Il Codice della Strada - Articolo 1 dispone che: "La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche' la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato."
Oggi siamo stati ricevuti dal Direttore Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto - Dr. Marco D'Elia per parlare di sicurezza stradale, "autovelox" ma sopratutto dei piani di sicurezza delle strade obbligatori per le strade urbane ed extraurbane dal 1993. Vediamo assieme come è andata, cosa abbiamo scoperto.
IL CODICE DELLA STRADA
I piani di sicurezza del traffico sia URBANI che EXTRAURBANI sono obbligatori dal 1993 in quanto finalizzati ad ottenere, tra le altre prescrizioni, il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. In base a tali piani è possibile apportare interventi e modifiche al piano viario e alla segnaletica stradale, ivi incluse le prescrizioni – verifica delle condizioni di idoneità - per l’eventuale posizionamento di eventuali sistemi di rilevamento della velocità statici o mobili in relazione al tratto di strada interessato.
Il PUT é uno strumento OBBLIGATORIO di pianificazione sotto ordinato rispetto allo strumento urbanistico vigente (es. Piano Regolatore Generale), tuttavia il PUT stesso può introdurre eccezionalmente opere infrastrutturali che il PRG può recepire attraverso l’istituto della variante urbanistica nelle forme previste dalle vigenti norme in materia. In funzione del grado di dettaglio delle proposte di intervento, il PUT viene articolato su tre successivi e distinti livelli di progettazione, rappresentativi anche del suo specifico iter di approvazione da parte degli organi istituzionali competenti: 1) PGTU (Piano generale traffico urbano) - 2) PPTU (Piani particolareggiati del traffico urbano) 3) PETU (Piani esecutivi del traffico urbano) e solo successivamente 4) PUMS (Piano urbano mobilità sostenibile).
Il Piano Generale del Traffico Urbano "PGTU", documento obbligatorio da aggiornare ogni due anni inteso quale progetto preliminare o piano quadro del PUT, relativo all’intero centro abitato ed indicante: la politica intermodale adottata la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale della viabilità):
il rispettivo regolamento viario e delle occupazioni di suolo pubblico;
il dimensionamento preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa il programma generale di esecuzione degli interventi (priorità di intervento per l’esecuzione del PGTU);
PPTU – Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, assunti quali progetti di massima destinati all’attuazione del PGTU e relativi ad ambiti territoriali più ristretti rispetto all’intero centro abitato (circoscrizioni, settori urbani, quartieri o singole zone urbane). Prevedono insiemi di interventi, realizzabili sotto forma di “lotti funzionali”, dei quali indicano il dimensionamento di massima con i rispettivi schemi di circolazione come ad esempio: progetti per le aree pedonali (AP) e per la salvaguardia della fluidità veicolare attorno ad esse;
istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) e di zone particolarmente sensibili all’inquinamento atmosferico individuate dal Piano di Intervento Operativo (PIO); riorganizzazione delle linee, delle fermate, dei capilinea, dei punti e dei parcheggi di interscambio (con l’eventuale progetto di massima) tra i mezzi pubblici collettivi ed il trasporto privato;
elaborazione degli schemi dettagliati di circolazione per i diversi itinerari della viabilità principale e di servizio e delle loro intersezioni e del piano generale della segnaletica verticale;
organizzazione della sosta per gli eventuali spazi ad essa dedicati e dell’eventuale tariffazione e/o limitazione della sosta di superficie (strade ed aree).
Senza Piani Urbani del Traffico quindi, difetterebbe un’ulteriore condizione basilare e indefettibile per poter realizzare in concreto quella “sicurezza stradale” imposta dall’art. 1 del C.d.S., tanto millantata dai Sindaci, Presidenti di Province e Prefetti, con la conseguenza che risulterebbe illegale il posizionamento di qualsiasi "autovelox", di impianti semaforici; della segnaletica stradale orizzontale e verticale prescrittiva e impositiva dei limiti di accesso, circolazione, velocità ed ulteriore, in assenza de gli studi di fattibilità, delle analisi tecniche, ambientali e progettuali necessarie e previste per legge e persino della istituzione di aree ZTL a pagamento.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su nostro esplicito quesito, ha risposto con nota n. 0017914 dicendo che: "Con riferimento alla nota di codesta Associazione, inviata con PEC del 03.08.2023, si comunica, relativamente al quesito n.1 della nota in parola, che l’art. 36 del Codice della strada recante “Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana” non ha subito modificazioni ed è pertanto tuttora in vigore nella sua formulazione originaria. Si specifica inoltre, che gli interventi previsti dai Piani urbani del Traffico che riguardano essenzialmente la mobilità pubblica e privata su gomma, possono essere inclusi all’interno dei PUMS (Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile), strumenti di pianificazione strategica per le città metropolitane, i comuni e le associazioni di comuni con più 100.000 abitanti ed i comuni capoluogo di città metropolitane. I PUMS hanno un orizzonte temporale di circa 10 anni in cui devono essere realizzati gli interventi previsti, sia di mobilità pubblica che privata che comprende tutte le modalità di trasporto. Di conseguenza, fermo restando l’attuale quadro normativo, risulta che laddove il PUMS è vigente, e sussiste già un PUT, quest’ultimo sarà aggiornato sulla base degli interventi del PUMS che verranno realizzati. Per quanto attiene agli altri quesiti posti con la nota di codesta Associazione, si rappresenta che non è pervenuta a questo Dicastero alcuna segnalazione di inadempienza da parte dei Prefetti competenti per territorio".
