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Il Giudice le canta al Comune di Sanremo. Il "festival" degli autovelox non omologati adesso risarcite.

Il Giudice di Pace di Sanremo ha condannato l'amministrazione comunale al risarcimento del cittadino ingiustamente sanzionato con un autovelox non omologato. Danno erariale per il Comune che adesso dovrà renderne conto al Tribunale Amministrativo ed anche ai cittadini.

Un controllo autovelox in Via Marconi e il Sindaco di Sanremo  Alberto BIANCHERI
Un controllo autovelox in Via Marconi e il Sindaco di Sanremo Alberto BIANCHERI

La Corte di Cassazione è stata chiara ogni apparecchio elettronico per il monitoraggio deve essere debitamente omologato, tarato e verificato e se così non risulta le multe sono illegittime.


Autovelox Sanremo Via Marconi 165
Autovelox Sanremo Via Marconi 165

La Corte di Cassazione, nelle motivazioni della pronuncia nr. 10505/2024 afferma che l’omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa ( come l’approvazione ) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. L’orientamento espresso dalla pronuncia in questione è stato seguito dalla stessa Corte in tre ordinanze successive (Cass. n. 19732/2024 del 10.07.2024 - n. 20913/2024 del 26.07.2024 e ultima Cass. nr. 26315 del 09.10.2024). Le suddette pronunce hanno escluso in modo tombale, anche, qualsivoglia incidenza sul piano interpretativo – a fronte di una interpretazione basata sulle fonti normative primarie – parere nr. 8176 dell’11.11.2020 del Ministero delle infrastrutture e Trasporti e del D.M. 282/2017, i quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Tale equipollenza, secondo la Corte di Cassazione, non trova supporto nelle fonti primarie che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

La Stampa 18.11.2024
La Stampa 18.11.2024

Con l'ultima Ordinanza n. 26315/2024 del 09.10.2024 la Corte di Cassazione, ha addirittura esteso la questione della obbligatoria omologa a tutti gli "strumenti di monitoraggio" - I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di "tipo omologato"». Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, (Cass. n. 20492/2024, cit.), che li Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà dell'omologazione è in linea con li più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consiste ni una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso (Cass. n. 10505/2024) che l'accertamento è avvenuto a distanza e con l'utilizzo dell'indicata strumentazione (cfr. pag. 3 della sentenza).Occorre, perciò, ribadire il principio secondo cui li sistema strumento di videosorveglianza basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità (ad esempio, l'autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione (che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità), quale procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività accertatrice del pubblico ufficiale, procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento medesimo.

Sanremo News 27.12.2023
Sanremo News 27.12.2023

Questo concetto accolto in toto dal Giudice di Pace di Sanremo - Dr. Pierfrancesco COFFANO - non deve essere ancora ben chiaro ai Sindaci di Sanremo e di Imperia e neppure al Presidente della Provincia di Imperia che persistono a sanzionare i cittadini con strumenti illegali. I primi cittadini di Sanremo e Imperia, nei giorni scorsi, sono stati nuovamente condannati dai Giudici che hanno annullato le sanzioni emesse dalla Polizia Locale con strumenti non omologati. Ovviamente se l'attività illegale dovesse continuare saremmo costretti a denunciarla alla Procura della Repubblica.


Il Comune di Sanremo dovrà quindi risarcire il cittadino ricorrente con la somma di 300 euro piu tasse varie arrivando a circa 500 euro soldi pubblici che il primo cittadino dovrà giustificare alla Corte dei Conti e noi ci vediamo il danno erariale.


L'automobilista certo della propria condotta di guida, aveva deciso di contestare e impugnare la sanzione notificata dalla Polizia Locale di Sanremo per una serie di rilevate violazioni tra cui la mancata omologazione degli strumenti elettronici utilizzati che non avrebbero potuto rilasciare prova legale ed altre violazioni tra cui l'autorizzazione prefettizia su strada priva dei requisiti imposti dal codice della strada.


Sentenza Giudice di Pace 02.12.2024
Sentenza Giudice di Pace 02.12.2024

Il Giudice ha accolto tutte le contestazioni prendendo quale norma violata primaria l'assenza della omologazione ed "assorbendo" le altre contestazioni che comunque non sono state respinte comprovando la loro illegittimità di legge.


Il Giudice scrive: "...annulla pertanto verbale Corpo Polizia Municipale di Sanremo avente n. 897\h|24 del 27\6\24; condanna il Comune di Sanremo al pagamento delle spese di causa a favore di parte ricorrente liquidate in euro 300,00 per onorari oltre CPA e IVA se dovute oltre rimborso delle spese di iscrizione di causa a ruolo..."



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