ANTEFATTO
Dal 2021 la nostra Associazione si batte per denunciare che gli autovelox utilizzati in tutta Italia sono privi della obbligatoria OMOLOGAZIONE ed hanno invece una mera APPROVAZIONE del Ministero delle Infrasttutture e Trasporti che aveva voluto con una circolare equiparare le due procedure. Essendo però direttiva di rango inferiore al Codice della Strada quanto sostenuto dal Dr. Lanari del MIT, non ha alcun valore.
Sino ad oggi molti Giudici di Pace avevano confermato la nostra tesi ed annullavano le sanzioni emesse, pochi altri sostenevano le tesi della Pubblica Amministrazione rigettando i ricorsi e di peggio, alcuni Giudici di Tribunali annullavano le sentenze di primo grado senza rilevare quanto invece oggi ribadito dalla sentenza terremoto che farà finalmente spegnere tutti gli autovelox privi di omologazione.
Dopo anni di battaglie nelle aule di giustizia, abbiamo deciso nei primi mesi del 2023, di formalizzare in molte procure ed anche alla Procura della Repubblica di Belluno, una serie di dettagliati esposti riferiti all'utilizzo improprio secondo noi degli autovelox. Oggi è arrivato il momento di pubblicare il testo di uno di questi esposti anche per chiedere pubblicamente che fine abbiano fatto.
Tenete presente che gli esposti depositati sono in sostanza analoghi per tutti i comuni bellunesi essendo i rilevarori elettronici utilizzati nella medesima condizione... PRIVI DI OMOLOGAZIONE.
03/05/2023
ESPOSTO AUTOVELOX BELLUNO
PREMESSO CHE, operando nell’ambito consulenziale e assistenziale secondo finalità statuarie nell’interesse collettivo dei consumatori, ha avuto occasione di coadiuvare in più occasioni i propri associati nel promuovere ricorsi avverso verbali di sanzioni stradali comminate a sensi ed effetti dell’art. 142 CDS dal Comando di Polizia Locale del Comune di Belluno (BL) fondate su prova acquisita mediante utilizzo di apparecchiatura autovelox fisso prodotto da Sensys Gatso Group modello GTC GS11 matricola 0569 e di apparecchiatura autovelox mobile modello Velomatic 512D matricola 5154-5088 prodotto da Eltraff Srl, (ALL.2).
In più occasioni è stata rivolta al Comune di Belluno (BL) istanza formale a sensi della legge 241/90 e D.Lgs. 14/03/2013 n° 33, per ottenere copia della documentazione attinente alle apparecchiature autovelox di cui sopra, ottenendone solo una minima parte, restando ad oggi non consegnata:
Copia del Decreto Ministeriale d’ammissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) richiesto ai sensi degli articoli 6 c. 2 e art. 7 R.D. 226/190;
Attestazione di avvenuta corretta installazione, corretto posizionamento, funziona-mento e taratura imposti dal Decreto Ministeriale 13.06.2017 n. 282;
Certificazione del tasso di incidentalità ed il piano di sicurezza previsti dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale;
Delibera ministeriale e prefettizia autorizzativa dell’installazione del autovelox.
Su tale ravvisata omissione codesta associazione ha già inteso inoltrare all’Ill.mo Procuratore della Repubblica di Belluno esposto autonomo (ALL.3) al quale si rinvia.
Da accurato approfondimento dei profili tecnici e normativi demandata dalla sede Nazionale di codesta Associazione a Comitati Tecnici Scientifici del Centro Tutela Legale, specializzati in tema di METROLOGIA LEGALE ed AUTOVELOX (valga pure per telelaser et similia) è emerso che i sistemi di rilevamento della velocità in automatico e in presenza di operatore non risultano conformi alla normativa ad oggi vigente in materia.
Per agevolare l’immediata individuazione e comprensione delle ragioni poste alla base dell’odierno esposto si allega ORGANIGRAMMA (ALL. 4) che richiama fonti di diritto, pronunce di legittimità della Corte Costituzionale, indirizzo nomofilattico espresso dalla Corte di Cassazione in materia, implicanti indefettibile necessità di una CERTIFICAZIONE METROLOGICA LEGALE (VERIFICA PRIMA – LEGALIZZAZIONE ) ammessa su DM del MISE, di un DM MIT d’omologazione e di approvazione della singola apparecchiatura, di una certificazione di corretta installazione, buon funzionamento e taratura prima e periodica, per consentire alla P.A. di acquisire una PROVA LEGALE del dato velocità ai fini sanzionatori validata solo mediante utilizzo di strumenti metrici legali.