Il Ministero ha quindi attestato quanto da noi denunciato ovvero che le Amministrazioni stanno violando la legge sistematicamente e di peggio... che i Prefetti non hanno mai segnalato le inadempienze.
LA REGIONE VENETO
Da oltre tre anni di attività, ALTVELOX ha rilevato con accesso agli atti e contestato anche in ambito penale, che tutte o quasi le Amministrazioni Comunali del VENETO risultano essere le prime in violazione di legge, non avendo proceduto alla redazione e al successivo aggiornamento (ogni due anni) dei PUT e PGTU, violando sistematicamente e continuativamente dal 1993 l'articolo 36 comma 1, 2 e 4 C.d.S. e quelle poche che lo avrebbero anche predisposto, poi non lo hanno aggiornato facendolo diventare carta straccia.
Abbiamo altresì rilevato e comprovato che le Province e le Città Metropolitane del VENETO, non hanno predisposto ed aggiornato i Piani del Traffico per la Viabilità Extraurbana in sinergia con i proprietari ed enti gestori delle strade, anch'essi in violazione sistematica e continuativa dal 1993 dell'articolo 36 c.3 C.d.S.
A seguito di accesso agli atti, la Regione Veneto ci trasmetteva a questa Associazione per tramite della propria Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio Direzione Infrastrutture e Trasporti Unità Organizzativa Autostrade e Infrastrutture, rispondeva con nota n. 376801 del 13.07.2023 deliberazione n.3111 del 06.07.1993 con oggetto "Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285. Nuovo Codice della Strada. Piani Urbani del Traffico", contenente l'elenco dei comuni che ai sensi dell'Art. 63 del D.lgs. 285/1992 sono tenuti a dotarsi del Piano Urbano del Traffico (PUT)".
Ricevuta la deliberazione della Regione Veneto sopra richiamata, ALTVELOX ha iniziato a "collezionare" dalle varie Amministrazioni Venete, le prove delle reiterate violazioni di legge, ancora oggi in essere e mai contestate, ne dalle Sezioni di Polizia Stradale ne dalla Regione Veneto e di peggio neppure dai Prefetti che sono cosi loro stessi in violazione di legge visto che l'art.36 co.10 dice che: "I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione".
Il Dr. Marco D'Elia, ad esplicita domanda per sapere cosa abbia fatto per il perseguimento della legalità e rispetto delle norme in materia di sicurezza delle strade dal 06.07.1993 (data di pubblicazione della deliberazione Regione Veneto n. 3111), ha risposto e noi non dubitiamo, che la Regione Veneto è severamente impegnata nel territorio per il perseguimento della sicurezza stradale, anche con il deposito di una corona in memoria di una persona deceduta in incidente nella Provincia di Verona. Per il Dirigente Marco D'Elia però, non esisterebbero gli strumenti idonei delegati alla Regione Veneto, per effettuare eventuali verifiche sulle disposizioni emanate in materia e le eventuali contestazioni, che per altro, ha correttamente detto risultano in capo ai Prefetti. E su questo immobilismo Istituzionale non ci trova concordi.
ALTVELOX a seguito dell'incontro predetto con la Regione Veneto, ha trasmesso al Presidente Regione Veneto Luca ZAIA, al Ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo SALVINI, al Ministro dell'Interno Pref. Matteo PIANTEDOSI nonchè al Ministro della Giustizia On. Carlo NORDIO e CORTE DEI CONTI del Veneto, una formale istanza chiedendo alla REGIONE VENETO di intervenire come in suo obbligo, trasmettendo alla Procura della Repubblica di Venezia e alla Corte dei Conti del Veneto, tutte le notizie e documenti consegnati nella riunione di oggi 04.10.2024 che comprovano violazioni di legge in riferimento alla mancata predisposizione dei piani di sicurezza delle strade nella Regione Veneto anche dai Comuni indicati dallo stesso Ente Regionale aventi obbligo di predisposizione ed aggiornamento dei documenti medesimi.
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