Dal 2001 al 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha emesso 32 pronunce dove ha dichiarato l’illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di "debita omologazione" ai sensi dell’art. 142, comma 6 del Codice della Strada, con la sola approvazione rilasciata dal M.I.T. per poter acquisire la “fonte di prova” strumentale da potersi utilizzare dalla P.A. ai fini sanzionatori. Sindaci e Amministratori in nome della sicurezza persistono a sanzionare i cittadini e noi continueremo a denunciare.
Per troppi Sindaci la Cassazione non esiste quando si devono spegnere gli autovelox, invocano la loro coscienza e la nostra sicurezza, sono insomma i salvatori del mondo, ma se poi gli vengono chiesti i piani di sicurezza delle strade che per altro sono obbligatori del 1993 nessuno o pochissimi li hanno predisposti e sapete il perche? Perche predisporli e mantenerli aggiornati ha un costo importante per l'Amministrazione.
Il Comune di Livinallongo (BL) persiste ad utilizzare l'autovelox fisso installato sulla SR48 al Km.92+345 in località Brenta, tratto di strada che essendo in centro abitato (definito da più di 25 edifici) non poteva essere installato assumento quel tratto di strada la qualifica di strada urbana. Inoltre i dati sugli incidenti avvenuti su quel tratto della SR48 o sue immediate vicinanze, per fortuna sono pari allo ZERO e quindi perchè da anni quell'autovelox continua a sanzionare facendo incassare al piccolo comune dolomitico di 1300 abitanti dal 2021 al 2023 € 425.136,9 ?
Noi lo sappiamo e lo abbiamo nuovamente denunciato oggi con una querela alla Procura Generale della Repubblica di Venezia e alla Procura della Repubblica di Belluno con 60 pagine ricche di dati, documenti e testimonianze che comprovano, a nostro avviso, presunti e possibili reati in capo al Sindaco, Polizia Locale, Dirigente Polizia Stradale di Belluno, Provincia di Belluno, Veneto Strade Spa e Prefetto di Belluno di seguito i nomi ed enti individuati.
NAGLER OSCAR - Sindaco pro tempore Comune Livinallongo del Col di Lana (BL).
SPADA MARCO - Collaboratore Polizia Locale Comune Livinallongo del Col di Lana (BL).
ROSSI GRETA - Collaboratore Polizia Locale Comune Livinallongo del Col di Lana (BL).
GIORGI LUCIANA - Dirigente pro tempore Sezione Polizia Stradale Belluno.
PADRIN ROBERTO - Presidente pro tempore Provincia di Belluno.
ARTUSATO MICHELE - Dirigente Settore Viabilità Provincia Belluno.
DA ROLD OSCAR - Dirigente Polizia Provinciale di Belluno.
VENETO STRADE SPA - Ente gestore S.R.48 - Responsabile da identificare.
ROCCOBERTON ANTONELLO - Prefetto pro tempore di Belluno.
DONDOLINI SERGIO - già Direttore Generale Sicurezza Stradale MIT.
VITELLI MAURIZIO - già Direttore Generale Sicurezza Stradale MIT.
DITTA ENGINE SRL - Responsabile Legale da identificare.
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI - che con le loro azioni e/o omissioni hanno direttamente o indirettamente partecipato alla realizzazione dei reati che emergeranno nei fatti di seguito narrati.
Ove accertata e confermata tale situazione di denunciata grave carenza di intervento operativo in violazione di legge, ne conseguirebbe annosa, reiterata e quotidiana ingiusta lesione, da parte degli Enti preposti, dei diritti dei consumatori e degli utenti della strada pur costituzionalmente e normativamente garantiti con indebita richiesta e riscossione di somme non dovute ed erogazione di pene accessorie del tutto ingiustificate.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nelle fonti normative nel dettaglio richiamate integrano appieno gravi violazioni dei canoni generali del Diritto amministrativo, in quanto fonte di vizi patologici quali: violazione del principio gerarchico delle fonti di diritto, violazione dei principi generali di legalità, violazione e falsa applicazione di legge, omissione in atti di ufficio, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, errata validazione ministeriale di apparecchiature ai fini di commercializzazione per utilizzo metrico in palese carenza delle procedure di prima verifica e legalizzazione avallate con DM MISE.
I richiamati elementi di diritto caducano, senza possibilità di remissione alcuna, le procedure di rilevamento strumentale della velocità attuate ai fini sanzionatori ex art. 142, comma 6 C.d.S. a danno degli utenti della strada, mediante utilizzo di apparecchiature di misura prive dei requisiti metrici e funzionali richiesti per legge, relegando l'attività di P.A. nella categoria della nullità risultando inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico opponibile e vincolante.
Le conseguenze sul piano amministrativo, civilistico e penale, implicano e comportano condotte censurabili riconducibili e imputabili alle ditte costruttrici come anche alle Istituzioni apicali e periferiche, come anche alle varie amministrazioni locali direttamente e indirettamente coinvolte in questa situazione di rilevata grave e contestata illegalità che, stante al mancata adozione di misure precauzionali e protettive seppur necessarie e richieste, impongono a codesta associazione di procedere con opportuna e doverosa denuncia affinché venga ripristinata lo stato di legalità che si ritiene oggettivamente violato e compromesso.
Comments