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Immagine del redattoreAltVelox

Macchia d'olio sull'asfalto, tombino divelto o buca sulla carreggiata chi è il responsabile dei danni causati?

Come funziona la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia? Il Comune deve sempre pagare il risarcimento in caso di incidente sulle sue strade? Seguiteci.
una strada rovinata e una macchia d'olio sulla carreggiata il pericolo dietro l'angolo
una strada rovinata e una macchia d'olio sulla carreggiata il pericolo dietro l'angolo

La legge dice che si è responsabili non solo per i danni derivanti dalle proprie azioni ma anche per quelli che provengono in qualche modo dai propri beni. Ad esempio, se una tegola si stacca dal tetto e, cadendo, colpisce una macchina parcheggiata, il proprietario della casa dovrà risarcire i danni anche se non è stato lui a scaraventarla di sotto. Questa regola si applica a tutti, anche agli enti pubblici. È pertanto legittimo chiedersi se, nel caso di incidente causato da una macchia d’olio sull’asfalto, è responsabile il Comune.


La risposta a questa domanda non è scontata come potrebbe sembrare. Difatti, se è vero che l’ente che è proprietario o che gestisce il tratto stradale è responsabile dei sinistri da esso causati, è altrettanto vero che ci sono delle circostanze che escludono tale responsabilità. Si pensi, ad esempio, alla violenta tromba d’aria che, trasportando sostanze viscide sulla pubblica via, causi un sinistro. In un’ipotesi del genere, la macchia scivolosa sull’asfalto è addebitabile al Comune?

Asfalto rovinato chi paga
Asfalto rovinato chi paga

Incidente su strada comunale: chi è responsabile?

Per gli incidenti avvenuti sulla strada comunale è responsabile il Comune stesso, se il sinistro è stato causato dalla cattiva manutenzione della carreggiata o da un ostacolo che avrebbe dovuto essere rimosso. Ad esempio, il conducente della macchina che subisce un danno alla ruota o al cerchione per via di una buca nell’asfalto non segnalata potrà chiedere il risarcimento al Comune; lo stesso dicasi nell’ipotesi di urto con il ramo di un albero caduto in strada e non rimosso tempestivamente.


La responsabilità del Comune si estende non solo ai danni causati dallo stato di manutenzione della strada ma anche a quelli eventualmente derivanti dall’incuria del verde pubblico, allorquando ostacolino la visibilità oppure occultino la segnaletica. Ad esempio, i dipendenti comunali che avrebbero dovuto potare le siepi spartitraffico possono essere accusati di omicidio colposo se la loro omissione ha causato un incidente mortale dovuto alla scarsa visibilità di chi stava attraversando l’incrocio. Pertanto, il Comune dovrà avere cura degli alberi e delle piante che possono nascondere la segnaletica stradale oppure non rendere visibili alcuni tratti di strada.


Incidente a causa di strada rovinata
Incidente a causa di strada rovinata

Incidente su strada comunale: caso fortuito

L’incidente avvenuto sulla strada comunale non è imputabile al Comune se il sinistro non c’entra nulla con la manutenzione della via (si pensi al classico sorpasso in curva o a qualsiasi altra manovra spericolata) oppure se è stato provocato dal caso fortuito, cioè da un evento imprevedibile e inevitabile di cui il Comune non può avere colpa. Si pensi al fulmine che, appena abbattutosi in strada, costringa l’automobilista a sterzare bruscamente schiantandosi contro un albero per evitare il buco che si era creato nell’asfalto. Si immagini ancora il violento nubifragio che, allagando le vie, causa ripetuti incidenti.


Il Comune è responsabile della macchia d’olio sull’asfalto?

Quanto detto sinora ci aiuta a capire se il Comune è responsabile della macchia d’olio sull’asfalto. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 23090/2015), il proprietario della strada deve fare in modo che la stessa sia tenuta in buono stato di manutenzione e, in ogni caso, è sempre responsabile per i danni da essa provocati, salvo dimostri il caso fortuito: pertanto, è responsabile dell’incidente stradale causato dalla macchia d’olio presente sull’asfalto, che abbia fatto slittare le auto e provocato un sinistro. La Suprema Corte ricorda che, in questi casi, si applica il principio della responsabilità oggettiva del custode del bene (la strada): il danneggiato deve dimostrare solo il rapporto di causa-effetto tra il danno e la strada non in perfetto stato, mentre il Comune è gravato di dimostrare che l’evento si è verificato per un evento imprevedibile e inevitabile. La responsabilità del custode viene meno se l’evento:


  • è stato causato da circostanze non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione;

  • quando il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevole pretendere l’intervento riparatore dell’ente custode. È il caso, sopra visto, della buca causata dal fulmine proprio un attimo prima che passasse l’automobilista.


Ciò significa che il Comune, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il sinistro non è imputabile a una propria negligenza ma a un fattore esterno contro cui non era possibile fare nulla. Ma c’è di più.


Guida sempre con la massima prudenza e rispetta i limiti della velocità
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Macchia d’olio proveniente da un cantiere: chi è responsabile?

L'art.21 del Codice della strada, stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza. Ciò significa che, se sulla strada pubblica sono presenti sostanze scivolose che derivano dai lavori effettuati da una ditta su un immobile privato, a rispondere dell’eventuale sinistro sarà l’impresa che ha “sporcato” la via senza adottare le necessarie precauzioni (Cass. sent. n. 21847 del 27 ottobre 2015). Per legge, la responsabilità per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli, senza l’adozione dei predetti accorgimenti indicati dalla legge, deve essere imputata all’esecutore materiale dell’attività e non anche del proprietario dell’immobile in favore del quale detta attività viene svolta.




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