta che la Polizia Stradale di Padova ha inviato a seguito di accesso agli atti depositato da un nostro assistito che chiedeva allo stesso Ente quali iniziative di legge avesse messo in atto a tutela della sicurezza stradale in assenza del Piano Urbano del Traffico del Comune di Cadoneghe e della stessa Provincia di Padova.
La risposta è chiarissima secondo il Primo Dirigente Gianfranco Martorano, la Polizia Stradale non ha competenza sui piani di sicurezza delle strade, ovvero dice che pur consapevoli della omissione del Comune di Cadoneghe e Provincia di Padova, non spetterebbe a loro la vigilanza ed ulteriori azioni a tutela degli automobilisti.
Noi riteniamo invece gravissima una simile risposta, perche se è vero che il codice della strada individua nel Prefetto colui che deve comunicare al ministero delle infrastrutture e dei trasporti eventuali inadempienze sui piani di sicurezza delle strade, è anche vero che la Polizia Stradale, proprio quale organo dello Stato a cui è stata deputata la vigilanza sulla sicurezza delle strade, ha comunque l'obbligo di rilevare e segnalare inadempienze o reati, proprio perche sono dei Pubblici Ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni demandate dallo Stato.
E quanto appena detto proprio in riferimento all'articolo 12 comma 3 del Codice della Strada che recita:
"La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito da regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S. ((, nonche' dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali));
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7".
L’obbligo di denuncia sussiste anche per il medico che presti assistenza ad un paziente in casi che possono configurare un reato perseguibile d’ufficio. Si pensi, ad esempio, al chirurgo che deve operare una persona che ha ricevuto un colpo di pistola alla testa durante una rapina. Il referto (cioè la segnalazione di reato) va presentato per iscritto – entro 48 ore dalla ricezione della notizia di reato – al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, avendo cura di indicare le generalità del paziente e l’intervento prestato. Se il pubblico ufficiale viene a conoscenza di un reato al di fuori della sua attività ha solo la facoltà (e non l’obbligo) di denunciare al pari di tutti i cittadini. Questo vuol dire che se una persona apprende un fatto che costituisce reato nel momento in cui non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, allora potrà anche decidere di non denunciare senza incorrere in sanzioni penali. Quanto alla pena, il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare il reato all’autorità, rischia la multa fino a 516 euro. È prevista una pena ben più grave – la reclusione fino ad 1 anno – per gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria.
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