Da analisi tecnico-normativa è emerso che dette apparecchiature vengono utilizzate dalla P.A. ai fini sanzionatori malgrado assoluta carenza dei requisiti necessari per qualificali quali STRUMENTI METRICI LEGALI. Tale situazione di rilevata grave illegalità ha indotto la sede Nazionale ad inoltrare alle maggiori Cariche Istituzionali dello Stato istanza volta a richiedere immediati interventi risolutori per ovviare alla grave ingiustizia perpetrata a danno degli utenti stradali. (ALL. 5).
Nello specifico è stato rilevato e si contesta anche in questa sede, in estrema doverosa sintesi:
Inosservanza dei requisiti metrologici richiesti dal D.M. 21 aprile 2017, n. 93 e del Regio Decreto n. 7088 del 23 agosto 1890, T.U. delle leggi metriche, del D.P.R. n. 802 del 12.08.1982 – cheincludono SPAZIO e TEMPO tra le misure fondamentali del SI, così come la VELOCITA’ quale grandezza vettoriale derivata dal rapporto fra lo spazio e il tempo;
Inosservanza in fase di produzione, commercializzazione e utilizzazione, qualora volti ai fini sanzionatori, dei criteri identificativi e qualificanti degli strumenti metrici come sancito dalla Sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale;
Carenza di un Decreto Ministeriale d’ammissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai sensi degli articoli 6 c. 2 e art. 7 R.D. 226/1902;
Inosservanza degli artt. 11 e 12 TU 7088/1890 e degli artt. 6 e 7 del Regolamento di fabbricazione metrica approvato con R.D. 12.06.1902 n. 226 con conseguente carenza di una domanda di ammissione al MISE per accedere alla verifica prima e alla legalizzazione al superamento delle procedure previste all’art.12 T.U. 7088/1890;
Inosservanza e carenza dei requisiti richiesti dal DECRETO 28 marzo 2000, n.179;
Inosservanza e carenza dei requisiti richiesti dalla legge 29 luglio 1991, n. 236;
Conseguente illegittima acquisizione della PROVA LEGALE strumentale del dato velocità posto dalla P.A. a fondamento degli accertamenti e dei verbali di contravvenzione erogati agli utenti stradali atteso quanto previsto dall’art. 142 6° c. CDS.
Carenza di Decreto Ministeriale del MIT di approvazione del singolo esemplare ex art. 345 Reg. Att. CDS.
Carenza o inosservanza del piano urbano del traffico per la viabilità obbligatorio ex art. 36 del C.d.S. -
In base ad analisi diretta delle Determine Dirigenziali MIT emanate per approvare la produzione commercializzazione e utilizzo di tali apparecchiature ai fini sanzionatori è emersa assoluta carenza di qualsivoglia pur minimo cenno e riferibilità a caratteristiche metrologiche, a provvedimenti di verifica prima e legalizzazione, requisiti essenziali per poterli collocare nella categoria degli strumenti metrici legali. Di conseguenza, valga pure per l’apparecchiatura autovelox d’odierna contestazione:
Le apparecchiature velox, comunemente denominate autovelox - telelaser et similia, o ad esse equiparabili, sono prive di certificazione metrologica su decreto ministeriale MISE.
