MILANO: ANTI-COSTITUZIONALE SANZIONARE LE ENTRATE MULTIPLE IN ZTL.
- AltVelox
- 13 dic 2022
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ARIA DI CAMBIAMENTI PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PRIMA CITTA' ITALIANA PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DOPO LA CORTE DI CASSAZIONE (PER LA QUALE AVEVAMO GIA' SCRITTO QUALCHE GIORNO FA), ANCHE LA CORTE COSTITUZIONALE SI E' ESPRESSA NEGATIVAMENTE ANNULLANDO LE PRECEDENTI DECISIONI DEL GDP E TRIBUNALE MILANESE.

Dopo la Suprema Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza del Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di una Società che era stata multata con 141 verbali per entrate multiple nella ZTL di Milano in pochi giorni, arriva la "più pesante" decisione della CORTE COSTITUZIONALE, che annullando una decisione del GDP di Milano, mette chiarezza e dichiara ANTI-COSTITUZIONALE l'invio di sanzioni multiple per "manifesta infondatezza della questione".
STRALCIO DELLA SENTENZA:
"...E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo. Infatti, la contiguità temporale tra gli accertamenti eseguiti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata. - In relazione alla manifesta infondatezza delle questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo, v., citate, ordinanze nn. 118, 54 e 1/2005.".
"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 10 maggio XXXX dal Giudice di pace di Milano, nel procedimento civile vertente tra (Omissis) e il Comune di Milano, iscritta al n.114 del registro ordinanze XXXX e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
"Ritenuto che il Giudice di pace di Milano, con ordinanza 10 XX XXXX, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, dello stesso decreto legislativo, per violazione del principio di ragionevolezza; che l'accertamento delle due infrazioni, secondo il giudice rimettente, era avvenuto in Milano, Corso Garibaldi, alla stessa data (29 febbraio XXXX), a distanza di 31 secondi; che, dovendosi comminare al trasgressore, in base all'art. 198, comma 2, del codice della strada, una sanzione per ogni violazione accertata, in deroga al principio di cui al comma 1, secondo il quale, per più violazioni della stessa disposizione, la sanzione è unica e può essere aumentata fino al triplo, ritiene il rimettente di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma indicata, nella parte in cui non consente al giudice di applicare, comunque, per più violazioni di una stessa disposizione, la sanzione prevista dalla legge, sia pure aumentata fino al triplo".
"...che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio costituzionale di ragionevolezza, mancando la proporzionalità tra le sanzioni da applicare e la gravità delle violazioni commesse, conseguendone un trattamento ingiusto e irrazionale". LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il XX XX XXXX.
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