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L'AUTOVELOX DEL PASSO GIAU FINISCE IN PROCURA E ALLA CORTE DEI CONTI.

DEPOSITATO L'ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO E ALLA CORTE DEI CONTI AFFINCHE' SIANO VALUTATI TUTTI POSSIBILI REATI COMMESSI DAL COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL) E FIGURE COLLEGATE.

PREMESSA

Come preannunciato abbiamo depositato oggi il terzo esposto alla Procura della Repubblica di Belluno ed in questo caso anche alla Corte dei Conti e alla Corte dei Conti Procura Regionale di Venezia, affinchè possano essere valutate tutte le ipotesi di reato commesse dal Sindaco di Colle Santa Lucia e dalle "figure" Istituzionali collegate, che hanno autorizzato e permesso l'installazione e l'utilizzo dell'autovelox automatico sul Passo Giau (BL).

Ma siamo andati oltre coinvolgendo la CORTE DEI CONTI. Abbiamo infatti riscontrato dai documenti ottenuti, che, il Comune di Colle Santa Lucia, il 14/05/2021 aveva stipulto con Determina N.117 (pari data), l'affidamento diretto alla Ditta BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L, testualmente:"...il noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, aggiornamento del software, revisione e verifica periodica di funzionalità e di taratura, di un sistema misuratore elettronico per il controllo della velocità bidirezionale omologato, in grado di rilevare le infrazioni all’art.142 del c.d.s. in modalità automatica”, come dettagliatamente descritto nel richiamato capitolato speciale d’appalto, al corrispettivo d’offerta pari a nette Euro 1.950,00 per ogni mensilità e quindi per l’importo complessivo netto di Euro 39.000,00 - trentanovemila.". (vedi sopra)


Il Comune di Colle Santa Lucia (BL), avrebbe pertanto stipulato un affidamento diretto per un APPARECCHIO ELETTRONICO PER IL RILEVAMENTO DELLE VELOCITA' OMOLOGATO, cosa non veritiera come meglio ha spiegato il Giudice di Pace di Belluno nell'ultima sentenza dello scorso febbraio 2023 (vedi sotto).

A tale proposito esiste infatti un precedente di eccellenza che riguarda il Comune di Padova, condannato dal TAR VENETO sentenza00080/2022, per aver concesso come testualmente riportato: "...procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo - art. 146 c. 2 e 3 ed alle infrazioni ai limiti massimi di velocità - art. 142 C.D.S., e servizi connessi”, CIG 83801828F3 (Determinazione n. 2020/64/0293 del 16/12/2020 del Settore Polizia Locale e Protezione Civile), comunicato in data 18 dicembre 2020, nonché della stessa nota di comunicazione.".


L'ULTIMA SENTENZA

Il Giudice di Pace di Belluno, lo scorso 28 febbraio 2023, ha per l'ennesima volta dichiarato illegittimo quell'autovelox, poichè privo della prevista omologazione. Con una lunga ed articolata sentenza (n°69/2023), dettagliata di norme e leggi indiscutibili e, a nostro modesto parere, difficilmente impugnabile, è stato ribadito testualnente che:

"...Il verbale impugnato, infatti, non fa alcun riferimento al decreto di omologazione dell'apparecchio, che deve, quindi, ritenersi insussistente. Tale motivo di impugnazione risulta assorbente rispetto agli altri.sembrano lasciare spazio a dubbi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29625 del 23.9.22, ha, per la terza volta nell'anno 2022, ribadito che gli apparecchi, oltre che ad essere sottoposti a regolare taratura, devono essere omologati, senza effettuare cenno alcuno all'approvazione che, infatti, è cosa diversa.".


"...In merito, la Corte di Cassazione, sez. VI, si era già espressa in modo inequivocabile con l'ordinanza m. 8694 del 17.3.2022, precisando testualmente che "in presenza di contestazione da parte del soggetto s a n z i o n a t o , peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e dellaperiodica taratura dello strumento (Cass. n 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verticale nel lorofunzionamento l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che 'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, ovvero senza la presenza degli operatori ancora tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certiticazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).