Dette apparecchiature non possono essere utilizzate per finalità metrologiche legali e, di conseguenza, per acquisire una prova legale potendo semmai essere utilizzate per rilevamenti della velocità a fini meramente statistici;
Dette apparecchiature non possiedono le caratteristiche tecniche metrologiche imposte ex lege e richieste dalla P.A. per poter acquisire, a sensi dell'art. 142 6 c. CDS, risultanze valide costituenti fonti di prova legale irripetibili e opponibili, fide facenti;
Dette apparecchiature prodotte e commercializzate dalle varie ditte costruttrici, ben note al MIT, devono essere sottoposte, a rigor di legge, ad immediata confisca da disporsi a sensi ed effetti del comma 9 dell'art. 45 del CDS, con ulteriore comminatoria di sanzione amministrativa ivi prevista;
Le sanzioni ad oggi contestate e comminate mediante il rilevamento strumentale della velocità attuato con utilizzo di dette apparecchiature risultano illegittime – contra legem - essendo la prova della velocità del tutto inutilizzabile ex art. 142, 6° c. CDS;
Per quanto argomentato si verrebbe a configurare il reato di frode nelle pubbliche forniture perseguibile ex art 356 c.p. comportante doverosa automatica trasmissione degli atti al Pubblico Ministero o a un ufficiale di P.G. come previsto dall'art. 331 c.p.p.
Si evidenzia infine conseguente grave danno erariale da doversi perseguire a sensi di legge.
Sussiste enorme incalcolabile danno a carico della collettività a troppo tempo ingiustamente perseguita e depauperata sulla base di strumenti privi dei requisiti normativi e tecnici metrologici per essere utilizzati dalla P.A. per finalità sanzionatorie.
Numerose apparecchiature attive su territorio italiano, valga pure per l’autovelox in oggetto, presentano altresì:
carenza dei decreti prefettizi autorizzativi di installazione;
errato posizionamento sulla carreggiata;
carenza di attestazione di avvenuta corretta installazione, corretto posizionamento, funzionamento e taratura periodica imposti dal Decreto Ministeriale 13.06.2017 n. 282.
Per agevolare maggiore e compiuta comprensione e approfondimento della materia oggetto di odierna confutazione, con ampio spirito collaborativo e di corretta informazione, si invita l’Ill.mo PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di BELLUNO a voler dare compiuta lettura alle RELAZIONI TECNICO NORMATIVE dei periti Cav. Claudio Capozza e Giorgio Marcon avallate dal Comitato Tecnico Scientifico del CENTRO TUTELA LEGALE che si dimettono in allegato - (ALL. 6 e 7).
Atteso il quadro normativo in tema di omologazione e approvazione, valgano appresso gli ulteriori profili di confutazione di natura tecnica, evidenziati nella relazione Marcon in base ad accurate analisi tecniche eseguite su diverse apparecchiature autovelox:
Carenza della certificazione sulle apparecchiature e componentistiche utilizzate per la loro costruzione, accertabili e validate solo mediante procedura di omologazione;
Le componenti – nello specifico il laser – sono soggette a decadimento e a variazioni d’efficienza secondo le diverse condizioni ambientali di rifrazione della luce, umidità dell’aria, inclinazione e distanza di puntamento;
Il software utilizzato per convertire i dati rilevati nel risultato finale, utilizza un algoritmo non affidabile in quanto amplifica per decine di volte un minimo errore iniziale di rilevamento e non risulta debitamente omologato, con tutte le conseguenze di caducazione del caso;
Manca la prova – c.d. scontrini – attestante l’effettiva regolarità dei rilievi eseguiti per approntare la prima installazione delle apparecchiature autovelox, per attuarne la taratura e attestarne la corretta funzionalità;
Manca la prova – c.d. scontrini – attestante l’effettiva regolarità dei rilievi eseguiti per attuare la taratura e attestare la corretta funzionalità periodica dell’apparecchiatura.
Anche sotto questi diversi profili di natura squisitamente tecnica emerge e si contesta la inidoneità e nullità degli accertamenti eseguiti mediante le apparecchiature in contestazione.
Sussistono evidenti gravi concomitanti elementi e motivi, ampiamente fondati in fatto e diritto, atti a rilevare l’illecito reiterato utilizzo, a danno della collettività, delle apparecchiature per il rilevamento della velocità autovelox attualmente fruita dal COMUNE DI BELLUNO (BL), ai fini sanzionatori (art. 142 CDS);
Tale apparecchiatura è stata espressamente approvata in base a mera Determina Dirigenziale emanata dal MIT pur se carente di specifico prodromico D.M. MISE atto a validare e legalizzare l’apparecchiatura di misura della velocità, mediante le complesse procedure prescritte in materia di metrologia legale;
Che pertanto la commercializzazione da parte della ditta costruttrice e relativa fornitura alla P.A dell’apparecchiatura autovelox in contestazione, pur priva di caratteristiche metrologiche imposte per legge non rispecchia le esigenze di accertamento richieste e pretese dalla P.A. ai fini sanzionatori (ART. 142 CDS) venendosi in tal caso a ravvisare il reato di frode nelle pubbliche forniture perseguibile ex art 356 c.p.
