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Milano: "Due multe in 72 ore sono troppe e non vanno pagate" ricorso accolto sanzioni annullate.

Il Giudice di Pace di Milano, accoglie due nostri ricorsi ed annulla le sanzioni poichè il ricorrente si era visto notificare troppe multe in brevissimo tempo. In questo modo dice il Giudice il conducente non può avere la percezione e consapevolezza di aver commesso le infrazioni.

Il giudice di pace di Milano ha annullato due verbali ad un automobilista milanese che per due volte aveva fatto scattare il solito autovelox posto sulla Via Cassanese Moderna nel Comune di Pioltello (MI).


Il conducente, certo di aver rispettato i limiti e il codice della strada, si era rivolto alla nostra struttura tecnico legale "Altvelox" che lo ha tutelato redigendo i ricorsi, accolti dal tribunale meneghino.


Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio. Parte integrante ed essenziale dei ricorsi è stata una formale richiesta di accesso agli atti inviata a città metropolitana per ottenere una serie di documenti tecnici riferiti alla cartellonistica e soprattutto all'autovelox utilizzato per le contestazioni. Rimarcando che "la pubblica amministrazione ha saputo fornire solo in parte" le carte richieste, "mancando però la consegna del documento tecnico di primaria importanza riferito allo strumento elettronico" il Giudice accoglieva ed annullava le sanzioni.


Ma non è questo l'unico motivo per cui le sanzioni sono state anullate. "Il giudice - si è anche soffermato sull'importante aspetto delle infrazioni commesse, a dire di città metropolitana di Milano, in un lasso di tempo troppo esiguo affinché il conducente potesse rendersi conto di aver 'semmai commesso' le infrazioni contestate, motivo per il quale venivano accolte le nostre proteste".


In sostanza, secondo il giudice due multe in tre giorni - esattamente quelle "guadagnate" dall'automobilista - sono troppe, perché lo stesso automobilista non ha in questo modo la consapevolezza di aver commesso l'infrazione.

LA SENTENZA

SCRIVE IL GIUDICE IN SENTENZA: "Le circostanze sopra addotte inducono questo giudice a ritenere applicabile nel caso ed quo l'art. 8 bis comma 4 della legge 689 del 1981. Il citato articolo dispone che el violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una valutazione unitaria. Due sono le condizioni rispetto alle quali la reiterazione viene considerata : la commissione di un'altra violazione della stessa indole commessa in tempi ravvicinati e l'accertamento con unico provvedimento esecutivo di più violazioni della stessa indole commesse in tempi ravvicinati. Occorrono in proposito un elemento temporale (la commissione in tempi ravvicinati) e un elemento ulteriore, desumibile sia dalla connessione cronologica suddetta sia da aspetti diversi costituito dalla conducibilità ad una programmazione unitaria. Sotto questo profilo al programmazione unitaria deve essere intesa come espressione di un identico atteggiamento verso un determinato adempimento giuridico, la cui inosservanza da luogo alla violazione. Sotto questo profilo è plausibile ritenere che li conducente dell'autovettura di proprietà del ricorrente abbia commesso tutte le violazioni nello stesso punto per un errata interpretazione della normativa, che lo portava a ritenere di essere nei limiti della velocità. In quest'ottica deve essere valutata, a parere di questo giudice, al contiguità tra le infrazioni. E' evidente che chi ha commesso l'errore ha continuato a reiterarlo."

"Pertanto ritenendo che le infrazioni commesse dal conducente del motoveicolo di proprietà del ricorrente siano riconducibili alla medesima erronea valutazione e che delle infrazioni sono state commesse in un ristretto lasso di tempo ( 3 giorni) nel caso de quo si ritiene di applicare quanto previsto dall'art. 8 bis comma 4 della legge 689/1981 "



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