"Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza". Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Il nostro paese è rinomato per i limiti della velocità spesso come una barzelletta, strade ampie e rettilenee con limite di 70 Km/h e strade tortuose con asfalto distrutto con limite dei 90 Km/h. E ricordiamo anche gli assurdi limiti quando troviamo dei lavori in carreggiata, con obbligo dei 30 Km/h al solo fine di evitare conteziosi in caso di incidente.
"La necessità di imporre una limitazione deve scaturire da effettive e reali necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il sospetto, non sempre infondato, che la finalità dello stesso non sia di natura tecnica e per il miglioramento della sicurezza, quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico per effetto del rilevamento di numerose infrazioni".
A dirlo non siamo noi ma lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una chiarissma Direttiva Ministeriale che pare essere dimenticata dai gestori delle strade e dalle amministrazioni locali competenti delle strade che percorriamo quotidianamente.
Peraltro l’esperienza ci insegna che l’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale non sempre sono associati ad una maggiore sicurezza, anzi, sono sistematicamente disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, alla irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento.
Dice sempre il M.I.T.: "L’imposizione di limiti di velocità inferiori alla velocità di progetto minima stabilita nei capitoli 1 e 3 delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, emanate con D.M. 5.11.2001, per la tipologia di strada cui la strada in esame è assimilabile, deve essere considerata eccezionale e le relative cause determinanti devono essere rimosse nel più breve tempo possibile. Numerosissime sono in proposito le rimostranze di utenti che lamentano l’esistenza di troppi tratti di strada con limitazione di velocità ingiustificata, e un uso disinvolto di segnali di limite massimo di velocità non supportati da alcuna motivazione, con il risultato che il valore del limite massimo imposto diventa un mero riferimento rispetto alla entità della violazione che un utente si può permettere in funzione della sua disponibilità economica".
La strada S.R. 348 Feltrina è una strada extraurbana di categoria C ove il limite deciso dal Codice della Strada è di 90 Km/h, ma il gestore Veneto Strade Spa e l'amministrazione Comunale di Quero Vas (BL) (in piena legittima facoltà sia chiaro) hanno deciso di imporre un limite più basso, ovvero di 70 Km/h. giustificando tale decisione con gli incidenti e le frane. Un vero peccato che il Prefetto di Belluno non ci abbia mai fornito seppur richieste, le relazioni semestrali sul tasso di incidentalità, che la Conferenza Provinciale Permanente dovrebbe elaborare per le strade provinciali e che potevano attestare il reale numero di incidenti avvenuti su quel tratto della S.R.348. Certo indubbio, ve ne sono stati e non si possono scordare, ne sono accaduti di gravi e ci saranno ancora purtroppo, ma non di certo a causa del limite dei 90 Km/h. Anzi al contrario e ne siamo sicuri, la riduzione a 70 Km/h sarà vissuto dai molti utenti della strada, che ricordiamo essere turisti e pendolari, "COME UNA INUTILE VESSAZIONE CON IL SOSPETTO, NON SEMPRE INFONDATO, CHE LA DECISIONE NON SIA DI NATURA TECNICA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA, QUANTO DETTATO DA UN SOTTESO DESIDERIO DI RICAVO ECONOMICO PER EFFETTO DELLE NUMEROSE MULTE CHE SARANNO ELEVATE" innescando in questo modo ancora più pericolo.
Sarà riattivato per caso in questo tratto l'autovelox Sindaco Zanolla?
Con circolari n. 8700 del 1964, n. 4250 del 3 novembre 1973 e n. 1200 del 14 novembre 1979 il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) aveva già preso in esame il problema dei limiti di velocità che vengono localmente imposti sulle strade italiane osservando che:
molti Enti proprietari, gestori o concessionari di strade, pongono in essere limitazioni di velocità localizzate, in punti o tronchi determinati, fissando valori irrazionali o quanto meno ricavati in modo empirico;
altri Enti stradali omettono di fissare limitazioni di velocità localizzate laddove condizioni prevalenti del traffico o la conformazione dei luoghi suggerirebbero, al contrario, prudenziali misure limitative nell’interesse della sicurezza di tutte le categorie di utenti.
"Con la emanazione del D.L.vo n. 9/2002 e d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003, è stata introdotta in Italia la “patente a punti” in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni amministrative accessorie previste per le infrazioni più gravi, tra cui quelle relative al mancato rispetto dei limiti massimi di velocità; ciò rende ancor più necessario che gli eventuali limiti più restrittivi di quelli generali previsti dal Codice vengano stabiliti a ragion veduta e previa applicazione di una metodologia tecnica condivisa ed uniforme per tutto il territorio Nazionale".
"Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza".
Comments