"...Dalla lettura dell'art. 345 reg. es. c.d.s. pertanto, si deriverebbe che i modelli devono essere omologati, mentre le singole apparecchiature devono essere approvare si può certamente sul tatto che "omologazione e approvazione costituiscono l'esito di procedimenti diversi". ma non in ordine all'idea che sia possibile, indifferentemente, "avvalersi dell'uno o dell'altro a ifini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità". Perlomeno sulla base del complesso normativo attuale. Sostenere, infatti, che "il Regolamento di Esecuzione consente l'utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, significa non tenere conto del fatto che il secondo comma dell'art. 345 reg. es. c.d.s. fa espresso riferimento alle "singole apparecchiature" e non ai modelli delle stesse che, sulla base dell'attuale normativa, devono necessariamente essere omologate: ciò. contrariamente a quanto affermato dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel parere in data 11.11.2020, secondo cui le procedure di omologazione e di approvazione di tutti i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale (autovelox, telecamere Ztl, photored, ecc.) sarebbero sostanzialmente "equivalenti" e, quindi, che sarebbe sufficiente al sola procedura di approvazione per conferire validità all'efficacia degli stessi.".


Ma ricordiamo a tutti i lettori che questo autovelox era stato dichiarato illegittimo anche dal secondo Giudice di Pace di Belluno, Dr. Gianni Bottoli - con la sentenza n° 275/2022 in quanto risultava assente / carente la segnaletica di preavviso, contestazione promossa per altro anche dal nostro ricorso.

Scrive il Giudice Bottoli accogliendo il ricorso e annullando la sanzione impugnata: "...secondo la giurisprudenza della Cassazione: il requisito della preventiva segnalazione della postazione edil requisitodella visibilita'della stessasono distinti edautonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimita' della rilevazione della velocita' effettuata tramite la postazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022; Cass., Sezione 2, Ordinanza 6 ottobre 2022 n. 29001).

IL SINDACO FRENA

Considerato che allorquando rinvenga elementi d’illegittimità, che qui emergono preponderanti senza possibilità di smentita, è stata rivolta lo scorso 28 febbraio 2023 al Sindaco di Colle Santa Lucia (BL) e per conoscenza al Prefetto di Belluno, specifica istanza di SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA dell'attività sanzionatoria illecitamente perpetrata mediante l'utilizzo dell'autovelox in questione.


LE SENTENZE NON SI COMMENTANO MAI

Il Sindaco ha preferito non rispondere al nostro invito di cessare l'attività sanzionatoria, o meglio, ha preferito farlo evitando le corrette e buone norme istituzionali, dichiarando gravemente al Corriere delle Alpi "IL GIUDICE DI PACE SI SBAGLIA - l'interpretazione del Giudice che si ritiene erronea e non è nemmeno condivisa da altri colleghi, è già in contrasto con altre sentenze del tribunale...". (vedi foto).


Ci permettiamo di invitare il Singnor Sindaco a maggiore prudenza nelle pubbliche dichiarazioni, sopratutto se sono rivolte ad un Giudice di Pace nel pieno dei suoi poteri che ha deciso "in nome del popolo italiano" e di leggersi le 27 sentenze della Corte di Cassazone e le 3 sentenze della Corte Costituzionale che danno piena legittimazione alle sentenze emesse dal Dr. Schioppa.


Che il Tribunale di Belluno abbia accolto 3 appelli su 18 ricorsi accolti, come sopra scritto noi le sentenze a differenza del Sindaco Frena non le commentiamo ma le impugnamo in Cassazione.


L'ESPOSTO

Per quanto sopra ed in considerazione del silenzio del Prefetto, abbiamo deciso di inoltrare il tutto alla Procura della Repubblica di Belluno affinche possa valutare tutte le possibili violazioni di legge da noi rilevate e descritte con puntualità, abbiamo altresì inviato alla Corte dei Conti lo stesso esposto affinchè venga anche valutata la questione dell'affidamento diretto di un autovelox omologato... con impegno di importanti risorse pubbliche.








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