Da quanto rilevato ne consegue reiterata quotidiana ingiusta e consapevole lesione da parte del COMUNE DI BELLUNO (BL) ed organi preposti al controllo, alla rilevazione e alla comminatoria delle infrazioni stradali ex art. 142 CDS dei diritti dei consumatori e degli utenti della strada costituzionalmente e normativamente garantiti;
Sussistono e si contestano gravi elementi di antigiuridicità nell’indebito utilizzo di tali apparecchiature di misura della velocità non munita dei requisiti metrici legali;
Le disposizioni contenute nelle fonti normative nel dettaglio richiamate integrano appieno gravi violazioni dei canoni generali del Diritto amministrativo, in quanto fonte di vizi patologici quali: violazione del principio gerarchico delle fonti di diritto, violazione dei princìpi generali di legalità, violazione e falsa applicazione di legge, omissione in atti di ufficio, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, errata validazione ministeriale di apparecchiature ai fini di commercializzazione per utilizzo metrico in palese carenza delle procedure di prima verifica e legalizzazione avallate con DM MISE.
I richiamati elementi di diritto caducano, senza possibilità di remissione alcuna, le procedure di rilevamento strumentale della velocità attuata ex art. 142 CDS a danno degli utenti stradali ai fini sanzionatori, mediante utilizzo di apparecchiature prive dei requisiti metrici e funzionali richiesti per legge, relegando l’attività di P.A. nella categoria della nullità risultando inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico opponibile e vincolante.
Le conseguenze sul piano amministrativo e civilistico, ma si ravvisa pure penale, implicano e comportano gravi e inaccettabili responsabilità della Pubblica Amministrazione e dei soggetti diversamente ut supra individuati, coinvolti nella vendita e fruizione dell’apparecchiatura ai fini sanzionatori, come pure delle Forze dell’Ordine in sede di obbligata attivazione per doveri di legge e d’ufficio delle procedure di vigilanza e sanzionatorie, come pure della ditta costruttrice e fornitrice dell’autovelox, apparecchiatura, come rilevato, non anche idonea per legge ad essere utilizzata ai fini metrologici legali e, dunque, sanzionatori, condotte tutte volte a generare enorme incertezza, ingiusto danno economico e sociale a carico di consumatori e utenti stradali, danno erariale, perdita di fiducia nelle istituzioni, legittime implicazioni e pretese di natura risarcitoria, attività amministrativa e giudiziaria dispendiosa per lo Stato e per la collettività che dovrebbe essere motivatamente evitata alla fonte.
Abbia altresì il P.M. adito valutare le condotte dei Magistrati ove ritenuto siano state adottate attività decisionali contrarie al buon diritto in violazione dell’art. 101 COST. essendo tenuti i Giudicanti a perseguire, a valere ex art. 65 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, il chiaro indirizzo nomofilattico dettato dalla Suprema Corte in armonia con i principi normativi e costituzionali espressi e consolidati in sede di legittimità e dettati in materia di metrologia legale da doversi estendere e applicare indiscutibilmente pure alle apparecchiature autovelox.
TANTO PREMESSO SI CHIEDE che l’intestata Procura della Repubblica di BELLUNO e CORTE DEI CONTI, abbiano ad accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, che verranno all’uopo individuati, nei modi e termini di legge. Si riterrebbe opportuno essendo la questione in esame particolarmente complessa e articolata sotto il profilo tecnico e normativo, demandare adeguata istruttoria ad ausiliario consulente tecnico esperto in materia.
Con espressa riserva di costituirsi parte civile nell’eventuale successivo procedimento penale.
Chiede inoltre, ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di archiviazione.
Chiede infine, ai sensi dell’art. 335 c.p.p., che le vengano comunicate le iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.
Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.
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