top of page

MILANO: AUTOVELOX VIA E.FERMI E' ILLEGITTIMO RICORSO ACCOLTO SANZIONE ANNULLATA.

  • Immagine del redattore: AltVelox
    AltVelox
  • 19 nov 2022
  • Tempo di lettura: 4 min

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MILANO CHE ACCOGLIE IL RICORSO PER MANCATA OMOLOGAZIONE DELL'APPARECCHIO ELETTRONICO Traffiphot I SR Photor&V.


Un altro autovelox che miete migliaia di vittime al mese dichiarato ILLEGITTIMO e FUORILEGGE dal Giudice di Pace di Milano che accoglie il ricorso amministrativo annullando la sanzione che un automobilista si era visto notificare da Città Metropolitana di Milano.


Stiamo parlando dell'autovelox posizionato a Milano in Via Enrico Fermi all'altezza del "palo n.11".


Il Ricorrente ha dedotto vari motivi di censura: la mancata indicazione - nel verbale - dei punti dove erano posizionati i cartelli indicanti i limiti di velocità e la loro visibilità; l'insufficienza del certificato di taratura e l'indispensabilità dell'indicazione dell'omologazione e della conformità del rilevatore di velocità; la mancata contestazione immediata al trasgressore; l'illegittimità del decreto prefettizio. Si chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.


Città Metropolitana di Milano, costituitasi in giudizio, replicava alle motivazioni del Ricorrente, depositando un corposo fascicolo al quale allegava i fotogrammi della violazione, nonché i certificati di taratura e verifica della perfetta funzionalità, fotogrammi attestanti la collocazione dei cartelli, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture, che confermava l'avvenuta approvazione dell'apparecchiatura utilizzata. Ribadiva la correttezza e al legittimità dell'accertamento, chiedendo il rigetto del ricorso.


Il Giudice accoglieva il ricorso scrivendo in sentenza:

"...Il Comune di Milano, infatti, non ha indicato nel verbale di contestazione gli estremi deldecreto di omologazione dell'apparecchio di cui trattasi".


Ed ancora:

"...Dal momento in cui le stesse, invece, si sono diffuse - al punto da diventare quasi esclusivamente lo strumento di rilevazione delle violazioni - al fine di rendere edotto il presunto trasgressore delle modalità dell'accertamento, l'indicazione dell'apparecchiatura di rilevamento utilizzata, così come degli estremi dei vari controlli alla quale la stessa è soggetta (taratura, verifica di perfetta funzionalità, e a monte l'omologazione e/o approvazione) sono divenute, a parere di chi scrive, elementi necessari da indicare nel verbale di contestazione, anche solo per fornire al presunto trasgressore la possibilità di valutare l'alea del ricorso che si presterebbe ad affrontare. Ma, quandanche non li si volesse ritenere come necessari, quantomeno la n o n menzione porterebbe a gravare l'amministrazione procedente della prova del perfetto funzionamento dell'apparecchiatura".


"...Città Metropolitana di Milano ha provato, mediante deposito agli atti del giudizio, l'avvenuta taratura e la verifica di perfetta funzionalità, ma nulla ha provato in relazione al decretodi omologazione, richiesto dall'articolo 142 comma 6 Cds. Anzi, nonostante il richiamo del Ricorrente tra le censure, l'Amministrazione ha omesso di pronunciarsi specificamente in merito all'omologazione, citandola di tanto ni tanto nella memoria di costituzione, alternandola al termine approvazione, e limitandosi a depositare all'ultima udienza delle pronunce della Corte d'appello di Milano che avevano riformato sentenze di questo Ufficio sulla stessa materia. - Di tutta evidenza, tuttavia, come li Comune di Milano, come correttamente richiesto dal proprio onere probatorio (ex multis, Cass. civ., Ord. n. 13630/21 e 11869/20), non abbia indicato nel verbale e non abbia prodotto in giudizio li decreto di omologazione; ciò, poiché non esiste un decreto di omologazione riferito a tale apparecchiatura, ma semplicemente un decreto di approvazione, nonostante la Consulta, richiamando l'art. 142 comma 6 CdS (a proposito delle apparecchiature debitamente omologate) abbia ritenuto che la limitazione dei diritti dei cittadini, ad ottenere la contestazione immediata dell' illecito, trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo (CorteCostituzionale sent. n. 113/15).


Nella qui citata sentenza, molto dettagliata ed approfondita anche tecnicamente e non solo giuridicamente, il Giudice si è soffermato sulle differenze sostanziali che esistono tra OMOLOGAZIONE ed APPROVAZIONE.


"...Da un'indagine più approfondita, è proprio l'art. 192 Reg. CdS a fornire la chiave di lettura in merito al fatto che l'uso promiscuo ed alternativo dei termini omologazione/approvazione è solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi. Infatti, se si ha riguardo ai commi 2 e 3 del predetto articolo, ci si accorgerà che il comma 2 prevede la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione. Tra le due procedure l'elemento discretivo che emerge è la rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento; tant'è vero che, nel caso dell'omologazione, si richiederà di accertare la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento', mentre, nel caso dell'approvazione, dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementiper i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, ed in tal caso il Ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, perquanto possibile, la procedura prevista dal comma 2...". - "Dunque, da quanto detto emerge che solo nell'ipotesi in cui il regolamento al CdS stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per dette apparecchiature sarà possibile omologare le stesse, viceversa, queste ultime saranno solo approvate, se possibile, utilizzando la procedura dettata dal codice stesso (al comma precedente) per l'omologazione...".

Ma è stata anche messa in discussione la Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2007 Prot. n. M/2413/12 testualmente:

"...Alla luce di quanto detto, benchè non avendo efficacia normativa, va sconfessata anche l'interpretazione data dal Ministero dell'Interno con la Circolare 9/2007 Prot. n. M/2413/12, la quale - senza alcun riscontro normativo a supporto - afferma, tra l'altro, contraddittoriamente: circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste; infatti nell'art. 192 del dpr n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) i due termini sono usati come sinonimi. Tutti i dispositivi, el apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l'accertamento rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del ministero dei trasporti; si può parlare di omologazione qualora, nellaprocedura di approvazione, sifaccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee...". - Come dire, sono la stessa cosa. salvo, comunque, dopo averla negata, tracciare una differenza tra omologazione ed approvazione. In ogni caso, ad ulteriore conferma della distinzione tra diverse tipologie di accertamento, effettuata dal Legislatore, la circolare aveva ad oggetto non un apparecchio per misurare al velocità, bensì per rilevare le infrazioni semaforiche, ove il CdS non richiede le apparecchiature "debitamente omologate", come avviene, invece, per l'art. 142 comma 6 CdS.

[In claris non fit interpretatio!]


"Quanto alle spese, esse vengono integralmente compensate tra le parti sussistendo gravi motivi, dati, appunto, dalla Legislazione non sempre chiara e dalle errate interpretazioni fornite dai Ministeri".



 
 
 

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page