IL PRIVATO CITTADINO PUO' CHIEDERE LA CONDANNA DELLA P.A. PER MANCATA MANUTENZIONE DELLE STRADE.
- AltVelox
- 12 dic 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 6 gen 2023
PER LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA DOMANDA NON INVESTE SCELTE ED ATTI AUTORITATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE, MA ATTIVITA' SOGGETTA AL PRINCIPIO DEL "NEMINEM LEADERE".

Si discute se un cittadino possa adire il giudice ordinario non solo per chiedere la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento di un danno causato dal difetto di manutenzione dell’opera pubblica, ma altresì per richiedere la condanna ad un “facere” della stessa pubblica amministrazione, a prescindere dalla richiesta del risarcimento del danno.
La pubblica amministrazione gode, sì, di un potere discrezionale nella scelta delle opere da eseguire, non censurabile dal giudice ordinario, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni canoni di diligenza e prudenza. Tuttavia, l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere".
Non è di ostacolo l’art. 34 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (“sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”), che, appunto, devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale2, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. Ove la natura di manutenzione non sia ordinaria, bensì straordinaria (e quindi il carattere di straordinarietà amplierebbe il c.d. potere discrezionale della P.A. nella scelta delle opere da eseguire), sia pure rilevante per impegno di costi e di opere, ebbene, questa peculiarità non fa, tuttavia, venir meno la funzionalità dell'intervento alla gestione e conservazione del bene appartenente alla pubblica amministrazione, allo scopo di rispettare il precetto del "neminem ledere". La rilevanza ed imponenza della manutenzione, della quale il privato lamenta l'omissione a tutela del proprio diritto, non vale a spostare la fattispecie nell'orbita dell'esercizio del potere autoritativo, posto che è sempre in questione il rispetto del precetto del "neminem ledere".
IL CODICE DELLA STRADA prescrive chiaramente gli obblighi in capo alle Amministrazioni Pubbliche e ai Gestori delle Strade per quanto concerne la manutenzione ma sopratutto sulla loro messa sicurezza per prevenire gli incidenti e contestuali drammi. MA QUESTO VIENE REALMENTE MESSO IN OPERA ?
Ed allora subentra o dovrebbe intervenire IL CODICE PENALE che all'articolo 673 cita testualmente: "Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione".
E QUESTO ULTIMO PUNTO CI PERMETTIAMO DI SOTTOLINEARLO PER TUTTE QUELLE P.A. "CHE IN NOME DEL RISPARMIO ENERGETICO" SPENGONO LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE ORE NOTTURNE, NON PENSANDO IN QUEL CASO ALLA SICUEREZZA DEI CITTADINI, SEMPRE PRESENTE INVECE QUANDO SI TRATTA DI INSTALLARE AUTOVELOX.
La tutela di Altvelox non esime dal rispetto del codice della strada
e della massima prudenza alla guida
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